La semplice codatorialità comporta che tra di esse sussista un regime di solidarietà

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899.

La massima estrapolata:

Non è necessaria l’esistenza di un collegamento societario preordinato in frode alla legge perché il rapporto di lavoro, formalmente intestato ad una sola società, possa essere ricondotto a svariati soggetti di impresa che, seppur indipendenti tra loro, hanno contemporaneamente utilizzato le prestazioni del lavoratore successivamente licenziato. Anche la semplice codatorialità, che si realizza quando uno stesso lavoratore presta la propria attività per l’impresa che lo ha assunto e, al tempo stesso, anche per altre imprese, seppur non collegate tra loro, comporta che tra di esse sussista un regime di solidarietà per le obbligazioni che nascono dal rapporto di lavoro.

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17434/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), (STUDIO LEGALE (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2809/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2017 r.g.n. 3771//2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da (OMISSIS), ha dichiarato nullo il licenziamento intimatole in data 4 dicembre 2014 ed ha ordinato alle societa’ reclamate – (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in liquidazione, (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. – di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato condannandole, in solido tra loro, al pagamento di un’indennita’ risarcitoria parametrata alle retribuzioni globali di fatto tra la data del licenziamento e l’effettiva reintegra con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed alle spese di tutte le fasi del processo.
2. Il giudice di appello ha accertato che, sin dall’atto introduttivo, era stato allegato che la (OMISSIS) aveva prestato la sua attivita’ in favore delle societa’ convenute; che aveva osservato direttive provenienti da soggetti delle diverse societa’; che era stato prospettato che con le indicate societa’, pur non essendo ravvisabile un vero e proprio gruppo aziendale, esisteva una situazione di c.d. codatorialita’; che la lavoratrice non era tenuta a dimostrare l’esistenza di una struttura organizzativa e produttiva unica ma, piuttosto, era suo onere provare che aveva prestato la sua attivita’ alle dipendenze di piu’ datori di lavoro con un unico rapporto. In conclusione il giudice di appello ha ritenuto che, sebbene il rapporto fosse stato formalmente instaurato con la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), tuttavia in concreto era risultato provato che l’attivita’ lavorativa era stata prestata anche in favore delle altre societa’ le quali erano tutte solidalmente responsabili delle conseguenze delle iniziative assunte dalla datrice di lavoro formale.
2.1. Con riguardo al licenziamento la Corte di merito ha accertato che era stato intimato in data 4 dicembre 2015 in relazione alla cessazione dell’attivita’ della formale datrice di lavoro e che la sua efficacia era stata differita al 15 febbraio 2015. Ha del pari accertato che lo stato di gravidanza era stato comunicato alla datrice di lavoro il 22.12.2014. Ha escluso che in concreto, stante l’accertato regime di codatorialita’ nel cui contesto l’attivita’ lavorativa era prestata, si potesse ritenere realizzata l’unica condizione che avrebbe autorizzato un recesso legittimo dal rapporto in quanto non si poteva ritenere complessivamente cessata l’attivita’ aziendale stante l’esistenza di altre societa’, responsabili in solido, con la datrice di lavoro formale, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro. Accertata la nullita’ del licenziamento, il giudice di secondo grado, ha quindi ordinato alle societa’ reclamate di reintegrare la (OMISSIS) nel posto di lavoro, in applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 comma 1, nel testo modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92.
3. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le societa’ (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in liquidazione, (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. affidato a tre motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2012, quale conseguenza della declaratoria di nullita’ del licenziamento per violazione della L. n. 161 del 2001, articolo 54, in tema di tutela della maternita’.
4.1. Ad avviso delle ricorrenti la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato il concetto di unicita’ del centro di imputazione del rapporto di lavoro e, del pari erroneamente, avrebbe ritenuto applicabile la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 1, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 non ravvisando nel caso concreto la deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre prevista dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 3, lettera b), per il caso di cessazione dell’attivita’ dell’azienda cui essa e’ addetta. Sostengono le ricorrenti che occorre distinguere il concetto di codatorialita’ da quello di “unicita’ del centro di imputazione del rapporto di lavoro”. Solo ove si accerti l’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione tra le attivita’ esercitate dalle imprese del gruppo, l’esistenza di un interesse comune, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, un unico soggetto direttivo che faccia confluire le attivita’ delle singole imprese verso uno scopo comune e dunque la contemporanea ed indifferenziata utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di piu’ societa’ sarebbe applicabile la tutela reale richiesta mentre, nel caso come quello in esame in cui l’esistenza di un gruppo societario ma non e’ stata neppure allegata, l’unica tutela conseguibile dal lavoratore che prestato la sua attivita’ in favore di soggetti diversi dal formale datore di lavoro – in mancanza di un provvedimento di distacco, comando o di un rapporto di somministrazione – sarebbe solo quella di diritto comune, nella specie mai chiesta, di accertamento ab origine dell’esistenza di un rapporto di lavoro con il soggetto che ha materialmente beneficiato della prestazione.
5. Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 151 del 2001, articolo 54, nella misura in cui non e’ stata ritenuta applicabile la deroga di cui all’articolo 54, comma 1, n. 3, lettera b), relativa al caso di cessazione dell’attivita’.
