Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5542.
Quando, a norma dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio “a quo”).
Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5542
Data udienza 21 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Inail – Premi assicurativi – P.a.t. Omesso pagamento – Riscossione – Competenza per territorio – Giudice competente – Riassunzione della causa – Termine – Comporta la prosecuzione del processo originario – Permangono integre le preclusioni già verificatesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8048/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 40/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 29.9.2014, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INAIL premi non pagati relativi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT) di (OMISSIS);
che avverso tale pronuncia (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INAIL ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., nn. 3-4 e articolo 118 att. c.p.c., per non avere la sentenza impugnata riportato, tra le conclusioni, la richiesta di CTU e altresi’ per non aver esaminato le argomentazioni difensive, ritenendole precluse per difetto di tempestiva contestazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 112, 116, 414 e 416 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la tardivita’ delle sue allegazioni difensive, siccome rassegnate in data successiva alla prima udienza del giudizio riassunto avanti al Tribunale di Terni; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame di fatti decisivi relativi ai rapporti di dare/avere tra le parti;
che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 420 c.p.c., comma 5, articoli 116 e 61 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ammesso la CTU concordemente richiesta dalle parti;
che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione degli articoli 112, 116 e 421 c.p.c., per non avere la Corte di merito esercitato i propri poteri ufficiosi preordinati all’accertamento della verita’ materiale;
che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che la vicenda per cui e’ causa trae origine da una declaratoria d’incompetenza del Tribunale di Milano per cio’ che concerneva l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso la cartella di pagamento concernente premi non pagati relativi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT) di (OMISSIS), ha dato atto che, a fronte della precisazione delle ragioni del credito da parte dell’INAIL convenuto in riassunzione, nessuna specifica contestazione era stata tempestivamente effettuata nel corso della prima udienza avanti al Tribunale di Terni, desumendone la conseguenza che “le ragioni di INAIL sono state, per questo tramite, inequivocabilmente e definitivamente dimostrate” (cosi’ la sentenza impugnata, pag. 4);
che, cio’ posto, e’ palese l’infondatezza del primo motivo, dovendo ribadirsi che di mancanza o apparenza di motivazione, ai fini di cui al combinato disposto dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 att. c.p.c., puo’ legittimamente farsi questione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio ne’ alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cosi’ da ult. Cass. n. 3819 del 2020), non anche quando – come nella specie – ci si dolga della sua insufficienza sul piano della ricostruzione fattuale e giuridica (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);
che altrettanto e’ da dirsi con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 3, essendosi chiarito che l’esigenza d’indicare in sentenza le conclusioni delle parti deve intendersi riferita – in funzione del principio di cui all’articolo 112 c.p.c. – alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (cosi’ Cass. n. 521 del 1985);
che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, a norma dell’articolo 50 c.p.c., “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice (…) il processo continua davanti al nuovo giudice”;
che, interpretando tale disposizione, questa Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensi’ costituisce la prosecuzione di quello originario (cosi’, tra le piu’ recenti, Cass. n. 9915 del 2019), del quale permangono integre le preclusioni gia’ verificatesi (Cass. n. 4775 del 2007);
che, pertanto, la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex articolo 416 c.p.c., dev’essere necessariamente quella tenutasi ex articolo 420 c.p.c., nel giudizio a quo, cioe’ davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, restando all’uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem, in sede di riassunzione;
che, nel caso di specie, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Terni, adito in riassunzione, laddove il momento all’uopo rilevante era costituito dalla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale di Milano;
che, avendo in quella sede l’odierna ricorrente preso espressa posizione circa l’avvenuto pagamento di quanto preteso dall’INAIL, non aveva neppure onere di ribadirla;
che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori mezzi di censura, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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