Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1412.
La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta
La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta, ai sensi dell’art. 886 c.c., presuppone una altezza del muro di tre metri e la deroga a tale misura, prevista da regolamenti locali o da una convenzione privata, esclude il diritto alla contribuzione per la natura eccezionale della norma e per evitare la decisione di una sola parte sull’altezza del muro.
Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1412. La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta
Data udienza 16 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Proprieta’ – Limitazioni legali della proprieta’ – Rapporti di vicinato – Muro – Muro di cinta – Altezza muro di cinta – Richiesta di contribuzione alle spese ai sensi dell’art. 886 c.c. – Presupposti – Altezza di tre metri – Deroga relativa all’altezza portata dai regolamenti locali – Diritto alla contribuzione – Insussistenza.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta da:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa – Relatore
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 27097/2020 R.G. proposto da:
(…) Srl, p.i. (omissis), in persona del legale rappresentante Co.Mi., rappresentata e difesa dall’avv. Fa.An. e dall’avv. Ro.Sa., con indirizzo pec (omissis)
ricorrente
contro
A(…) Snc, p.i. (omissis) in persona del legale rappresentante Si.An., rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Gi., elettivamente domiciliata in R presso l’avv. Co.Ma., nel suo studio in via (…)
controricorrente
avverso la sentenza n. 714/2020 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 21-7-2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16-11-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino
La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 714 pubblicata il 21-7-2020 la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello di (…) Srl avverso la sentenza del Tribunale di Lecce sezione distaccata di Campi Salentina, ha rigettato la domanda proposta da (…) Srl nei confronti di A(…) Snc al fine di ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 886 cod. civ. quantificata in Euro 5.013,00 per avere costruito a proprie spese il muro a confine delle proprietà delle due società nel comune di T.
La sentenza ha dichiarato che l’impugnazione era infondata, in quanto non risultava che il muro rispettasse l’altezza prevista, che non doveva essere superiore a m. 2,50 sulla base dell’art. 14.11 co1 lett. b del Piano Urbanistico Generale del Comune di T. approvato con delibera n. 23 del 17-12-2005; ha evidenziato che dalla relazione di osservazioni alla c.t.u. redatta dal consulente di S(…) Snc risultava che l’altezza era di m.2 e nella perizia di stima del valore di mercato del muro prodotta da (…) Srl il calcolo era stato sviluppato considerando un’altezza del muro di m.2,15.
2. (…) Srl ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, formulando unico motivo di ricorso.
A(…) Snc ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 16-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo “erroneità della sentenza gravata ai sensi dell’art. 360, co.1, punto 3 del c.p.c., per erronea e falsa applicazione dell’art. 886 c.c.” la società ricorrente evidenzia che il muro in questione, pur non raggiungendo i tre metri di altezza previsti dall’art. 886 cod. civ. ma avendo un’altezza che poteva essere determinata in m.2 – 2,15, è stato regolarmente realizzato in conformità a quanto previsto dal Piano Urbanistico Generale del Comune di T., che prevedeva un’altezza massima di 2,50; per questo sostiene che una corretta applicazione dell’art. 886 cod. civ. avrebbe dovuto comportare l’accoglimento del suo appello e il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 886 cod. civ.
2. Il motivo è infondato.
Al fine di porre a carico del vicino l’obbligo di contribuire per metà alla spesa di costruzione del muro di cinta, l’art. 886 cod. civ. fissa e impone che tale muro abbia altezza di tre metri, salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata dalle parti. La disposizione, avente natura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica a ipotesi diverse (Cass. Sez. 2 18-12-1986 n. 7675 Rv. 449670-01), non esclude in sé, come si legge in Cass. Sez. 2 26-3-2015 n. 6174 (Rv. 635053-01), che un muro di cinta possa essere di altezza inferiore o superiore o realizzato con tecniche miste, anziché solo in muratura, ma “semplicemente stabilisce che, ove il manufatto non sia interamente in muratura e della predetta altezza il vicino non può essere costretto a partecipare alla relativa spesa di costruzione”. Come pure si legge in Cass. Sez. 2 7-8-1992 n. 9375 (Rv. 478480) “la forma precettiva (derogabile dalla volontà concorde degli interessati) è giustificata dal fatto che, avvenuta la contribuzione, vanno applicate al muro relativo le regole della comunione ex art. 1108 c.c. perché, in mancanza di una specifica convenzione, non può essere decisa dalla volontà di una sola delle parti la riduzione dell’altezza del muro, per il quale è chiesta la contribuzione”.
Quindi, la circostanza che l’art. 886 cod. civ. faccia salva le previsioni dei regolamenti locali e che nella fattispecie il regolamento da applicare prevedesse l’altezza massima per i muri di cinta di m.2,50 non può essere utilizzata, come pretende la ricorrente, per ritenere che anche la costruzione di muro di altezza inferiore a quella massima prevista ma rispettosa del limite posto dal regolamento (come nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata accertato altezza del muro di m.2) obbligasse il vicino a contribuire alla spesa: in questo modo si rimetterebbe alla volontà di una sola delle parti la decisione sull’altezza del muro, in termini che l’art. 886 cod. civ. non prevede.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 16 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2024.
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