Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22767.

La massima estrapolata:

La riduzione della tassa rifiuti per mancata raccolta interviene ex se laddove sussista il fatto oggettivo bastando al contribuente provare che il servizio di smaltimento non è stato reso dal Comune senza che rilevino le situazioni di imprevedibilità e/o la non imputabilità all’ente medesimo del predetto disservizio.

Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22767

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20692-2016 proposto da:
COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1302/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. (OMISSIS) srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento, notificata in data 25.1.2012, con la quale veniva richiesto dal Comune di Napoli il pagamento di Euro 47.216 a titolo di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2010 relativamente al compendio immobiliare ove si svolge l’attivita’ alberghiera sito in (OMISSIS).
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella impugnata limitatamente alle somme eccedenti il 40%, in applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 59, comma 2.
3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Napoli e la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, che il servizio di smaltimento dei rifiuti non fu effettuato dal Comune di Napoli nel 2010.
5. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. La soc. (OMISSIS) srl si e’ costituita depositando controricorso. La resistente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 65 e 68, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, si sostiene la legittimita’ della determinazione della tariffa degli alberghi in misura superiore a quella per gli immobili adibiti a civile abitazione essendo dato di comune esperienza che nei locali adibiti ad attivita’ alberghiera si producono quantita’ di rifiuti superiori rispetto a quelli producibili dalla abitazioni private.
1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs., articolo 59 e del Reg. TARSU, articolo 9, in vigore nel 2009 in relazione all’articolo 360, n. 3, per aver la CTR erroneamente riconosciuto la riduzione del tributo in quanto la mancata raccolta dei rifiuti era stata determinata da cause non ascrivibili al Comune o, comunque, da imprevedibili disfunzioni organizzative imputabili ad altre P.A..
1.3 Con il terzo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalle circostanze oggettive e comportamenti di altre Pubbliche amministrazioni che hanno determinato l’impossibilita’ per il Comune di Napoli, tramite la propria azienda partecipata (OMISSIS), di assicurare l’attivita’ di rimozione e smaltimento dei rifiuti.
2. Il primo motivo e’ inammissibile.
2.1 La tematica relativa alla differenziazione della tariffa applicata agli alberghi rispetto alle unita’ immobiliari adibite ad abitazioni e’ stata trattata nel giudizio di primo grado; la Commissione Tributaria Provinciale nell’annullare la cartella esattoriale limitatamente alle somme eccedenti il 40% delle somme dovute ha implicitamente rigettato il motivo del ricorso originario che faceva leva sulla illegittima previsione di tariffe diverse tra alberghi ed abitazioni accogliendo il motivo relativo alla riduzione della tariffa non essendo stato assicurato il servizio di smaltimento.
2.2 La contribuente non ha proposto appello incidentale alla sentenza e, quindi, in punto di determinazione della tariffa si e’ formato il giudicato interno per cui tale questione non puo’ essere riproposta nel giudizio della Cassazione.
3. Il secondo motivo e’ infondato.
3.1 Il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 59, comma 4, stabilisce che: “se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si e’ svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attivita’ dell’utente o e’ effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacita’ dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e’ dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2” (cioe’ in misura non superiore al 40% della tariffa). Il comma 6 della medesima disposizione prescrive che: “l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o, per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita’ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente puo’ provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4”.
3.2 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale “Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformita’ dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attivita’ dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso, pur nella notorieta’ del grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la citta’ di Napoli.” (cfr. Cass. 3265/2019)
3.3 Tale orientamento si pone in linea col principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie e’ posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, Decreto Legislativo n. 507 del 1993, ex articolo 70) (Cass. nn. 4766 e 17703 /2004, 1759/2009, 775/2011, 1635/2015, 10787/2016, 21250/2017 e 13395/ 2018).
3.4 Una volta provato da parte del contribuente che il servizio di smaltimento non e’ stato reso dal Comune non rilevano le situazioni di imprevedibilita’ o non imputabilita’ all’ente territoriale del disservizio. Secondo quanto affermato da questa Corte in una pronuncia resa tra le stesse parti per una diversa annualita’ “il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilita’ dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attivita’ dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita’ dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso; b. va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi – quale quello della responsabilita’ dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilita’ o prevenibilita’ delle cause del disservizio” (cfr. Cass. 22531/2017)
3.5 La CTR sulla scorta dell’accertata interruzione del servizio di smaltimento ha correttamente operato la riduzione senza indagare ” di chi fosse la colpa del disservizio “.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile.
4.1 Ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello e’ stato introdotto dopo l’11.09.2012, ” Quando l’inammissibilita’ e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente puo’ essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all’articolo 348 bis, comma 2, lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.”
4.2 Nella fattispecie in esame in punto di riduzione del tributo entrambi i giudizi hanno concluso per l’accoglimento del motivo Non vi e’ prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure Si legge infatti nella motivazione che ” ritiene altresi’ corretto l’operato dei giudici di prime cure che pur non contestando le tariffe applicate, hanno ridotto, applicando il regolamento comunale, la cartella al 40%”.
5 In conclusione il ricorso va rigettato.
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e. si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 – bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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