La sottrazione di un bene senza valore né oggettivo né soggettivo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 luglio 2021| n. 25688.

La sottrazione di un bene senza valore, né oggettivo né soggettivo, quali sono ad esempio, come nel caso di specie, i biglietti aerei, che, avendo un codice identificativo, sono ad uso esclusivo personale, non può produrre alcuna lesione al bene giuridico del patrimonio protetto dall’art. 624 cod. pen.; è dunque integrata l’ipotesi del reato impossibile di cui all’art. 49, comma 2, cod. pen.

Sentenza|6 luglio 2021| n. 25688. La sottrazione di un bene senza valore né oggettivo né soggettivo

Data udienza 7 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SESSA RENATA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ORSI LUIGI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con requisitorie scritte, ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8.

La sottrazione di un bene senza valore né oggettivo né soggettivo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale della stessa citta’, che aveva dichiarato l’imputata (OMISSIS) colpevole dei reati di cui agli articoli 624, 625 e 385 c.p. e, per l’effetto, concesse le attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, uniti i reati col vincolo della continuazione, l’aveva condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 450,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza si propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, nell’interesse della (OMISSIS), per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all’articolo 624 c.p. rilevandosi l’inoffensivita’ della condotta.
La sottrazione di un bene senza valore, ne’ oggettivo ne’ soggettivo, come e’ avvenuto nel caso di specie trattandosi di sottrazione di biglietti aerei i quali, avendo un codice identificativo, sono ad uso esclusivo personale, non puo’ all’evidenza produrre alcuna lesione al bene giuridico del patrimonio protetto dall’articolo 624 c.p.; e’ dunque integrata l’ipotesi del reato impossibile di cui all’articolo 49 c.p., comma 2.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione degli articoli 56 e 624 c.p. in relazione all’erronea interpretazione giuridica del requisito dell’impossessamento.
Pur essendo corretta la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello, si ritiene non essersi realizzato l’impossessamento, in quanto il bene sottratto, seppur fuoriuscito dalla sfera di vigilanza della persona offesa, e’ rimasto comunque sempre sotto il controllo diretto degli agenti operanti, i quali hanno esercitato sul bene un costante potere di sorveglianza, impedendo che la res fuoriuscisse dalla sfera di appartenenza del legittimo proprietario (SS.UU. n. 52117/2014).
2.3. Con il terzo motivo si lamenta l’illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta idoneita’ delle dichiarazioni dei testimone ad integrare la prova della responsabilita’ penale oltre ogni ragionevole – dubbio in relazione al reato di evasine.
Appare evidente della motivazione laddove si sostiene che il solo controllo effettuato il (OMISSIS) alle ore 00.20 circa sia sufficiente ad escludere la presenza dell’imputata presso il luogo della detenzione domiciliare, avendo la stessa la disponibilita’ di due moduli abitativi; ne consegue a mera apparenza del discorso argomentativo posto a fondamento della decisione, che non supera affatto il vaglio del ragionevole dubbio.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio della motivazione apparente in relazione all’applicazione della recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4.
Si osserva che la sentenza impugnata non ha dato conto dei motivi per i quali il nuovo episodio si sarebbe posto in una prospettiva di piu’ accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosita’ dell’imputata.
Invero, la Corte, con motivazione meramente apparente, senza specificare il titolo dei reati ed il periodo di commissione degli stessi, fa semplicemente riferimento ai plurimi, specifici e recenti precedenti penali, non analizzando specificatamente le precedenti condanne.
E’ principio noto alla giurisprudenza di legittimita’ quello secondo il quale, ai fini dell’applicazione della recidiva ex articolo 99 c.p., e’ necessaria un’attenta valutazione della gravita’ dell’illecito commesso in relazione alla maggior attitudine a delinquere manifestata dal reo, nonche’ la valutazione sulla continuita’ con le precedenti condanne.
Ne deriva che solo in questi termini puo’ ritenersi giustificato un maggior intervento punitivo da parte dell’organo giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. Il primo motivo e’ inammissibile deducendo per la prima volta in questa sede di legittimita’ questione che involge il fatto, facendo esso, tra l’altro, espresso riferimento ai codici identificativi dei biglietti aerei ovvero alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di essi; biglietti aerei comunque consistenti in documenti cartacei, che in quanto tali potevano essere esibiti per il controllo.
1.1. Quanto al secondo motivo e’ solo il caso di osservare che ai fini della consumazione dei reato di furto cio’ che rileva e’ che il bene venga portato fuori dalla sfera di controllo della persona offesa, rispetto alla quale – ed esclusivamente in relazione ad essa – va valutato se puo’ ritenersi intervenuto lo spossessamento richiesto dalla norma incriminatrice; e l’eventuale osservazione di un terzo e’ circostanza non idonea ad escludere il perfezionamento del reato di furto, rectius l’impossessamento, che interviene allorquando il bene e’ portato fuori dalla sfera di controllo della vittima, a prescindere dalla presenza di soggetti esterni che osservino la scena, sia pure monitorandone la dinamica, pronti ad intervenire.
E’ stato ritenuto che integri il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato del bene, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018 – dep. 25/10/2018, 5, Rv. 27401601), non rileva quindi neppure la durata dell’impossessamento (Sez. 5, n. 26749 dei 11/04/2016 – dep. 27/06/2016, Ouerghi, Rv. 267266).
Deve ritenersi, pertanto, realizzata, nel caso di specie, quell’autonoma disponibilita’ del bene, sia pure temporanea, e correlativamente rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il detentore.
i giudice nei ritenere il reato consumato ha fatto, dunque, corretta applicazione della norma, come interpretata da questa Corte, anche a Sezioni Unite con la sentenza n. 52117 del 17.7.2014 Rv. 261186.
1.3. Il terzo motivo e’ anch’esso del tutto versato in fatto, in quanto tale inammissibile, richiedendo a questa Corte – attraverso una parimenti inammissibile rivalutazione della prova testimoniale – di verificare circostanze del fatto, che sono state peraltro gia’ oggetto di puntuale disamina da parte del giudice di merito (cfr. pag. 4 della pronuncia impugnata in cui si fa riferimento allo specifico modulo abitativo presso cui era stata ristretta agli arresti domiciliari l’imputata, presso il quale la stessa non era rinvenuta all’atto del controllo).
1.4. Il quarto motivo che contesta la motivazione della pronuncia impugnata in punto di recidiva, appellandosi ai principi che in astratto devono governare la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo, non considera che alcun rilievo riguardo alla recidiva, gia’ ritenuta dal giudice di primo grado, era stato mosso con l’atto di appello; la corte territoriale, infatti, nel fare riferimento ai plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, dell’imputata, non aveva interloquito sui punto specifico della recidiva, non oggetto di doglianza in quella sede, ma aveva piuttosto risposto alla censura sulla quantificazione della pena e sul giudizio di comparazione delle circostanze.
Consegue che del tutto privo di pregio e’ – anche – il motivo in scrutinio.
2. Ne discende l’inammissibilita’ del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e della somma di Euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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