La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell’ergastolo

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40270.

La massima estrapolata:

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell’ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell’attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacchè la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all’esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall’ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l’eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40270

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. CAPOZZI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 28 settembre 2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva applicato a (OMISSIS) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni, ritenendo la pericolosita’ qualificata del medesimo per l’appartenenza ad associazione di tipo mafioso.
2. Ha presentato ricorso avverso il decreto indicato in epigrafe il difensore di (OMISSIS), formulando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento alla L. n. 1423 del 1956, articolo 12, nonche’ Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 6, 8, 14 e 15, nonche’ ancora L. n. 575 del 1965, articoli 1 e 2, nonche’ ancora articolo 111 Cost., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), con riguardo alla applicabilita’ della misura di prevenzione nei confronti di persona condannata in via definitiva all’ergastolo.
Si deduce che l’inapplicabilita’ della misura di prevenzione ad una persona per la quale e’ in corso un trattamento detentivo destinato a protrarsi per lungo tempo e’ principio desumibile sviluppando le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013. Si premette che la sentenza della Corte costituzionale appena citata, se non afferma espressamente l’inapplicabilita’ della misura di prevenzione ad una persona per la quale e’ in corso un trattamento detentivo destinato a protrarsi per lungo tempo, impone una valutazione dell’attualita’ della pericolosita’ del proposto al momento dell’esecuzione del provvedimento impositivo. Si osserva, poi, che, di conseguenza, per i detenuti cd. di “lunga durata”, diventa necessario procedere due volte alla valutazione dell’attualita’ della pericolosita’ – una volta nel momento impositivo e una seconda volta nel momento applicativo – e che, pero’, tale soluzione risulta assolutamente in contrasto con il principio di economia processuale. Si aggiunge, inoltre, che la sentenza della Corte costituzionale non ha chiarito nemmeno quale sia l’organo competente ad attivare la procedura di rivalutazione della pericolosita’ o in quale momento, esattamente, tale procedura puo’ avere corso, sicche’ il provvedimento impositivo, di fatto, dovrebbe essere applicato all’atto della scarcerazione del detenuto in via automatica. Si rileva, infine, che l’assenza di garanzie per una rivalutazione rapida ed effettiva della pericolosita’ all’esito dell’espiazione della pena si pone in violazione anche dei principi di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione EDU.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso non potendo la previsione della espiazione di una lunga pena elidere per cio’ solo la accertata condizione di soggetto portatore di pericolosita’ sociale al momento di applicazione della misura ed avendo la Corte di merito verificato in concreto la persistenza della pericolosita’ qualificata del proposto richiamando in motivazione gli elementi sintomatici di una partecipazione stabile del proposto al sodalizio camorrista ed evidenziando come a fronte di una radicata scelta delinquenziale, non possa il solo status detentionis dimostrate l’abbandono del precedente modello di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
2. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e’ applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell’ergastolo, giacche’ questa pena, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all’esecuzione della misura di prevenzione, e’ di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall’ordinamento penale e, quindi, non e’ incompatibile con l’eseguibilita’ della misura stessa, alla quale e’ possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che permanga la sua pericolosita’ sociale (Sez. 1, n. 14356 del 01/12/2000, Foti, Rv. 218631); ancora, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e’ applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell’ergastolo, in quanto l’attualita’ della pericolosita’, quale presupposto applicativo, puo’ essere oggetto di valutazione nonostante lo stato di detenzione (Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2012, Lauria, Rv. 253672).
3. La Corte di merito si e’ attenuta ai consolidati principi di diritto ricordati richiamando anche la nota sentenza costituzionale n. 291/2013 che, nell’affrontare il tema del giudizio di pericolosita’ in relazione a lunghe detenzioni ha distinto le due fasi dell’applicazione e dell’esecuzione della misura di prevenzione escludendo che l’una crei interferenze rispetto all’altra. Ha inoltre senza che sul punto il ricorrente abbia sviluppato motivi valutato la perdurante pericolosita’ dello stesso ricorrente rispetto alla radicata scelta delinquenziale dimostrata dalle precedenti condanne a suo carico per gravissimi reati di stampo mafioso, in relazione alla detenzione iniziata nel 2010 ed in assenza di qualsiasi elemento che potesse deporre per una resipiscenza o abbandono dei precedenti modelli di vita.
Per il resto, i rilievi in ordine alla rivalutazione della pericolosita’ posti a fondamento del ricorso hanno natura astratta, mancando l’interesse concreto, in assenza della verificazione della pretesa discrasia tra le differenti valutazioni di pericolosita’, allo stato prospettate solo in chiave di ricostruzione ipotetica.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende

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