Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19097.
La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c..
Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19097. La simulazione assoluta ed il motivo di nullità
Data udienza 20 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Simulazione assoluta di contratto – Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 1421 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23253/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del Prof. Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Torino, n. 4892/2018, depositata il 19 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) S.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione per il pagamento della somma di Euro 332.496,61 quale residuo corrispettivo, portato da fatture, della fornitura di autoveicoli: dedusse a fondamento che tra le parti era intervenuta transazione in forza della quale essa opponente si era obbligata a pagare, ed aveva gia’ pagato, con effetto estintivo dell’intero debito, la somma di Euro 189.990;
l’opposto, costituendosi, eccepi’ tra l’altro la simulazione assoluta della transazione;
il Tribunale di Torino, ritenendo che tale eccezione prospettasse questione rilevabile d’ufficio e fosse, nel merito, fondata, dichiaro’ la nullita’ e l’inefficacia della transazione e confermo’ il decreto ingiuntivo;
la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c.;
(OMISSIS) S.r.l. propone quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, con unico mezzo, cui resiste il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, depositando controricorso;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
il controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
La simulazione assoluta ed il motivo di nullità
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 633 e 645 c.p.c., per avere la Corte d’appello dato ingresso (e deciso in base) a domanda riconvenzionale dell’opposto che avrebbe dovuto considerarsi invece inammissibile, secondo il principio affermato da Cass. n. 5415 del 2019, in quanto non dipendente “dal titolo dedotto in causa o da quello che gia’ appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”;
la censura e’ manifestamente infondata ed il rilievo – costituente ragione piu’ liquida (v. Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; n. 11458 del 11/05/2018; n. 363 del 09/01/2019) – consente di soprassedere alle verifiche in ordine alla sollevata questione di inammissibilita’ del ricorso;
il tribunale ha invero fatto legittimo esercizio del potere/dovere di fondare la decisione su questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quale deve considerarsi, secondo pacifico indirizzo, quella di simulazione assoluta del contratto (cfr. Cass. n. 32 del 14/01/1985: “la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullita’ del negozio per difetto di causa, e’ rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 1421 c.c.”; v. anche, conf., in motivazione, ex aliis, Cass. 27/03/2014, n. 7214);
il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna della societa’ ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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