La sospensione necessaria del processo civile

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18918

Massima estrapolata:

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l’attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno all’immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l’esperimento da parte della banca dell’azione generale di risarcimento del danno).

Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18918

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11681-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che sollecita l’accoglimento del ricorso, ordinando la prosecuzione del processo sospeso.

FATTO E DIRITTO

La Corte,
– esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da (OMISSIS) soc. coop. nei confronti di (OMISSIS), avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione del procedimento civile avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni promossa dalla Cassa verso lo (OMISSIS), per l’attivita’ finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico, quando rivestiva la carica apicale di presidente del c.d.a della Banca, pendendo procedimento penale per i fatti per cui e’ causa;
– rilevato che la ricorrente segnala che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per la sospensione ex articolo 295 c.p.c., avendo avuto la banca l’opportunita’ di costituirsi parte civile nel procedimento penale ed avendo liberamente scelto di non costituirsi ivi, e mancando ogni pregiudizialita’ della decisione da prendersi in sede penale rispetto al giudizio civile.
Vista – la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza;
ritenuto che il ricorso appare fondato, sulla base delle condivisibili osservazioni del Procuratore generale: in base all’attuale formulazione degli articoli 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile e’ improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’articolo 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorche’ l’azione civile, ex articolo 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non puo’ pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o piu’ dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018).
Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialita’ penale, che conduce alla necessita’ di sospendere il giudizio civile finche’ quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono l’articolo 295 c.p.c., l’articolo 654 c.p.p. e l’articolo 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che e’ oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017).
Nel caso di specie pero’ l’accertamento in sede penale di una eventuale responsabilita’ in capo allo (OMISSIS), per aver svolto una illecita’ attivita’ finanziaria in proprio, parallela a quella istituzionale, avvalendosi proprio del suo ruolo istituzionale, e causando cosi’ all’istituto di credito un danno all’immagine non costituisce presupposto necessario perche’ la banca possa promuovere nei suoi confronti l’azione generale di risarcimento dei danni, per il pregiudizio che le ha provocato nella sua scorretta gestione deli capitali affidatigli dai clienti della banca, trattandosi non di un rapporto di pregiudizialita’ necessaria, ma di una semplice comunanza di fatti tra i due giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, revoca la sospensione del giudizio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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