Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1005.
La massima estrapolata:
In sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina “ex se” la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non può porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale.
Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1005
Data udienza 25 settembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18656 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 2354/2017, pubblicata in data 16 dicembre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento notificatogli da (OMISSIS). L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Pescara, con condanna dell’opponente alle spese del giudizio.
La Corte di Appello di L’Aquila, poiche’ nelle more era venuto meno il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il (OMISSIS) anche al pagamento delle spese del grado.
La predetta sentenza e’ stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22748 del 03/11/2011).
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di L’Aquila, confermata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha nuovamente condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellato.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli articoli 91, 99, 100, 113, 474 480 e 615 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”.
Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando la (virtuale) infondatezza dei motivi posti a base della sua opposizione, senza considerare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comportava da sola la sua posizione di parte virtualmente vittoriosa, anche a prescindere dalla fondatezza dei suddetti motivi di opposizione.
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
La decisione impugnata, nella parte in cui, confermata la cessazione della materia del contendere sull’opposizione proposta dal (OMISSIS), ha provveduto a liquidare le spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale, valutando a tal fine la fondatezza dei motivi di opposizione e non limitandosi a prendere atto dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo, e’ infatti del tutto conforme ai principi di diritto sanciti in proposito da questa Corte, con pronunzie di espresso valore nomofilattico, emesse all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. gia’ Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonche’ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), precisamente nelle sentenze n. 30857 del 29/11/2018, Rv. 652283 – 01 e n. 31955 del 11/12/2018, Rv. 652284 – 01, secondo cui “in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformita’ del generale principio della domanda, non determina “ex se” la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensi’ la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicche’, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non puo’ porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalita’, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale”.
In tali arresti (richiamandosi anche il precedente costituito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6016 del 09/03/2017, Rv. 643403 01), nell’ambito di una chiarissima presa di posizione nel senso appena indicato (che ha espressamente inteso definitivamente superare quanto affermato in precedenti decisioni della medesima sezione, quali Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017, Rv. 645366 – 02 e Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012, Rv. 621627 – 01) sono altresi’ contenute le seguenti precisazioni:
“l’affermazione secondo la quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, benche’ sia intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi dai quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l’opposizione, porti all’accoglimento nel merito della opposizione, contrasta, ingiustificatamente, con il generale principio della domanda, che nelle opposizioni esecutive, ed agli atti esecutivi in particolare, riceve una ulteriore cristallizzazione in virtu’ della individuata tipologia dei motivi legittimanti la proposizione di ciascuna categoria di opposizione e della delimitazione dell’oggetto della opposizione all’esame dei motivi concretamente proposti”;
“a) l’onere delle spese e’ sorretto dal principio di causalita’ rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, che ne inibiscano la compiuta delibazione;
b) il rilievo d’ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo, in questa chiave ricostruttiva, e’ un’eventualita’ propria del giudizio in parola, ma esterna ai motivi, che nelle opposizioni esecutive sono vincolanti;
c) ne consegue, rispetto ai motivi cristallizzati con l’opposizione, la cessazione della correlativa materia del contendere;
d) non vi e’ ragione per discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale, afferente alla regolazione delle spese nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, che costituisce declinazione di quello di causalita’ quale sopra richiamato;
e) diversamente, la redistribuzione dei costi della lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualita’, determinata, cioe’, dalla tempistica della caducazione del titolo, e s’incentiverebbe un possibile utilizzo strumentale dell’opposizione”.
Il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rivedere tale indirizzo, al quale va senz’altro data piena continuita’ (senza che possa assumere rilievo in senso contrario una isolata recente decisione di altra sezione, che pare ribadire ancora il contrario orientamento, ormai superato, senza peraltro farsi in nessun modo carico delle argomentazioni alla base del piu’ recente indirizzo: cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 09/08/2019, che non risulta ad oggi massimata).
2. Il ricorso e’ rigettato.
Nulla e’ a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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