La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza, 3 novembre 2020, n. 24451.

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex articolo 1988 del codice civile, un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento a esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

Data udienza 6 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Ricognizione di debito ex art. 1988 cc – Funzione e finalità del giudicato – Onere della prova del rapporto preesistente – Esclusione – Eccezione in caso di insussistenza del rapporto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35333-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 371/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Con ricorso notificato il 4/12/2018, avverso la sentenza n. 371/2018 della Corte d’Appello di Campobasso, notificata in data 23/10/2018, il sig. (OMISSIS) propone gravame innanzi a questa Corte, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Con controricorso notificato l’11/1/2019, illustrato da memoria difensiva, resiste il sig. (OMISSIS).
2. Per quanto qui d’interesse, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 409/2015 decideva su due giudizi riuniti di opposizione a decreti ingiuntivi, nella specie confermando il D.I. n. 360 del 2010, e revocando il D.I. n. 123 del 2010. Per l’effetto, condannava l’opponente sig. (OMISSIS) al pagamento in favore dell’opposto sig. (OMISSIS) della minor somma di Euro 20.000,00, oltre a quella di Euro 250.082,00, portata dal decreto ingiuntivo confermato, e compensava le spese di lite tra le parti. Il giudice di primo grado riteneva provato il credito dedotto sia per il tramite di una scrittura privata intercorsa tra le parti in data 1/8/2005, contenente una ricognizione di debito, sia attraverso la produzione di assegni emessi a garanzia del pagamento, l’una e gli altri fatti valere ex articolo 1988 c.c..
3. Avverso la sentenza, l’opponente proponeva appello che esitava nella sentenza, qui impugnata, con la quale la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure accoglieva integralmente le opposizioni del sig. (OMISSIS), con condanna della parte opposta soccombente alle spese del doppio grado di giudizio.
4. In particolare, il (OMISSIS), nel primo motivo di appello, deduceva che fosse stato violato un giudicato formatosi tra le parti, entrambi imprenditori, in relazione ai loro rapporti di dare e avere con precipuo riferimento ai canoni di locazione per l’affitto di azienda che erano stati richiesti con riferimento al periodo in contestazione sulla base della medesima scrittura privata; con il secondo motivo chiedeva che fosse ugualmente affermata l’inesistenza di rapporti negoziali di mutuo o finanziamento con riferimento alla presunta debenza, “indistinta e generica”, di cui alla scrittura privata del 1/8/2005; con il terzo motivo chiedeva che fosse accertata la simulazione della scrittura contenente il riconoscimento di debito.
5. Nell’accogliere l’impugnazione, il giudice di secondo grado, ritenendo superata la presunzione ex articolo 1988 c.c., sulla base della documentazione acquisita, rilevava innanzitutto che le produzioni documentali (scrittura privata e assegni dati in garanzia), fatte valere dal creditore opposto, attuale ricorrente, ai sensi dell’articolo 1988 c.c., avevano ad oggetto crediti maturati sino al 2005 in riferimento a due differenti rapporti negoziali: un contratto di locazione commerciale (affitto di azienda) e un contratto di mutuo/i. Rilevava nel merito che nella scrittura in discussione il (OMISSIS) si era dichiarato debitore nei confronti del (OMISSIS) della ” somma indistinta e complessiva di Euro 270.082,00″.
e che tra le parti valeva un pregresso giudicato portato nella sentenza n. 960/14 del tribunale di Campobasso in relazione a un giudizio di sfratto per morosita’ intimato dal (OMISSIS) a (OMISSIS),in ragione del quale era stato richiesto il pagamento dei canoni rimasti insoluti, compresi quelli riferiti al periodo qui in contestazione, sulla base della medesima dichiarazione qui in discussione.
6. Tanto premesso, in primo luogo, il giudice escludeva l’esistenza del debito per la prima causa debendi, relativa ai canoni di locazione, essendo il relativo accertamento coperto dal giudicato formatosi tra le medesime parti in relazione a un giudizio di sfratto per morosita’, ove i CTU avevano accertato che nelle scritture contabili del creditore, imprenditore, vi era attestazione dei pagamenti dei canoni da parte del conduttore, anch’esso imprenditore, sino a tutto il 2006; in secondo luogo, riteneva fondato il motivo di appello inerente alla raggiunta prova di “assenza di un finanziamento”, di pari importo, relativo al medesimo periodo, sulla base dell’accertamento svolto dai CTU nel precedente giudizio, acquisito in atti, ove si desumeva non solo il pagamento dei canoni relativi a quel periodo, e dunque l’assenza di morosita’, ma anche la mancanza, nella contabilita’ aziendale, di documentazione bancaria attestante la concessione di finanziamenti concessi dal (OMISSIS) al (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 2909 c.c., per avere la Corte d’Appello rilevato che la sentenza n. 960/2014, emessa in un precedente giudizio tra le medesime parti, dovesse avere efficacia di giudicato in relazione all’accertamento dell’inesistenza del debito risultante dalla scrittura privata sottoscritta tra le parti nell’agosto 2005. Sul punto, il ricorrente adduce che sia il petitum che la causa petendi del giudizio esitato nella pronuncia n. 960 del 2014 erano altri e diversi rispetto a quelli oggetto dell’odierno procedimento e che, inoltre, la portata della sentenza de qua avrebbe dovuto eventualmente essere limitata al solo accertamento dell’inesistenza del debito inerente al contratto di locazione, non anche al contratto di mutuo. Deduce che non corrisponde al vero l’affermazione che il CTU abbia escluso la possibilita’ che il (OMISSIS) abbia elargito il finanziamento e che tale assunto e’ stato indicato come plausibile nello stesso giudicato, posto che vi era contezza di pagamenti per importi maggiori, non riferibili al contratto di locazione.
