Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 marzo 2021| n. 12161.
La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice del merito aveva ritenuto che l’indicata norma determinasse l’automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in tutti i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento).
Sentenza|31 marzo 2021| n. 12161
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Custodia cautelare in carcere – Traffico di sostanze stupefacenti – Sospensione dei termini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. RANALDI Alessand – rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex articolo 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 18.12.2020 nei confronti di (OMISSIS), sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Il Tribunale ha confermato l’impostazione della Corte di appello, che aveva rigettato l’istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata al (OMISSIS), per scadenza del termine di durata massima al 3.9.2020 (ex articolo 303 c.p.p.), avendo ritenuto che tale termine avesse subito due sospensioni, quella di 90 giorni per la redazione della sentenza (di primo grado) ex articoli 304 e 544 c.p.p. e quella di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) ex Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 2 e 4, (per l’emergenza Covid).
E’ stato quindi affermato che la sentenza di appello, pronunciata il 26.10.2020 (con la quale il (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto ex articolo 74 cit.), e’ stata emessa prima della decorrenza del termine di fase, con conseguente persistente efficacia della misura custodiale.
2. Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento, lamentando violazione di legge (articolo 303 c.p.p. in relazione al Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4) e vizio di motivazione.
Si deduce che il procedimento in oggetto non ha subito alcuna stasi per l’epidemia Covid e, quindi, non trova applicazione la sospensione dei termini di custodia cautelare. Il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 1 e 2, ha disposto la sospensione dei termini per la celebrazione delle udienze e per il compimento di tutti gli atti processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (successivamente con il Decreto Legge n. 23 del 2020 il termine e’ stato prorogato all’11. maggio 2020); la stessa norma al comma 4 ha previsto la sospensione dei termini di custodia cautelare sempre per lo stesso periodo. I termini di custodia cautelare dovrebbero essere sospesi solo in via indiretta, ovvero la sospensione dovrebbe operare solo nelle ipotesi di rinvio d’ufficio del procedimento a causa di una fissazione dell’udienza nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, o nel caso in cui nel periodo operi comunque la sospensione di un qualsiasi altro termine processuale.
La sospensione dei termini di custodia cautelare non puo’ e non deve applicarsi in maniera automatica ed indiscriminata.
Nel procedimento in oggetto nessuna udienza ha subito un rinvio nel periodo di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020.
La sentenza di primo grado e’ stata emessa il 5 giugno 2019 e depositata il 23 ottobre 2019; l’appello e’ stato presentato il 21 dicembre 2019 e l’udienza e’ stata fissata il 22 settembre 2020. La sospensione prevista nel periodo di epidemia non ha inciso in nessun modo nel procedimento a carico dell’imputato. I termini sono conseguentemente spirati il 3 settembre 2020, calcolando la sospensione di 90 giorni per il deposito della sentenza di primo grado.
Si aggiunge che il fascicolo processuale e’ pervenuto in Corte d’appello il 7 luglio 2020 e il decreto di fissazione dell’udienza e’ stato notificato alle parti il 13 luglio 2020, date ampiamente successive al termine dell’operativita’ della sospensione, sicche’ non e’ vero che il processo non avrebbe potuto essere celebrato a causa dell’emergenza sanitaria.
E’ destituito di fondamento il rilievo del Tribunale secondo cui l’imputato o il suo difensore avrebbero potuto paralizzare la sospensione del procedimento – e dunque dei termini cautelari – richiedendo la celebrazione del processo, essendo pacifico che nessuna sospensione era in atto durante il periodo emergenziale.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Con memoria ritualmente depositata il difensore conclude per l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Si deve convenire con il ricorrente e con le conclusioni del Procuratore generale, laddove viene evidenziato che la disposizione di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4, nel prevedere che “nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p.”, fa dipendere tanto la sospensione del corso della prescrizione, quanto la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel cit. articolo 83, comma 2, vale a dire nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo.
Una diversa interpretazione sarebbe elusiva di quanto chiaramente stabilito dal citato articolo 83, comma 2, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al “compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”; cio’ che, evidentemente, presuppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare.
3. Una simile impostazione ha trovato autorevole conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite Sanna (n. 5292/2021), che – pur nella diversa prospettiva di fornire la corretta interpretazione del cit. articolo 83, comma 3 bis, disposizione applicabile ai soli processi pendenti in Cassazione nel periodo considerato – ha avuto modo di precisare in motivazione che il citato articolo 83, comma 2, sospende, senza distinzione, “tutti i termini procedurali”, purche’ gli stessi decorrano nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dall’articolo 172 c.p.p., comma 1; aggiungendo, in particolare, come rimangano sospesi anche i termini per proporre qualsiasi tipo di impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno osservato come con tale articolata disciplina il legislatore, nel contemperare le esigenze emergenziali derivanti dalla pandemia con il diritto dell’imputato ad una ragionevole durata del processo, abbia effettuato scelte ispirate al criterio del maggior contenimento possibile del sacrificio imposto a tali diritti.
4. Ne consegue come la sospensione dei termini procedurali di cui all’articolo 83, comma 2 – per il periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad es. rinvio dell’udienza, presentazione dell’impugnazione o redazione della sentenza).
In altri termini, la disciplina in esame non prevede un’automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicabile indiscriminatamente a tutti i procedimenti nel periodo in riferimento (9 marzo 11 maggio 2020). La sospensione di tali termini, invece, puo’ operare solo se vi sia una contestuale sospensione di termini procedurali finalizzati al compimento di atti processuali, ai sensi del cit. articolo 83, comma 2, nel senso dianzi precisato.
5. Le considerazioni che precedono evidenziano l’errore in diritto in cui e’ incorsa l’ordinanza impugnata, laddove ha interpretato la normativa della sospensione dei termini di cui al citato articolo 83 nel senso di “sancire un arresto generalizzato a tutta l’attivita’ giudiziaria”, ritenendo apoditticamente che “non avrebbe alcun significato prevedere l’operativita’. della sospensione solo se nello stesso periodo fossero stati fissati atti o udienze”. Il Tribunale, nella sostanza, ha ritenuto che le disposizioni legislative in esame siano state finalizzate a “congelare tout court il procedimento penale”, di fatto disponendo l’indiscriminata sospensione a tutti i procedimenti anche dei termini massimi di custodia cautelare.
Senonche’ una simile interpretazione, oltre a non trovare alcun appiglio nel testo legislativo, sembra confondere la teorica applicabilita’ della sospensione a tutti i procedimenti penali nel periodo in riferimento, il che e’ certamente vero, con la necessaria verifica, per ciascuno procedimento, della effettiva decorrenza di termini procedurali (per il compimento di atti di carattere processuale) destinati ad essere sospesi in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 83, comma 2. Solo in quest’ultimo caso, e cioe’ in presenza di una effettiva sospensione di termini procedurali in corso, si determina anche la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare in atto nei confronti dell’imputato.
6. La riscontrata violazione di legge impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano, sezione del riesame.
Nel nuovo giudizio di appello cautelare, il Giudice del rinvio dovra’ attenersi ai principi indicati, valutando in particolare se nel corso del procedimento di merito si sia concretizzata, nel periodo in riferimento, un’effettiva sospensione di termini procedurali in corso per il compimento di una qualsivoglia attivita’ processuale, eventualmente anche con riguardo alla posizione dei coimputati nell’ambito del giudizio di cognizione (si pensi, ad es., ai termini per la presentazione di eventuali appelli incidentali ex articolo 595 c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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