La rinuncia agli atti nel processo amministrativo

Consiglio di Stato, Sentenza|2 aprile 2021| n. 2742.

La rinuncia agli atti, nel processo amministrativo, diversamente dal processo civile (ex art. 306 c.p.c.), non richiede, ai fini dell’estinzione del giudizio, l’accettazione delle parti costituite, poiché è sufficiente che le parti interessate alla sua prosecuzione non si oppongano. Chi rinuncia però deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti a meno che il collegio ritenga di compensarle, ex art. 84 c.p.a. e la decisione verrà assunta con sentenza ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..

Sentenza|2 aprile 2021| n. 2742

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Estinzione del giudizio per rinuncia – Accettazione – Non è necessaria – Art. 84 cpa – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6251 del 2020, proposto da
Cl. Le., rappresentato e difeso dall’avvocato St. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale ed altri, non costituiti in giudizio;
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Se. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Seconda n. 03156/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 2020, il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e dato atto, ai sensi di tali disposizioni, del deposito di note di passaggio in decisione da parte dell’avvocato St. Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha esposto che Cl. Le. aveva agito per ottenere l’integrale accesso agli atti del concorso pubblico indetto dal Comune di (omissis) per la copertura di n. 32 posti a tempo indeterminato e pieno di educatore di asilo nido – categoria C1 e che il Comune di (omissis) si era costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso per l’accesso, perché i documenti richiesti erano già stati prodotti in forma integrale nell’ambito di un altro giudizio instaurato dalla medesima ricorrente contro la graduatoria del concorso.
1.1. Il Tribunale ha quindi dato atto della rinuncia al ricorso e agli atti, ritualmente notificata e depositata in data 26 novembre 2019, e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di (omissis), delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
2. Cl. Le. ha proposto appello avverso la sentenza limitatamente al capo di condanna al pagamento delle spese processuali.
2.1. Il Comune di (omissis) si è costituito per resistere all’appello.
2.2. Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 il ricorso è stato assegnato a sentenza, previo deposito di memoria del Comune e di note di passaggio in decisione dell’appellante.
3. L’appellante ha esposto il contenuto e la successione cronologica degli atti processuali (presentazione del ricorso per la notifica in data 31 ottobre 2019, iscrizione del ricorso in data 18 novembre 2019, notifica della rinuncia al ricorso in data 21 novembre 2019, deposito dell’atto di rinuncia in data 26 novembre 2019, costituzione del Comune di (omissis) in data 7 gennaio 2020).
3.1. Ha quindi precisato che, effettivamente, con altro ricorso iscritto a ruolo il 15 novembre 2019, aveva impugnato la graduatoria del concorso ed in tale giudizio aveva successivamente avanzato istanza di accesso ex art. 116 Cod. proc.amm.; data tale istanza, notificata alla controparte il 15 novembre 2019 e successivamente accolta nell’ambito del giudizio principale, la ricorrente si era indotta alla desistenza al ricorso autonomo di accesso agli atti di cui al presente giudizio.
3.2. Tenuto conto della cronologia dei detti atti processuali, l’appellante ha dedotto l’erroneità e l’illegittimità della condanna alle spese del primo grado, considerato che il Comune di (omissis) si era costituito dopo la notificazione dell’atto di rinuncia al ricorso.
In particolare, ha denunciato la violazione dell’art. 84, comma 2, Cod. proc. amm. laddove prevede la condanna del rinunciante al pagamento delle “spese degli atti della procedura compiuti”, osservando che, nel caso di specie, non sarebbe stato necessario per il Comune di (omissis) porre in essere alcun atto di procedura, essendo stato messo nelle condizioni di conoscere la desistenza della ricorrente prima di costituirsi in giudizio e non avendo dedotto alcunché in merito alla necessità della propria costituzione malgrado la rinuncia di controparte.
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 84 Cod. proc. amm. regola la decisione di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente in termini differenti dall’art. 306 Cod. proc. civ. poiché, a differenza di quanto previsto da quest’ultima disposizione che richiede l’accordo delle parti, la rinuncia al ricorso e agli atti del processo amministrativo non necessita di accettazione delle parti costituite, essendo sufficiente, per l’estinzione del giudizio, che le parti “che hanno interesse alla prosecuzione” non si oppongano (art. 84, comma 3, Cod. proc. amm.).