2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’articolo 2702 c.c., in relazione all’articolo 116 c.p.c., in relazione alla efficacia della scrittura privata. Per un verso, il ricorrente contesta la sentenza gravata per aver il giudice ritenuto raggiunta la prova dell’inesistenza di finanziamenti – prestiti effettuati dal ricorrente al sig. (OMISSIS), nonostante la CTU espletata nell’ambito del processo conclusosi con la sentenza n. 960/14 non avesse escluso la possibilita’ della sussistenza di detti prestiti, posto che essi risultavano nella contabilita’ come pagamenti per importi superiori ai canoni di locazione, ma solo che dalla documentazione fornita non potesse verificarsene l’imputazione a finanziamenti, sebbene la pronuncia del 2014 traesse origine – come rilevato nel primo motivo – da un diverso petitum e da una diversa causa petendi. Per altro verso, il ricorrente assume la violazione delle norme menzionate per avere la Corte d’Appello liberamente valutato la scrittura privata intercorsa tra le parti (risalente al 2005) e gli assegni bancari emessi a garanzia della stessa poiche’, in assenza di querela di falso, la prova documentale de qua avrebbe dovuto costituire prova “piena ed inconfutabile” della veridicita’ del suo contenuto, ossia il riconoscimento del debito di Euro 270.082,00 dovuti dal sig. (OMISSIS) al ricorrente.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 2733 E 2755 c.c., in relazione all’articolo 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale valutato liberamente la dichiarazione confessoria resa dall’opponente in relazione alla scrittura privata del 2005 che, secondo il disposto delle norme de quibus, avrebbe invece dovuto costituire “prova piena ed inconfutabile” della verita’ dei fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, id est del debito contratto dal primo nei confronti del secondo.
4. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame della testimonianza del Dott. (OMISSIS), commercialista e consulente di entrambe le parti, escusso dinanzi al Tribunale nell’ambito del processo di primo grado, la cui testimonianza costituirebbe fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e che, tuttavia, la Corte d’Appello non ha preso in considerazione.
5. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2 e dell’articolo 346 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese che la Corte d’Appello ha disposto con la sentenza impugnata per entrambi i gradi del giudizio, nonostante il regolamento delle spese di lite non avesse costituito specifico motivo di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’attuale controricorrente.
6. I motivi del ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto affetti dalle medesime ragioni di palese inammissibilita’.
7. Anzitutto, in nessuno dei motivi singolarmente considerati viene richiamata alcuna delle censure di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, in cui poter sussumere le doglianze. All’uopo deve rammentarsi che “Il giudizio di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il Decreto Legislativo n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticita’ dal legislatore. La tassativita’ e la specificita’ del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (Cosi’, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 3/7/2008; in senso conforme, Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11603 del 14/5/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19959 del 22/9/2014; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/5/2005).
8. Pur volendo considerare le doglianze alla luce dei tassativi motivi elencati nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, le stesse non superano il vaglio di ammissibilita’ per le seguenti ragioni.
9. Quanto alla violazione del giudicato di cui al primo motivo, la censura si dimostra inammissibile proprio perche’, dopo avere riversato nel ricorso il testo integrale della sentenza impugnata, si limita a indicare che “leggendo la sentenza appare evidente che la Corte d’appello abbia violato l’articolo 2909 c.c.”, e si denuncia che la Corte di merito abbia fatto riferimento al giudicato senza tener conto che il petitum e la causa petendi del giudizio in questione erano diversi, aggiungendo che ” non e’ vero che il CTU abbia escluso la possibilita’ che il (OMISSIS) abbia effettuato il finanziamento, senza fare alcun riferimento ai punti della sentenza impugnata sintomatici di tale violazione, ma riportando per intero il testo integrale della sentenza che ha ritenuto coperta dal giudicato ogni questione.
9.1. In proposito si rammenta che il giudicato esterno, in quanto provvisto di “vis imperativa”, va assimilato agli “elementi normativi” della fattispecie, sicche’ la sua interpretazione deve essere comunque effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non gia’ degli atti e dei negozi giuridici), in base all’articolo 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilita’ degli eventuali errori interpretativi sotto il (ndr: testo mancante).
