La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 marzo 2023| n. 8046.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento

La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” e risultante dall’annotazione nell’estratto conto di quest’ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell’onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l’incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del “solvens” in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell’onere probatorio con riguardo all’effettiva ricezione delle somme.

Sentenza|21 marzo 2023| n. 8046. La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento

Data udienza 2 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto preliminare – Caparra confirmatoria – Iscrizione di ipoteca sugli immobili – Risoluzione del contratto – Pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. – Assolvimento dell’onere di allegazione documentale – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29437/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Ascanio Parente, con domicilio eletto in Roma, Via dei Monti Parioli n. 44.

RICORRENTE-

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Sicchiero, con domicilio in Venezia-Mestre, via Torino n. 80.

-CONTRORICORRENTE-

e

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Maria Fasulo e Giorgio Suppiej, con domicilio eletto in Roma, alla Via Tommasini n. 12, presso l’avv. Francesco Prota.

-CONTRORICORRENTE-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2376/2020, pubblicata in data 15.9.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di respingere il ricorso.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento

FATTI DI CAUSA

1. L’ (OMISSIS) s.r.l. ha adito il Tribunale di Venezia, esponendo che, con contratto preliminare del 24.2005, aveva promesso di acquistare da (OMISSIS) taluni terreni siti in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 360.000,00, di cui Euro 250.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria ed il residuo da versare al momento della stipula del definitivo; che la convenuta non aveva trasferito gli immobili ed aveva iscritto ipoteca sui beni a garanzia di un finanziamento di Euro. 4.560.000,00. Ha chiesto di pronunciare la risoluzione del contratto con rifusione del doppio della caparra o, in subordine, di disporre la restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento del danno o al pagamento di un indennizzo ai sensi dell’articolo 2041 c.c..

(OMISSIS) ha resistito alla domanda, sostenendo che era stato il figlio (OMISSIS), gia’ amministratore della (OMISSIS), ad iscrivere ipoteca sull’immobile a garanzia di un suo prestito personale, avvalendosi di una procura generale rilasciatagli dalla convenuta; che inoltre la societa’ non aveva mai comunicato l’avveramento della condizione sospensiva dell’approvazione della convenzione urbanistica con il Comune di (OMISSIS) che rendeva esigibile il perfezionamento del definitivo, ne’ aveva mai corrisposto alcun anticipo, tantomeno a titolo di caparra, non facendo prova l’estratto conto prodotto in giudizio, nel quale era leggibile solo l’annotazione di un bonifico, peraltro eseguito in data diversa da quella indicata nel preliminare. Ha chiesto di respingere la domanda e di chiamare in causa (OMISSIS) per essere manlevata.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento

Disposta la chiamata del terzo ed acquisita documentazione, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del preliminare e ha ordinato alla convenuta la restituzione di Euro 250.000,00, respingendo ogni altra domanda e liquidando le spese.

La decisione e’ stata confermata in appello, ponendo in rilievo che, a prescindere dalla presenza dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile, la promittente venditrice doveva considerarsi inadempiente per non aver concluso il definitivo e che era provato il pagamento dell’acconto, poiche’ – dimostrata l’effettuazione del bonifico – la ricorrente non aveva dimostrato di non aver incassato le somme.

La Corte di merito ha inoltre asserito che le contestazioni dell’estratto conto erano generiche e tutt’altro che chiare e circostanziate e che le cancellature presenti sul documento non impedivano la lettura dei movimenti, e ha infine respinto l’azione di manleva, osservando che (OMISSIS) aveva sottoscritto il contratto non in proprio o quale procuratore della madre, ma quale legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. ed era estraneo al rapporto controverso, non essendo pertinenti tutte le contestazioni concernenti la cattiva gestione del patrimonio della ricorrente.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) propone ricorso in sei motivi, cui resistono con controricorso l’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS).

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Il ricorso e’ stato deciso in camera di consiglio nelle forme di cui al Decreto Legge n. 137/2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni con L. 176/2020, non essendo stata chiesta la discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso. L’impugnazione espone in modo sufficientemente dettagliato le vicende di causa, le questioni dibattute e il contenuto delle decisioni di merito, rendendo agevolmente comprensibili le critiche sollevate alla pronuncia di appello; contiene infine un richiamo adeguatamente specifico agli atti del giudizio di merito di cui la parte ha inteso avvalersi.

2. Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., per aver la pronuncia posto a carico della convenuta l’onere di dimostrare di non aver ricevuto l’acconto, finendo per esonerare la societa’, che aveva preteso il rimborso, dalla prova del pagamento. Tale prova non poteva considerarsi raggiunta nonostante l’effettuazione del bonifico, sia perche’ inviato in data diversa da quella di pagamento dell’acconto indicata nel preliminare, sia perche’ documentato esclusivamente da un estratto conto privo di valenza probatoria, essendo leggibile la sola disposizione impartita dalla banca.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal “solvens” non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2712 c.c., per aver la sentenza negato rilievo al disconoscimento dell’estratto conto, benche’ il documento presentasse cancellature che non consentivano di individuare le operazioni ivi annotate.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., denunciando l’evidente contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice distrettuale per aver prima affermato che il disconoscimento dell’estratto conto era generico e poi che il documento presentava numerose cancellature.

