La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30732.

La massima estrapolata:

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.

Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30732

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2095-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 157/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente ha subito danni alla persona a causa di un incidente stradale, dovuto a colpa altrui.
Ha tentato di avere risarcimento in via stragiudiziale sia dei danni alla persona che di quelli conseguenti alla riduzione dei guadagni da lavoro (egli fa il promotore finanziario) ed ha riscosso dalla (OMISSIS), societa’ garante dell’investitore, una somma che ha accettato a tiolo di acconto (33 mila Euro). Ha dunque agito per vedersi riconoscere la differenza.
Il Giudice di primo grado ha aumentato il risarcimento che la (OMISSIS) aveva offerto al ricorrente, sia quanto al pregiudizio alla persona (danno alla salute e danno morale) che quanto ai mancati guadagni da invalidita’ temporanea (riconoscendo ulteriori 27 mila Euro).
Il ricorrente, non pago del maggiore riconoscimento, ha proposto appello, che pero’ e’ stato integralmente rigettato con conferma della decisione di primo grado. Propone ora ricorso per Cassazione con quattro motivi di ricorso.
Nessuno degli intimati si e’ costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Per ragioni di ordine logico l’esame dei motivi deve dare precedenza al quarto.
Infatti, con tale motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 132 c.p.c. da parte della corte di merito la quale ha ritenuto, ad inizio motivazione, di dover trattare congiuntamente i motivi di appello, richiamando altresi’ la regola, sia legislativa (articolo 132 c.p.c., n. 4) che giurisprudenziale, sulla necessita’ di una motivazione succinta, da cui risulta autorizzata la conclusione che gli argomenti non espressamente valutati si intendono implicitamente rigettati.
La doglianza del ricorrente e’ che, decidendo di trattare congiuntamente i motivi, la corte si sarebbe procurata giustificazione della insufficiente motivazione. Dunque, la doglianza si traduce in pratica nella denuncia di una nullita’ della sentenza per difetto di adeguata motivazione.
Ovviamente, di per se’, la scelta di fare dei motivi di appello una trattazione unitaria non viola alcuna regola di giudizio.
Potrebbe rilevare se, come assume il ricorrente, ne derivasse una insufficiente motivazione, proprio a cagione della unitaria considerazione di motivi che invece sono formulati in modo distinto l’uno dall’altro.
Ma non e’ il caso della sentenza qui impugnata che invece, a dispetto della affermazione iniziale, tratta i singoli motivi di appello in modo separato e distinto, e fornisce una motivazione sufficiente nel senso richiesto dalla giurisprudenza corrente, ossia tale che si comprendono le ragioni che hanno sorretto la decisione.
2.- V’e’ poi conseguentemente, il primo motivo di ricorso, il quale fa valere violazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 137, comma 1.
Secondo il ricorrente la corte avrebbe errato nel calcolo del risarcimento della invalidita’ temporanea, prendendo a base il valore minimo delle tabelle di riferimento (quelle milanesi).
La scelta del parametro minimo sarebbe immotivata, e comunque non terrebbe conto della incidenza di quella invalidita’ temporanea sulla capacita’ di reddito (p. 19).
Il motivo e’ inammissibile, o comunque infondato.
Intanto, non di violazione di legge si tratta, ne’ tampoco dell’articolo 137 citato. Il ricorrente infatti non lamenta una errata interpretazione di quella norma, lamenta semmai il cattivo esercizio di discrezionalita’ che la norma attribuisce al giudice di merito nel valutare il danno e liquidare il risarcimento.
Si duole infatti della circostanza che i giudici di merito hanno preso a calcolo il valore minino della tabella, scelta che rientra nella discrezionalita’ del giudice, e che, in quanto tale, non e’ sindacabile in questa sede.
Del resto, lo stesso ricorrente censura questa scelta per motivi inconferenti, ossia ritenendo che l’incidenza particolare avuta dalla invalidita’ temporanea sulle sue capacita’ di guadagno avrebbe dovuto indurre la corte a prendere a base il valore massimo. Va da se’ che il mancato guadagno costituisce posta a se’ stante e come tale infatti e’ stata valutata dai giudici su motivo di appello dello stesso ricorrente.