5.1. Osservano le ricorrenti che la sentenza impugnata aveva accertato che effettivamente la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) aveva cessato la sua attivita’. Inoltre aveva escluso che le diverse societa’ convenute integrassero un unico centro di imputazione di interessi. Ciononostante la Corte non aveva applicato la citata disposizione al licenziamento intimato dalla societa’ datrice di lavoro sul rilievo, errato, che le altre societa’ in favore delle quali la (OMISSIS) aveva prestato la sua attivita’ non erano invece cessate.
6. Con il terzo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.. Sostengono le ricorrenti che era onere della lavoratrice, che non vi aveva adempiuto, provare l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. In esito ad una errata valutazione delle prove testimoniali assunte nella fase sommaria la Corte di merito sarebbe pervenuta all’ingiusta condanna in via solidale delle societa’ che non erano le formali datrici di lavoro della (OMISSIS), in assenza di prova relativa alla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Nel valutare le emergenze istruttorie il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare che i testi che non erano in grado di riferire su fatti di cui avevano una limitata e non diretta conoscenza. Cosi’ facendo la Corte di merito avrebbe ritenuto accertato un fatto storico sulla base di circostanze mai riferite dai testi escussi.
7. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, investono sotto vari profili la decisione che, a prescindere dalla prova dell’esistenza di un vero e proprio gruppo societario, la cui esistenza non era stata mai neppure allegata, ha tuttavia accertato che la prestazione lavorativa era stata resa per oltre dieci anni, contestualmente, oltre che in favore della societa’ datrice di lavoro formale, anche in favore delle altre societa’ convenute.
7.1. La Corte di merito, con accertamento di fatto che in questa sede non solo non e’ censurabile ma neppure e’ censurato, ha verificato che le mansioni amministrative, contabili e di segreteria erano svolte dalla (OMISSIS) sulla base di direttive impartite da (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali erano soci oltre che della formale datrice di lavoro anche delle altre societa’. Nello specifico il (OMISSIS) era titolare e liquidatore della (OMISSIS) s.a.s. in liquidazione, e della (OMISSIS) s.r.l.. La (OMISSIS) era socia accomandataria della (OMISSIS) s.a.s. in liquidazione, amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., rappresentante legaale della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) e socia della (OMISSIS) s.r.l..
7.2. Osserva allora il Collegio che nella specie, al di la’ della prova dell’esistenza di un vero e proprio gruppo societario, che come e’ noto si caratterizza per l’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attivita’ esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo (cfr. tra le altre Cass. 20/12/2016 n. 26346 e piu’ recentemente Cass. 31/05/2017 n. 13809), si e’ verificata una situazione di c.d. codatorialita’. Come chiarito anche di recente da questa Corte “si ha unicita’ del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attivita’ devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’articolo 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarieta’ in caso di obbligazione con pluralita’ di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. 28/03/2018 n. 7704 ed ivi le richiamate Cass. 02/07/2015 n. 13646, 05/03/2003 n. 3249, 20/10/ 2000 n. 13904, 10/06/1986 n. 3844). In disparte l’esistenza di una sinergia tra le varie imprese percio’ ove, come nel caso in esame, si accertati che l’attivita’ amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse societa’ convenute e che la prestazione, nell’orario di lavoro definito contrattualmente dalla societa’ che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre societa’, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di piu’ datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attivita’ sia svolta in modo indifferenziato, cosi’ che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri e’ configurabile l’unicita’ del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attivita’ del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’articolo 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 13904 del 2000 cit.).
In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro e’ infatti individuabile, sulla base di una “concezione realistica”, nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed e’ titolare dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa e’ destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass. 29/11/2011 n. 25270).
7.3. Correttamente percio’ la Corte di merito ha ritenuto che le diverse societa’ convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa della (OMISSIS) rispondessero solidalmente delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro “ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione di datore di lavoro piu’ persone rendendo cosi’ solidale l’obbligazione del datore di lavoro” (cfr. al riguardo Cass. n. 25270/2011 cit. e gia’ Cass. 14/11/2005 n. 22927 e 10/04/2009 n. 8809; piu’ di recente v. anche Cass. 08/09/2016 n.17775 in motivazione).
7.5. Una volta accertata la riferibilita’ del rapporto a tutte le imprese convenute, ed incontestata l’avvenuta cessazione dello stesso durante la maternita’ della lavoratrice, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che le convenute fossero solidalmente responsabili delle obbligazioni connesse e conseguenti al rapporto di lavoro ed ha escluso che trovasse applicazione la deroga alla nullita’ del licenziamento prevista dalla L. n. 151 del 2001, articolo 54, comma 1, n. 3, lettera b), essendo pacifico tra le parti che la cessazione dell’attivita’ dell’impresa era riferibile solo e soltanto alla formale datrice di lavoro e non anche alle altre societa’ che, per quanto sopra detto, erano risultate parimenti datrici di lavoro della (OMISSIS).
8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, poste solidalmente a carico delle ricorrenti, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

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