Di qui l’inapplicabilità nel processo amministrativo del particolare criterio regolatore delle spese di cui all’art. 306, ult. co., Cod. proc. civ..
Questa disposizione – appunto in ragione del fatto che l’estinzione del processo è basata sull’accordo delle parti – non prevede la condanna, ma soltanto la liquidazione, delle spese in favore della parte non rinunciante, da effettuarsi “con ordinanza non impugnabile” (cfr. Cass. 14 dicembre 2009, n. 26210, nonché, per l’esclusione del potere del giudice di compensare le spese, Cass. 6 marzo 2018, n. 5250). Si spiega con ciò anche la giurisprudenza – invocata dalla ricorrente, ma non compatibile con la disciplina della rinuncia nel processo amministrativo – che esclude che il giudice possa decidere sulle spese, ponendole a carico della parte rinunciante, quando la rinuncia sia intervenuta prima della costituzione delle parti non rinuncianti (cfr. Cass. 10 marzo 2011, n. 5756; id., 9 ottobre 2017, n. 23620).
4.1. Nel processo amministrativo, in base alla disciplina previgente l’entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), si riteneva che la rinuncia non necessitasse di consenso delle altre parti.
L’art. 84 Cod. proc. amm. pone una regola parzialmente diversa, ma, anche nel vigore del Codice del processo amministrativo, l’estinzione del giudizio non necessita dell’accettazione della rinuncia; piuttosto, come detto, è sufficiente la non opposizione delle parti non rinuncianti.
Non essendo il fatto estintivo conseguenza di un accordo tra le parti, la decisione va presa con sentenza (art. 35, comma 2, lett. c, Cod. proc. amm.) e la sentenza decide anche sulle spese del giudizio, con la possibilità, espressamente riconosciuta, della loro compensazione (art. 84, comma 2, Cod. proc.amm.).
Quest’ultima disposizione va ritenuta speciale e quindi derogatoria della previsione generale sulla compensazione delle spese dell’art. 92 Cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, Cod. proc. amm.
4.2. Riguardo all’art. 84, comma 2, ultimo inciso, Cod. proc. amm., va condivisa l’obiezione difensiva del Comune di (omissis) secondo cui la decisione sulla compensazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio giudicante, sicché è sindacabile dal giudice d’appello entro limiti molto ristretti.
Non va però trascurato che, ferma la regola della prima parte della stessa disposizione secondo cui il rinunciante “deve pagare le spese degli atti procedura compiuti”, il giudizio discrezionale sulla compensazione deve avere “riguardo a ogni circostanza”. Le circostanze del singolo processo costituiscono il parametro di valutazione della logicità e della ragionevolezza della decisione sulle spese.
Tra le circostanze da prendere in considerazione può farsi rientrare, oltre all’eventuale accordo tra le parti per la compensazione delle spese, anche la costituzione del resistente dopo aver conosciuto della rinuncia del ricorrente. E’ da ritenere, infatti, che la notificazione della rinuncia nel termine di dieci giorni prima dell’udienza imposta dallo stesso art. 84, comma 3, sia funzionale a consentire di rappresentare l’opposizione alla rinuncia, di modo che la costituzione non sia necessaria quando, come accaduto nel caso di specie, la parte non rinunciante non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio e comunque non si opponga.
4.3. A maggior ragione la costituzione del Comune di (omissis) non appare meritevole di considerazione ai fini della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, se si valuta che è sopravvenuta più di un mese dopo la notificazione della rinuncia della ricorrente.
Quest’ultima, d’altronde, ha esposto il più che ragionevole motivo della rinuncia, dovuta all’ostensione, ottenuta in altro giudizio, degli stessi documenti richiesti nel presente.
Tenuto conto perciò del comportamento di entrambe le parti, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di (omissis) è manifestamente illogica e la sentenza appellata va parzialmente riformata nel capo concernente le spese di lite.
Le circostanze esposte consentono, in applicazione dell’art. 84, comma 2, Cod. proc. amm., di compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio (restando a carico della parte rinunciante soltanto l’esborso sostenuto per il contributo unificato), così accogliendo l’appello.
5. Sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado di giudizio, considerata la controvertibilità del giudizio discrezionale in merito alle ragioni di compensazione da parte del primo giudice, fermo restando il diritto al rimborso del contributo unificato del giudizio di appello a favore dell’appellante ed a carico del Comune soccombente nella fase di gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Compensa le spese del grado di appello, riconoscendo all’appellante il diritto al rimborso del contributo unificato del presente grado, da porsi a carico del Comune di (omissis).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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