Il quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 115, 116, 132, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto provato il pagamento mediante l’estratto conto, pur trattandosi di prova atipica il cui utilizzo doveva essere specificamente ed adeguatamente motivato. Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 112, 132, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., contestando al giudice distrettuale di aver respinto il secondo motivo di appello, volto a riproporre le contestazioni della copia dell’estratto conto, senza in alcun modo motivare in merito all’eccepita inidoneita’ del documento a dimostrare l’effettivo versamento dell’acconto.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per aver la sentenza respinto la domanda di manleva, benche’ fosse stato (OMISSIS) ad iscrivere ipoteca sull’immobile a garanzia di un finanziamento personale, la quale iscrizione era stata allegata a fondamento della domanda di risoluzione.

2. Il primo motivo e’ fondato.

Il versamento della caparra – di cui la pronuncia ha ordinato la restituzione – era stato documentato mediante la copia dell’estratto conto prodotto in giudizio, ove risultava annotata la disposizione di bonifico per l’importo di Euro 250.000,00 impartita alla banca in data 14.3.2015, in favore di (OMISSIS).

Tale disposizione era la sola leggibile, essendo state cancellate – per ragioni di riservatezza – tutte le altre operazioni ordinate nel periodo.

Secondo la Corte di merito, una volta provata la disposizione di bonifico era onere della ricorrente – per il principio di vicinanza della prova – dimostrare di non aver ricevuto l’importo bonificato.

Tale conclusione procede dall’errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisse prova del pagamento superabile solo con la dimostrazione, che competeva alla destinataria, di non aver ricevuto alcunche’.

E’ invece indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato e’ gravata – tra l’altro – dell’onere di dimostrare l’effettivita’ del versamento con mezzi idonei.

Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorche’ la rimessa entri materialmente nella disponibilita’ dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – e’ revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.

Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una “traditio” anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del “solvens” a quella dello “accipiens” e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest’ultimo della disponibilita’ della somma, effetto che non puo’ ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).

Tale principio ha portata generale ed e’ operante anche in materia di indebito oggettivo.

La semplice disposizione di bonifico impartita dalla societa’, risultante dall’annotazione, non dimostrava – pertanto – l’effettuazione e il buon fine del pagamento, ne’ poteva invocarsi il principio di vicinanza della prova: l’incasso delle somme era circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilita’ della societa’ in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalita’ solutoria non poteva conseguire alcuna inversione dell’onere probatorio riguardo all’effettiva ricezione delle somme (cfr., in termini, Cass. s.u. 13533/2001 pag. 12; Cass. 11629/99; Cass. 3232/98).

In definitiva, la sentenza d’appello va cassata conformemente alle richieste della ricorrente per il fatto di aver tratto dalla semplice disposizione di bonifico conseguenze giuridiche erronee riguardo alla prova del pagamento e alla ripartizione dell’onere della prova dell’evento solutorio.

3. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti, atteso che, in ragione della dichiarata insufficienza della prova del versamento dell’acconto mediante la produzione del bonifico e dell’errato riparto dell’onere della prova della ricezione delle somme, non occorre verificare se la conformita’ della copia dell’estratto conto fosse stata correttamente disconosciuta e se l’uso del documento fosse precluso, non avendo la societa’ dimostrato di aver versato gli acconti, di cui non puo’ pretendere alcun rimborso.

4. Il sesto motivo e’ inammissibile.

La risoluzione del preliminare e’ stata pronunciata a causa della violazione dell’obbligo gravante sulla ricorrente di concludere la vendita immobiliare.

La pronuncia e’ passata in giudicato, non essendo direttamente attinta dai motivi di ricorso.

Come si e’ gia’ precisato, nessun rilievo ha invece assunto l’iscrizione ipotecaria sull’immobile promesso in vendita che, secondo la prospettazione di parte, giustificherebbe l’accoglimento dell’azione di manleva: la ricorrente non ha quindi interesse a contestare la pronuncia di appello per aver affermato che il terzo chiamato era estraneo alle vicende dedotte in giudizio, non potendo ottenere – sotto tale profilo – una decisione diversa da quella adottata.

Esclusa ogni rilevanza all’iscrizione ipotecaria, non si ha ragione di coltivare la manleva fondata su presupposti in fatto non suscettibili di un diverso apprezzamento in virtu’ del giudicato interno sulla risoluzione fondata su altre ragioni.

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, e’ respinto il sesto e sono assorbite le altre censure.

La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il sesto e dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

 

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