Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31391.

La richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’artcolo 14 del Dlgs n.150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’articolo 28 della legge n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis cod. proc. civ. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi del citato articolo 14 (Nel caso di specie, accogliendo l’istanza di regolamento di competenza, la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del tribunale adito che aveva declinato la propria competenza in favore della corte d’appello, quale ultimo ufficio giudiziario di merito ad aver conosciuto della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale, anziché disporre il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio in composizione monocratica, secondo le regole del rito sommario codicistico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6817).

Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31391. La richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale

Data udienza 22 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocato – Compensi attività professionale svolta – Difensore di fiducia – Procedimento penale – Più gradi – Controversia introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 14 co 1 dlgs 150/2021 – Rito sommario codicistico rimesso alla competenza monocratica – Regolamento di competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 29268-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 384/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 06/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE.

La richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale

CONSIDERATO

CHE:
1. In data 16/1/2018 l’avv. (OMISSIS) depositava ricorso innanzi al Tribunale di Salerno, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 per ottenere il pagamento del compenso per l’attivita’ professionale svolta, quale difensore di fiducia del signor (OMISSIS) in un procedimento penale a carico di quest’ultimo, nella fase delle indagini preliminari, in quella di primo e secondo grado, nonche’ nel giudizio di legittimita’.
2. La parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
3. In data 6/10/2021 il Tribunale di Salerno emetteva ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. con cui dichiarava la propria incompetenza per essere competente a decidere la Corte d’Appello osservando che: a) secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 448512018, ribaditi con l’ordinanza delle stesse Sezioni Unite n. 25938/2018, il rito sommario collegiale ex articolo 702 bis c.p.c. – Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 puo’ essere utilizzato esclusivamente per le attivita’ professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali; b) qualora le parti abbiano introdotto il giudizio con rito speciale di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 le domande relative a prestazioni giudiziali in materia penale continuano ad essere soggette al rito ordinario e, pertanto, non vanno dichiarate inammissibili, bensi’ trasformate e trattate nelle forme ordinarie; C) conseguentemente la presente controversia doveva essere riqualificata in termini di rito sommario codicistico, rimesso alla competenza monocratica; d) doveva inoltre essere dichiarata l’incompetenza del Tribunale adito in applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. Su 19/2/2020 n. 42477), secondo cui, nel caso in cui il professionista, agendo ai sensi dell’articolo 14 citato D.Lgs., chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in piu’ fasi o gradi del giudizio, la competenza e’ dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa; e) nel caso di specie, la competenza a decidere spettava pertanto alla Corte d’Appello quale ultimo ufficio giudiziario di merito ad aver conosciuto della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attivita’ professionale.
4. L’avv. (OMISSIS) propone istanza di regolamento necessario di competenza (notificata l’11 novembre 2021) affidata ad un unico motivo, con il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno.
5. Parte resistente non si e’ costituita.
6. L’ufficio della Procura Generale nella persona del sostituto Procuratore generale dottoressa Paola D’Ovidio ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale

RILEVATO

CHE:
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, in relazione al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e alla L. n. 794 del 1942, articolo 28 in quanto il procedimento speciale indicato dalle richiamate norme di legge (e la conseguente competenza funzionale della Corte di Appello ritenuta dal Tribunale) non sarebbe applicabile ai compensi professionali degli avvocati in sede penale.
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Come evidenziato dal Procuratore Generale, trattandosi di una controversia introdotta con ricorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2021, articolo 14, comma 1, per vedere riconosciuto il compenso professionale relativo ad attivita’ prestata in piu’ gradi di un giudizio penale, correttamente il Tribunale adito ha ritenuto di riqualificare il giudizio “in termini di rito sommario codicistico rimesso alla competenza monocratica”, atteso che l’articolo 14 cit. prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28 che attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile. Tale principio e’ stato in piu’ occasioni ribadito dalla Suprema Corte, da ultimo precisando che il procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, articolo 28 e ss. per la liquidazione degli onorari di avvocato non e’ applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che e’ il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione.” (Cass. Sez. 2, 27/09/2016, n. 19025, Rv. 641561 – 01; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20293, Rv. 577705 – 01).
4. La corretta riqualificazione operata dal Tribunale di Salerno avrebbe pero’ imposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole del rito sommario codicistico (soggetto, tra l’altro, ad un ben diverso regime impugnatorio), dovendo conseguire alla inapplicabilita’ del rito sommario speciale previsto dal menzionato articolo 14, l’inapplicabilita’ del relativo regime processuale, anche con riferimento all’individuazione del giudice competente ed al correlato orientamento giurisprudenziale formatosi con particolare riferimento alle ipotesi in cui la domanda si riferisca a compensi professionali relativi all’intera attivita’ svolta in piu’ gradi del giudizio.
Al riguardo non puo’ che richiamarsi il principio di diritto recentemente espresso da Cass. Sez. 6-2, 11/03/2021, n. 6817, Rv. 660853 – 01, secondo cui la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale (nella specie della parte civile) non e’ soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 – applicabile alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28 riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilita’ del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’articolo 14 cit.
5. A tale principio non si e’ attenuta l’ordinanza impugnata, la quale e’ pervenuta ad individuare la competenza della Corte d’Appello richiamando impropriamente Cass. SU, 19/02/2020, n. 4247, Rv. 657193: invero, quest’ultima pronuncia ha, si’, ritenuto competente l’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa qualora sia richiesto il pagamento dei compensi per l’opera prestata in piu’ fasi o gradi del giudizio, ma cio’ esclusivamente nel caso in cui si tratti di procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28 (ossia per prestazioni rese in un giudizio civile), ed il professionista abbia agito ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 ipotesi nella specie esclusa dalla stessa ordinanza impugnata.
6. Il collegio condivide le conclusioni del procuratore generale.
7. Pertanto, il ricorso per regolamento va accolto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Salerno che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c., provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
Fissa il termine di cui all’articolo 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio.

 

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