Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18082.
La massima estrapolata:
La sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul “thema decidendum” devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell’identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).
Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18082
Data udienza 16 giugno 2020
Tag/parola chiave: Processo civile – Sospensione ex art. 295 cpc – Pendenza di questioni pregiudiziali rispetto a quelle del giudizio da sospendere – Riunione o litispendenza in altri casi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18165/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Milano depositata il 19 febbraio 2019 nel procedimento n. 31468/2017 R.G.;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino che chiede disporsi la prosecuzione del giudizio.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c., della causa iscritta al n. 31468/2017 R.G., promossa da (OMISSIS) S.p.A. contro (OMISSIS), “in attesa della decisione da parte della Corte di cassazione sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 333/2017, in previsione della sua riunione alla causa n. R.G. 88047/2012 pendente avanti il Tribunale di Milano, una volta riassunto tale processo”.
Le questioni trattate sono cosi’ riassunte nel provvedimento impugnato:
– nella causa iscritta nel 2012 (OMISSIS) S.p.A. aveva proposto nei confronti di (OMISSIS) tre distinte domande, dirette rispettivamente a: la condanna all’adempimento (di contratto di cessione di crediti stipulato in data (OMISSIS)); in alternativa, in ipotesi di qualificazione del contratto come preliminare di cessione, la pronuncia di sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ex articolo 2932 c.c.; la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilita’ extracontrattuale;
– il Tribunale pronuncio’ sentenza parziale, con la quale accolse la seconda domanda (qualificando il contratto come preliminare);
– in riforma di tale sentenza la Corte d’appello di Milano dichiaro’ che il contratto preliminare si era consensualmente risolto;
– avverso tale decisione venne proposto ricorso per cassazione (ancora pendente al momento della pronuncia dell’ordinanza qui impugnata);
– nel frattempo, riassunto il giudizio di primo grado a seguito della pronuncia della Corte d’appello, il Tribunale, ritenendo pregiudiziale la decisione della Corte Suprema, ne dispose la sospensione;
– sulla base di tali premesse, nel giudizio in esame (promosso nel 2017 da (OMISSIS) S.p.A. contro (OMISSIS) per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni a titolo di responsabilita’ extracontrattuale (per il comportamento tenuto successivamente alla stipula di detto contratto preliminare e nella fase che aveva condotto al contratto definitivo)), la convenuta oppose eccezione di giudicato, assumendo che: a) la stessa domanda era stata proposta, sia pure in via subordinata, nel primo giudizio; b) l’accoglimento, in quella sede, della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ne aveva comportato l’implicito rigetto; c) non avendo (OMISSIS) S.p.A. proposto appello incidentale, detto (implicito) rigetto doveva ritenersi ormai passato in giudicato, opponibile anche nel successivo giudizio del 2017.
Cio’ premesso, il giudice a quo ha osservato che:
i) sussiste effettivamente la dedotta identita’ delle domande risarcitorie proposte nei due giudizi;
ii) la decisione adottata dal Tribunale nel primo di essi non ne ha comportato l’implicito rigetto, dovendosi pertanto escludere sul punto l’esistenza di alcun giudicato esterno opponibile nel secondo;
iii) l’identita’ delle domande e la loro contestuale pendenza “comporta la sussistenza di un vincolo di litispendenza interna, ossia di connessione fra cause pendenti avanti il medesimo ufficio, con conseguente necessita’ della loro riunione da effettuarsi a vantaggio della causa preventivamente instaurata”;
iv) trovandosi pero’ tale primo giudizio “in fase di sospensione ex articolo 295 c.p.c.,… deve considerarsi preclusa tale riunione, con l’effetto che il prevalente interesse a evitare possibili conflitti di giudicati” impone di disporre la sospensione del secondo giudizio, in attesa della decisione da parte della Corte di cassazione.
2. Avverso tale provvedimento (OMISSIS) propone regolamento di competenza, cui resiste depositando memoria, (OMISSIS) S.p.A..
3. Dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Il P.M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-ter c.p.c., comma 2.
Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, articolo 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel cit. D.L., articolo 2, comma 2, lettera g).
Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, articolo 3, comma 1, lettera c), essendo stata prevista la possibilita’, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa e’ stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale e’ stata data rituale comunicazione alle parti.
CONSIDERATO
che:
1. A fondamento del proposto regolamento (OMISSIS) denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 329, 273 e 295 c.p.c., lamentando che la sospensione e’ stata disposta in assenza dei presupposti di cui all’articolo 295 c.p.c., e “sulla scorta di un iter logico giuridico viziato ed in contrasto con la formulazione delle domande avanzate nel giudizio R.G. n. 88047/2012”.
Contesta, in sintesi, l’affermazione che la sentenza parziale emessa nel primo giudizio non abbia comportato l’implicito rigetto della domanda risarcitoria, nonche’ la conseguente negazione di alcun effetto di giudicato preclusivo della proposizione della stessa domanda nel secondo giudizio.
Rileva inoltre che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, non sussistono i presupposti per riunire i due giudizi ne’ conseguentemente quelli per disporre la sospensione del secondo ex articolo 295 c.p.c..
2. Il ricorso merita accoglimento, ancorche’ per ragioni diverse da quelle inconferenti oltre che confuse e a tratti contraddittorie che ne sono poste a fondamento (giovando al riguardo rammentare che il regolamento di competenza, ancorche’ come qualsiasi mezzo di impugnazione supponga, per essere atto idoneo allo scopo, la deduzione degli argomenti in forza dei quali si critica la decisione impugnata, non e’ disegnato dal legislatore, nel suo profilo di contenuto-forma, come un mezzo di impugnazione che formalmente imponga al ricorrente di indicare i motivi dell’impugnazione, in modo che il thema decidendum ne risulti conseguentemente circoscritto e la Corte di Cassazione sia tenuta a rispondere solo su tali motivi, salvo l’esercizio di poteri di rilevazione d’ufficio giustificati per la decisione su di essi).
Senza che invero metta conto in questa sede delibare alcuna delle questioni dibattute (identita’ delle domande, rigetto implicito, giudicato), si rivela preliminare e dirimente il rilievo che la sospensione prevista dall’articolo 295 c.p.c., presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni; sicche’, ove si verta in ipotesi di identita’ di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti (articolo 273 c.p.c.), o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (articolo 39 c.p.c.), (Cass. 18/06/2002, n. 8831; 10/07/1999, n. 7265; 05/01/1995, n. 874).
Cio’ posto, la circostanza che il primo giudizio fosse stato sospeso in attesa della definitiva decisione sull’impugnazione della sentenza parziale, lungi dal giustificare la sospensione del secondo giudizio, ne imponeva la prosecuzione, potendosi e dovendosi semmai, il problema del raccordo tra i due giudizi, porre e risolvere (nei modi predetti, giammai comunque con la sospensione) davanti al giudice del primo, una volta riassunto.
3. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato. Il processo deve dunque proseguire, delegandosi al giudice del merito la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio. Demanda al giudice del merito la liquidazione delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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