La sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 aprile 2021| n. 10015.

La sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l’ha pronunciata.

Sentenza|15 aprile 2021| n. 10015

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Giurisdizione – Oggetto della controversia – Revoca concessione demaniale marittima – Intimazione pagamento canoni non versati – Impugnazione – Petitum sostanziale non coinvolgente rapporto concessorio – Giurisdizione del giudice ordinario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di Sez.

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 33528/2019 proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS);
– controricorrente –
COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
e contro
REGIONE VENETO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6948/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo accogliersi il ricorso principale e l’incidentale.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in giudicato, il Consiglio di Stato annullava il provvedimento con il quale il Comune di Cavallino Treporti (VE) aveva revocato la concessione di un’area demaniale marittima rilasciata anni addietro ad (OMISSIS) a r.l..
A seguito dell’appena ricordato annullamento, il Comune intimava alla Cooperativa il pagamento dei canoni di concessione non versati nelle more del processo.
Il TAR Veneto, davanti al quale la Cooperativa aveva impugnato l’intimazione di pagamento, oltre che i provvedimenti presupposti e collegati, declinava la giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Veneto, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la controversia in primo grado per il merito, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 105, principalmente osservando che la controversia aveva ad oggetto non la mera debenza dei pregressi canoni di concessione, ma anche l’accertamento dell’esistenza del sottostante rapporto concessorio nel periodo di tempo corrente tra la revoca della concessione e l’annullamento giurisdizionale della stessa; e questo perche’, secondo il Consiglio di Stato, la prospettazione della Cooperativa era nel senso che prima dell’annullamento della revoca la concessione non poteva dirsi esistente, per questa ragione venendo meno l’obbligazione di pagamento dei canoni.
L’Agenzia del Demanio ricorreva contro la sentenza del Consiglio di Stato per un solo motivo, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione ordinaria; la Cooperativa resisteva con controricorso, eccependo in limine l’inammissibilita’ del gravame, in subordine il suo rigetto; il Comune proponeva ricorso incidentale, nella sostanza aderendo a quello principale dell’Agenzia del Demanio; al ricorso incidentale, la Cooperativa resisteva con controricorso; l’Agenzia del Demanio e la Cooperativa depositavano memoria; il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale.
All’esito della Camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia del Demanio evidenziava che a seguito dell’annullamento del provvedimento di revoca della concessione, l’esistenza del rapporto concessorio non poteva piu’ dirsi in discussione anche con riguardo al periodo intercorrente tra la revoca e il suo annullamento, che quindi la controversia si riduceva al solo “calcolo” del canone maturato nelle more del giudizio amministrativo, per cui doveva ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Cavallino Tre Porti censurava la decisione del Consiglio di Stato per pressoche’ identiche ragioni, ancora sottolineando che oggetto del giudizio non era la validita’ del rapporto di concessione, bensi’ l’accertamento dei fatti indicati dalla Cooperativa al fine di stabilire che a causa del mancato godimento dell’area durante il tempo necessario per definire il giudizio amministrativo non era tenuta al pagamento dei canoni o comunque era tenuta al pagamento di canoni ridotti; questioni, concludeva l’amministrazione comunale, da considerarsi pertanto di natura esclusivamente patrimoniale, la cui cognizione apparteneva percio’ al giudice ordinario.
3. Devono essere dapprima disattese le numerose eccezioni di inammissibilita’ formulate dalla Cooperativa con riferimento al ricorso principale, non mancando di autosufficienza la ricostruzione della vicenda processuale, che ha permesso alla Corte di comprendere i presupposti di fatto e di diritto sui quali sono state fondate le censure rivolte all’impugnata sentenza; non mancando inoltre di specificita’ il motivo, laddove e’ ben chiarita la censura addebitata, che e’ stata fatta consistere nell’aver il Consiglio di Stato erroneamente ritenuto che oggetto di giudizio fosse l’esistenza o meno del rapporto concessorio durante il processo amministrativo che aveva portato all’annullamento del provvedimento; non mancando poi l’interesse processuale dell’Agenzia, costituito dall’esatta individuazione del giudice al quale deve essere affidata la ricognizione dell’obbligo e dell’ammontare del pagamento dei canoni di concessione richiesti, senza quindi far esercizio di poteri autoritativi; con riferimento all’ultima eccezione di inammissibilita’, per cui non sarebbe possibile ricorrere immediatamente per cassazione nel caso in cui il giudice speciale, come avvenuto nella concreta fattispecie, in riforma della prima decisione, senza decidere in alcun modo il merito della controversia, affermata la propria giurisdizione, abbia rimesso la causa in primo grado per la sua definizione, deve essere semplicemente rammentato che l’anteriore non cospicuo orientamento di queste Sezioni Unite, al quale si rifa’ la Cooperativa (da ultime, Cass. sez. un. 299 del 2013; Cass. sez. un. 9588 del 2012), e’ stato superato da queste medesime Sezioni Unite nel senso di ritenere immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., riformi o annulli la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo, atteso che trattasi di sentenze che presentano un carattere definitivo, perche’ concludono il procedimento davanti al giudice di appello ed escludono un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che le ha pronunciate (Cass. sez. un. 25774 del 2015; piu’ di recente, Cass. sez. II n. 133 del 2017).
4. Del pari, vanno rigettate analoghe eccezioni di inammissibilita’, formulate dalla Cooperativa con riferimento al ricorso incidentale.
5. Il ricorso principale e quello incidentale sono fondati, perche’ davanti al TAR, presso il quale la Cooperativa aveva impugnato l’intimazione di pagamento dei canoni di concessione, il petitum dedotto era stato fatto consistere nella domanda di accertamento di non essere tenuta a pagare gli arretrati chiesti dal Comune, adducendo la circostanza di non aver potuto godere dell’area a causa della revoca della concessione; pertanto, il petitum sostanziale prospettato non coinvolgeva affatto la legittimita’ del rapporto concessorio, l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente locale, i quali erano gia’ stati discussi e definiti con la decisione che aveva annullato la revoca; la questione involgeva soltanto aspetti patrimoniali, senza alcuna necessita’ di statuire in ordine all’azione amministrativa del Comune, in ordine alla sua legittimita’, rimanendo unicamente in discussione l’obbligazione di pagare o meno i canoni, cioe’ l’accertamento di un diritto soggettivo, per il quale la giurisdizione spetta ineluttabilmente al giudice ordinario (Cass. sez. un. 28053 del 2018; Cass. sez. un. 7983 del 2006).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette la causa davanti al TAR Veneto, anche per le spese del presente.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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