9.2. Tuttavia, sebbene sia incontestabile, come questa Corte insegna, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicche’ la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e’ necessario anche precisare che il giudicato “funziona” si’ come “norma di diritto”, ma costituisce inevitabilmente “norma sul caso concreto”. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione e’ necessaria l’indicazione del suo oggetto, ossia, delle specifiche circostanze del caso concreto (Cass., Sez. 3-, ordinanza n. 30838 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 15339 del 12/6/2018; Cass., Sez. U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008; Cass., Sez. U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007).
9.3. Sul punto, invece, la censura si rivela del tutto generica e aspecifica, non riportandosi neanche alla ratio, espressa nella motivazione impugnata, nel far valere il giudicato intervenuto tra le parti, ove veniva in questione la stessa scrittura privata di riconoscimento di debito in merito a pregresse morosita’ per canoni di affitto ante 1/8/2005 – richiesti in pagamento in quel giudizio di sfratto per morosita’ avviato nel 2010 -, di cui il giudice aveva accertato la infondatezza nel merito in base agli accertamenti peritali sui rapporti di dare e avere tra i due imprenditori rinvenibili nelle scritture contabili, da cui si evinceva che il (OMISSIS) aveva onorato le sue obbligazioni di pagamento dei canoni per tutto il periodo.
9.4. La censura inerente alla violazione del giudicato, per rendersi ammissibile, avrebbe dovuto considerare ogni specifica valutazione svolta dal giudice a quo circa la forza del giudicato, attinente al pagamento dei canoni di locazione, soprattutto con riferimento al risultato della CTU depositata nel precedente giudizio e presa in considerazione nella sentenza passata in giudicato.
10. Non colgono nel segno, per come sono state formulate, neanche le doglianze inerenti alla violazione dell’articolo 116 c.p.c., di cui al secondo e terzo motivo, con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda collegata alla scrittura di ricognizione di debito e agli assegni per la diversa causale di mutuo/finanziamento.
10.1. In esse si denuncia che, sulla base della CTU del precedente giudizio acquisita in atti, la Corte d’Appello abbia “liberamente apprezzato” le prove cd. “legali”, facendo all’uopo riferimento ora alla disciplina probatoria della ricognizione di debito (oggetto di discussione sin dal primo grado), ora a quella della confessione, ora a quella della scrittura privata autenticata (tutte questioni che il controricorrente indica come estranee al giudizio di merito).
10.2. Deve innanzitutto rilevarsi che, ex actis emerge esclusivamente che le prove documentali sono state fatte valere nel giudizio di merito, dall’attuale ricorrente, solo sotto il profilo dell’articolo 1988 c.c., cosi’ che, in assenza di riferimenti alle deduzioni svolte nelle precedenti fasi di merito, le altre questioni sulle “prove legali” in tesi non considerate devono considerarsi nuove.
10.3. Quanto alla valutazione svolta ai sensi dell’articolo 1988 c.c., delle prove documentali addotte (scrittura privata e assegni), la censura si dimostra inammissibile in quanto tende a svolgere censure su valutazioni in fatto insindacabili in sede di giudizio di legittimita’. Nel caso di specie la ricognizione di debito contenuta nella scrittura realizza un’ipotesi di “astrazione processuale”, e dunque ammette la prova contraria che, nel caso in questione, il giudice ha ritenuto essere stata raggiunta, a suo insindacabile giudizio.
10.4. Deve infatti rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex articolo 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validita’ non puo’ prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, cosi’, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non e’ mai sorto, o e’ invalido, o si e’ estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; in senso conforme, v. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 6459 del 6/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/9/2013).
10.5. E’ insindacabile, dunque, la statuizione del giudice di secondo grado ove, nonostante la produzione della prova documentale rappresentata dalla scrittura privata del 2005 e dagli assegni contenenti in tesi una ” indistinta” ricognizione di debito, ha ritenuto raggiunta la prova dell’insussistenza del debito anche sotto il profilo causale dei finanziamenti pregressi, e cio’ sulla base delle ricostruzioni dei CTU acquisite in atti, riguardanti il precedente giudizio.
11. Quanto al profilo di omessa considerazione della dichiarazione testimoniale, di cui al quarto motivo, si tratta di una dichiarazione testimoniale afferente alla mancata accettazione di una transazione, da parte del ricorrente, per l’importo di 100.000, 00 offerto dal controricorrente al ricorrente che tuttavia non varrebbe a provare la ragione del credito qui in discussione (il finanziamento), di cui dunque non appare dimostrata la rilevanza e decisivita’ ai fini del decidere, ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
12. Infine, in relazione alla doglianza afferente al regolamento delle spese processuali disposto dalla sentenza gravata nonostante fosse mancata una specifica richiesta in sede di impugnazione, va rammentato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio di soccombenza implica che, una volta esauritosi il giudizio di secondo grado, la parte interamente vittoriosa non possa essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e che all’accoglimento dell’impugnazione segue d’ufficio il regolamento sulle spese in base all’esito del giudizio (Sez. 3 -, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
13. In conclusione, il ricorso e’ inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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