La sentenza d’appello resa “per relationem”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2022| n. 28141.

La sentenza d’appello resa “per relationem”

La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante ed alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nel caso di specie, in cui l’odierno ricorrente si era opposto ad un’ordinanza di ingiunzione con la quale la locale Prefettura lo aveva sanzionato per aver effettuato, in violazione dell’articolo 46 legge n. 298/1974, un trasporto di merci in conto proprio, senza essere in possesso della necessaria licenza, la Suprema Corte, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice del gravame, dopo aver rilevato il difetto di specificità dell’appello, senza tuttavia, dichiararne l’inammissibilità, aveva esaminato le doglianze dell’appellante richiamando “sic e simpliciter” le motivazioni addotte dal primo giudice, senza argomentare in alcun modo sul rigetto degli argomenti proposti da quest’ultimo e, in definitiva, senza far esplicitare una comprensibile “ratio decidendi”, risolvendosi, in tal modo, la decisione gravata in una serie di enunciati meramente assertivi tali da non soddisfare il “minimo costituzionale” della motivazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2397; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Ordinanza|27 settembre 2022| n. 28141. La sentenza d’appello resa “per relationem”

Data udienza 31 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza di appello – Sentenza resa per relationem – Illegittimità – Assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante ed alle ragioni del gravame – Acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato – Non emersione di una effettiva valutazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria.
sul ricorso iscritto al n. 20187/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con domicilio presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 331/2018 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, depositata il 17/04/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

La sentenza d’appello resa “per relationem”

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di 11 motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, ha respinto la sua opposizione all’ordinanza di ingiunzione n. 3130/2014 con cui la Prefettura di Alessandria lo aveva sanzionato per aver effettuato, in violazione della L. n. 298 del 1974, articolo 46, un trasporto di merci in conto proprio, senza essere in possesso della necessaria licenza.
Il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso, limitandosi a produrre un “atto di costituzione” solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
La causa – originariamente chiamata alla Camera di consiglio del 23.11.21, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria, e ivi rinviata per il rinnovo della notifica al Ministero intimato – e’ stata alfine discussa nella Camera di consiglio del 31 maggio 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria.
Si elencano di seguito gli undici motivi in cui il ricorso si articola.
1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; nullita’ del procedimento e della sentenza, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
2) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; nullita’ della sentenza e del procedimento (articoli 342, 348 bis c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5, e articolo 118 disp. att. al c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
3) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (articoli 319, 57 c.p.c. e articoli 74 e 87 delle disp. att. al c.p.c.); omessa pronuncia (articolo 112 c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
4) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (articoli 115 e 167 c.p.c.); omessa pronuncia (articolo 112 c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
5) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (articolo 112 c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Nullita’ della sentenza e del procedimento, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
6) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame di documento e/o di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
7) Violazione e falsa applicazione di legge (articolo 2697 c.c.). Errata valutazione del materiale istruttorio (articolo 115 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
8) Violazione e falsa applicazione di legge (articolo 204 C.d.S., L. n. 689 del 1981, articolo 18). Vizio di motivazione e omessa pronuncia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
9) Violazione, falsa ed erronea applicazione ed interpretazione di legge (Decreto Legge n. 286 del 2005, articolo 7, comma 2, L. n. 298 del 1974, articolo 47, L. n. 689 del 1981, articolo 3, principio di personalita’ dell’illecito amministrativo) e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza d’appello resa “per relationem”

10) Violazione e falsa applicazione di legge (articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
11) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 91 e 92 c.p.c., Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 3, 19 e 21), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il primo motivo di ricorso, che denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per essere la relativa motivazione meramente apparente, e’ fondato.
Il Tribunale, infatti, dopo aver rilevato il difetto di specificita’ dell’appello, senza tuttavia, dichiararne l’inammissibilita’, esamina le doglianze dell’appellante richiamando sic e simpliciter le motivazioni del primo giudice, senza argomentare in alcun modo sul perche’ disattende gli argomenti dell’appellante e, in definitiva, senza far esplicitare una comprensibile ratio decidendi. La motivazione dell’impugnata sentenza si risolve, infatti, in una serie di enunciati meramente assertivi, cosi’ da non soddisfare il “minimo costituzionale” della motivazione (cfr. SSUU 8053/2014).
La motivazione per relationem, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, in tanto puo’ ritenersi idonea ad assolvere alla funzione della motivazione della sentenza in quanto comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame (cfr. Cass. 2397/2021: “La sentenza d’appello non puo’ ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, cosi’ da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame”).

La sentenza d’appello resa “per relationem”

L’accoglimento del primo motivo, risolvendosi nell’accertamento della nullita’ della sentenza impugnata, implica l’assorbimento di tutti gli altri motivi.
La sentenza gravata va cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di altro magistrato, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di altro magistrato, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *