La richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 4655

Massima estrapolata:

La richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente.

Sentenza 4 febbraio 2020, n. 4655

Data udienza 8 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI PISA FABIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza del 27/06/2018, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo in data 01/02/2017, in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentata rapina.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo:
a. l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ in riferimento all’articolo 178 c.p.p., comma 1 lettera c), in quanto l’appello era stata deciso all’udienza dibattimentale del 27 Giugno 2018, nonostante il difensore avesse comunicato, tramite posta elettronica certificata gia’ in data 15 Giugno 2018, la propria adesione all’astensione generale dalle udienze dichiarata per quella data dalle Camere Penali;
b. vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo e soggettivo del reato di rapina. Lamenta che la corte di appello era pervenuta alla conferma dell’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato in relazione al reato di tentata rapina contestato commesso in danno di (OMISSIS) non considerando che dal tenore delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa non era emersa alcuna violenza o minaccia nei confronti della vittima ne’ alcuna limitazione della capacita’ dei autodeterminazione della stessa
c. omessa pronunzia in merito allo specifico motivo di appello riguardante la configurabilita’ dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 nonche’ la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Osserva il collegio e’ fondata la eccezione di nullita’ della sentenza impugnata deliberata nonostante il difensore dell’imputato avesse tempestivamente comunicato a mezzo PEC di aderire alla astensione delle udienze proclamata per il giorno 27 Giugno 2018, istanza che risulta in atti.
2.1. Va chiarito che nel caso in esame, trattandosi di istanza di rinvio per adesione del difensore all’astensione di categoria, deve trovare applicazione – in base ai criteri di specialita’ – la norma posta dalla fonte speciale diretta a regolare la specifica materia, ossia l’articolo 3 del vigente codice di autoregolamentazione che stabilisce che l’atto contenente la dichiarazione di astensione sia “trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero”.
Risulta chiaro che con questa locuzione la norma abbia esplicitamente previsto, oltre al tradizionale deposito, anche la trasmissione nella cancelleria o segreteria con qualsiasi mezzo tecnico idoneo – quale normalmente il telefax ovvero altro mezzo equipollente – ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l’arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria.
Del resto una simile soluzione si impone non solo sulla scorta di una interpretazione letterale (dal momento non e’ previsto il rispetto di formalita’ particolari, potendo la comunicazione e il deposito avvenire con qualsiasi mezzo e forma, mentre laddove siano richieste forme vincolate, il legislatore lo ha previsto espressamente, come, ad esempio, per l’articolo 162 c.p.p.: cfr. Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barilla’, cit.), ma anche da una interpretazione conforme ai principi costituzionali in tema di diritto di difesa e diritto al contraddittorio e, comunque, da una interpretazione sistematica piu’ rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. articolo 148 c.p.p., comma 2 bis; Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) nonche’ alle esigenze di semplificazione e celerita’ richieste dal principio della ragionevole durata del processo.
In ordine alla esigenza di autenticita’ della provenienza e della ricezione di simili forme di comunicazione, le Sezioni Unite hanno gia’ rilevato – a proposito dell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, – che il telefax e’ “uno strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente” (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121), specificando anche che “la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell’atto… e’ evidentemente legata all’esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, ne’ in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell’effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione”. Inoltre, le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare l’autenticita’ della provenienza dal difensore (peraltro facilmente controllabile dall’ufficio in caso di dubbio); e la norma vigente consente che la dichiarazione sia fatta anche tramite sostituto, senza speciali formalita’.
E’ stato, del resto, osservato che in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione puo’ essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell’articolo 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto contenente la dichiarazione di astensione puo’ essere “trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero”. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un’interpretazione letterale della norma, che non richiede l’adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un’interpretazione adeguatrice e sistematica, piu’ rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerita’ richieste dal principio della ragionevole durata del processo). (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014 – dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 25992801).
Deve, conseguentemente, darsi seguito all’orientamento, pienamente condivisibile, secondo cui la richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria puo’ essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente. (Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018 – dep. 26/07/2018, Scagli, Rv. 27342401) come avvenuto nella specie.
3. Alla luce della norma speciale attualmente in vigore, pertanto, la dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo PEC alla cancelleria del giudice procedente, deve ritenersi ricevibile ed ammissibile.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio, assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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