3.- Il secondo motivo denuncia violazione del Decreto Ministeriale 55 del 2014, articolo 20 che riconosce diritto al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per ottenere riconoscimento delle proprie ragioni.
In realta’ la corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo in quanto proposto per la prima volta in secondo grado, in difetto di apposita domanda iniziale.
Il ricorrente erroneamente lamenta una violazione (limitandosi alla rubrica del motivo) del DM suddetto, che in realta’ non e’ disatteso dalla corte, la quale non nega affatto che le spese stragiudiziali vadano rimborsate o risarcite; nega piuttosto di doversene occupare in difetto di una domanda tempestiva, e per via di una tardivamente formulata.
Dal tenore del motivo si ricava che, tutto sommato, e’ comunque denunciata questa ratio decidendi, cosi che il motivo e’ ammissibile ma infondato.
La questione e’ stata affrontata dalla Sezioni unite, le quali premesso che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attivita’ svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa, hanno deciso che “non e’ corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attivita’ stragiudiziale seguita da attivita’ giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’articolo 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande” (Cass. sez. Un. 16990/ 2017).
Cosi che la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali non puo’ ritenersi ricompresa nella generica domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ne’ puo’ ritenersi compresa nella nota spese, che invece, come su precisato, riguarda le sole spese del processo. Essa dunque costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello, come correttamente rilevato, dunque, nella decisione impugnata.
3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, vale a dire quello relativo alla incidenza della invalidita’ temporanea sui mancati guadagni, causati dalla clientela perduta nei giorni di fermo.
Il motivo e’ innanzitutto inammissibile.
Si tratta di una decisione conforme in primo e secondo grado, cosi che non puo’ essere fatto valere, stante la regola di cui all’articolo 348 bis c.p.c., il vizio di omesso esame, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello sono diverse da quelle poste a base del primo grado (Cass. 10897/2018).
Non lo fa, e del resto non potrebbe, dal momento che la decisione di appello ha confermato la ratio di primo grado quanto alla valutazione dei danni da mancato guadagno, e lo ha fatto sulla base delle medesime circostanze fattuali.
Il motivo e’ comunque infondato, dal momento che la corte di appello non omette l’esame dei fatti (p. 14-15) e prende atto della liquidazione fatta dal giudice di primo grado circa il ricorso da parte del ricorrente ad un’agenzia che lo sostituisse nel suo lavoro, mentre la censura, pure implicitamente contenuta nel motivo, di non avere adeguatamente valutato il nesso di causalita’ appare da un lato inammissibile, e per altro verso infondata.
E’ inammissibile in quanto l’accertamento se vi sia nesso di causalita’ e’ accertamento in fatto non censurabile in Cassazione se non sotto il profilo di una mancanza rilevante di motivazione; infondato nella misura in cui il ricorrente lamenta un cattivo o addirittura omesso uso delle presunzioni.
Ritiene infatti che il fatto ignoto (ossia la contrazione dei guadagni) avrebbe dovuto ricavarsi dalla natura fiduciaria che caratterizza il lavoro del promotore finanziario.
In realta’, a parte che ben puo’ il giudice non avvalersi di una presunzione in presenza di elementi che da soli possono giustificare la decisione (e qui e’ stato osservato che non v’era prova alcuna del nesso di causa); a parte cio’ la natura fiduciaria del rapporto (intuitus personae) affetta le qualita’ personali e la competenza del professionista, non gia’ gli accadimenti accidentali che lo possano riguardare; e’ un elemento che giustifica la scelta o la revoca del professionista in base alle qualita’ del suo lavoro e non agli incidenti che gli capitano, cosi’ che il fatto che si tratti di un rapporto fiduciario puo’ non indurre, ragionevolmente, a ritenere che l’assenza per malattia ha fatto scappare i clienti.
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 per spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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