Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1571.
La sentenza che dichiara l’insussistenza del reato pronunciata nella fase degli atti introduttivi, dopo la costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e non è pertanto appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1571
Data udienza 11 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Maltrattamenti e lesioni – Sentenza di proscioglimento pronunciata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – Configurabilità come sentenza predibattimentale – Non appellabilità – Necessità della ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 469 c.p.p. – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI R. G. – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. GIORGI M. S. – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell’11/09/2019;
nel procedimento promosso nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. Benedetto Paterno’ Raddusa;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha assolto (OMISSIS), per l’insussistenza dei fatti, dai reati di maltrattamenti e lesioni aggravate arrecate in danno di (OMISSIS), ascritti all’imputato.
2. Si lamenta nel ricorso violazione di legge in relazione agli articoli 129, 469, 512 e 111 Cost. nonche’ difetto di motivazione.
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe pronunziato una sentenza predibattimentale di proscioglimento in violazione degli articoli 469 e 129 c.p.p. perche’ resa prima ancora dell’apertura del dibattimento e senza la dovuta interlocuzione con le parti.
Avrebbe inoltre fatto riposare la relativa decisione dando rilievo al contenuto della ordinanza della misura cautelare applicata in danno dell’imputato, ritenendo superfluo il dibattimento e ininfluenti le prove testimoniali addotte dal pubblico ministero. Il tutto dopo aver acquisito ex articolo 512 c.p.p. le dichiarazioni della persona offesa, ritenendole poi inutilizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e impone l’annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio.
2. La sentenza impugnata, con la quale l’imputato e’ stato prosciolto per la ritenuta non sussistenza dei fati allo stesso attribuiti nel capo di imputazione, e’ stata pronunciata dopo la costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, senza peraltro interloquire con le parti rispetto alla soluzione nel merito assunta.
3. Cio’ posto, giova in primo luogo chiarire che il Collegio ritiene di aderire all’orientamento di questa Corte in forza del quale “la sentenza pronunciata in pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, e’ a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge” (Sez. 3, Sentenza n. 1578 del 22/10/2019, dep. 2020, n. m.; Sez. 3, Sentenza n. 41986 del 10/9/2019, n. m.; Sez. 5, n. 19517 del 15/04/2016, Zennaro, Rv. 267241;Sez. 2, n. 8667 del 07/02/2012 – dep. 06/03/2012, Raciti, Rv. 252481). In particolare, va evidenziato che il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex articolo 469 c.p.p. e’ quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del dibattimento al dibattimento vero e proprio (Sez. VI, n. 5387 del 09/03/1999 – dep. 27/04/1999, Mina); e che in questa stessa prospettiva, la giurisprudenza di legittimita’ ha ritenuto che la sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento nel merito dall’imputazione, intervenuta prima dell’instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, quantunque emessa al di fuori dei casi consentiti, non sia appellabile, ma solo ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 11249 del 04/03/2009 – dep. 13/03/2009, P.G. in proc. Pegoraro Lev, Rv. 242851).
Soluzione, questa, per il vero non univoca nell’esperienza della Corte (in senso contrario, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 14690 del 21/02/2020, Rv. 279077); ma che trova una conferma di decisivo rilievo nel fatto che le Sezioni Unite di questa Corte, definendo il perimetro di operativita’ della decisione prevista dall’articolo 469 c.p.p., hanno implicitamente aderito all’orientamento qui condiviso, pronunziandosi in relazione a un proscioglimento predibattimentale intervenuto prima della dichiarazioni di apertura del dibattimento (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001,dep. 2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555).
3.Cio’ precisato, proprio guardando a tale ultimo arresto, emerge con evidenza la fondatezza dei rilievi articolati dalla parte pubblica ricorrente.
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’articolo 469 c.p.p. puo’ infatti essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilita’ o proseguibilita’ dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non puo’ trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’articolo 129 stesso codice che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio (da ultimo, in linea con le indicazioni offerte dal citato arresto della S. U., Sez. 5, Sentenza n. 57567 del 31/10/2017, Rv. 271871; Sez. 5, Sentenza n. 42629 del 12/07/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274054).
Ne deriva che, l’accertata natura predibattimentale della sentenza stessa e la conseguente inappellabilita’ della stessa impone, all’esito dell’annullamento, la trasmissione degli atti al Tribunale competente perche’ si dia corso al primo grado di giudizio, non trovando nella specie applicazione l’ipotesi di cui all’articolo 569 c.p.p., comma 4, esclusivamente prevista per il ricorso per saltum.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per ulteriore corso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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