Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 luglio 2021| n. 21401.
La specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, ribadire l’idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Ordinanza|26 luglio 2021| n. 21401. La specificità dei motivi di appello
Data udienza 26 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Procedura civile – Responsabilità civile – Custodia – Appello – Difetto di specificità – Esclusion
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33116-2019 proposto da:
CONDOMINIO di (OMISSIS), ((OMISSIS)) sedente in (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GUIZZI STEFANO GIAIME.
La specificità dei motivi di appello
RITENUTO IN FATTO
– che il Condominio di (OMISSIS) ((OMISSIS)), in Loano, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 462/19, del 27 marzo 2019, della Corte di Appello di Genova, che -accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla societa’ (OMISSIS) S.a.s. contro la sentenza n. 680/15, del 5 giugno 2015, del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga – ha condannato l’odierno ricorrente a risarcire il danno patrimoniale cagionato alla predetta societa’, in ragione della caduta di tegole di ardesia dal tetto dell’edificio condominiale;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio, lamentando la societa’ (OMISSIS) di aver subito un danno patrimoniale, in ragione della chiusura dell’attivita’ commerciale da essa gestita – a causa del gia’ segnalato distacco di tegole di ardesia dal tetto dello stabile condominiale – dal 23 gennaio al 25 febbraio 2007;
– che autorizzata dal primo giudice la chiamata in causa, su domanda del convenuto, del Comune di Loano e della compagnia assicuratrice (OMISSIS) S.p.a., costituitisi i terzi chiamati ed istruita la causa anche mediante prova orale, l’adito Tribunale rigettava la domanda;
– che esperito gravame dalla societa’ (OMISSIS) (senza, peraltro, che il Condominio odierno ricorrente reiterasse le proprie domande verso i terzi chiamati), il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, condannando l’odierno ricorrente a pagare Euro 1.500,00, “in valuta attuale”, oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
– che avverso la sentenza della Corte ligure il Condominio di (OMISSIS) in Loano ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. e dell’articolo 54, coma 1, lettera a), e comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nonche’ dell’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile;
– che, in particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel decidere sull’eccezione dell’odierno ricorrente di difetto di specificita’ dell’appello, ha applicato l’articolo 342 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera 0a), convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, ritenendo che le stesse non operassero “ratione temporis”, mentre ai sensi del medesimo articolo 54, comma 2, esse avrebbero dovuto trovare applicazione, essendo stato l’atto di citazione in appello notificato il 28 ottobre 2015, e dunque dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 83 del 2012, ovvero dopo l’11 settembre 2012, dal momento che la L. n. 134 del 2012 fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2012;
– che, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ del gravame anche sulla scorta del vecchio testo dell’articolo 342 c.p.c., non contenendo una critica circostanziata della sentenza impugnata;
– che e’ rimasta intimata la societa’ (OMISSIS); – che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020.
La specificità dei motivi di appello
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso e’ manifestamente infondato;
– che, invero, sebbene sia conclamato l’errore commesso dalla sentenza impugnata, giacche’ essa, effettivamente, avrebbe dovuto applicare il vigente testo dell’articolo 342 c.p.c. (e cio’ perche’, risalendo la notificazione dell’atto di appello al 28 ottobre 2015, al giudizio innanzi alla Corte ligure si applicava, “ratione temporis”, il novellato testo della norma suddetta, destinato ad operare per tutti i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dopo l’11 settembre 2012), lo stesso e’ rimasto, in concreto, privo di incidenza, non essendo errata la valutazione compiuta dal giudice di appello circa la specificita’ del proposto gravame;
– che, al riguardo, va rammentato che la “denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858-01), sicche’, nella specie, cio’ che occorre stabilire e’ se il motivo di gravame della societa’ (OMISSIS) fosse effettivamente specifico, o meglio se contenesse una critica argomentata della sentenza resa dal giudice di prime cure;
– che, sul punto, va rammentato che la “specificita’ dei motivi di appello presuppone la specificita’ della motivazione della sentenza impugnata” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01);
– che, pertanto, l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado puo’ limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove gia’ raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive gia’ svolte in primo grado, senza che cio’ comporti di per se’ l’inammissibilita’ dell’appello”, e cio’ in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’articolo 345 c.p.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01);
– che tale evenienza e’ quella verificatasi nel caso che occupa, dal momento che l’appellante – a fronte dell’affermazione del primo giudice, secondo cui “la produzione di copia autentica dei registri dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2007, e dei tre anni antecedenti e (dei) due successivi”, non avrebbe fornito “la prova di quelli che sarebbero stati i guadagni, l’utile, nel periodo in questione”, (ovvero, quello (durante l’esercizio commerciale gestito dalla societa’ (OMISSIS) fu chiuso, a causa del distacco delle tegole di ardesia dal tetto del condominio odierno ricorrente) – altro non poteva, o meglio, doveva, fare se non ribadire come tale documentazione, invece, fosse idonea a fornire la prova del danno patrimoniale subito;
– che, dunque, risulta corretta l’affermazione della Corte ligure secondo cui il gravame manifestava “sufficientemente e analiticamente quali censure” muovesse “alla sentenza di primo grado nelle sue statuizioni nonche’ l’obiettivo di dette censure”;
– che, pertanto, l’odierna doglianza circa il difetto di specificita’ dell’appello risulta destituita di fondamento;
– che nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimita’, essendo rimasta solo intimata la societa’ (OMISSIS);
– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
La specificità dei motivi di appello
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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