La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 settembre 2022| n. 26800.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell’elenco degli atti tassativamente indicati dall’art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest’ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio.

Sentenza|12 settembre 2022| n. 26800. La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

Data udienza 8 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace – Notifica dell’atto riassuntivo solo alle parti costituite e non anche ai contumaci – Genericità dei motivi di ricorso – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24979/2016 proposto da:
Comune di Donori, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 605/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2022 dal cons. MELONI MARINA;
lette le conclusioni scritte, Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FICHERA GIUSEPPE che chiede l’accoglimento del ricorso con relativo principio di diritto e conseguenze di legge.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1995, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, il Comune di Donori, chiedendo la determinazione dell’indennita’ di espropriazione per l’ablazione di fondi di loro proprieta’ situati nel territorio dell’ente pubblico. Disposta c.t.u., il giudizio veniva sospeso, con ordinanza del 25 novembre 2006, in attesa della definizione di altri giudizi, instaurati dagli stessi attori nei confronti del Comune di Donori, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’irreversibile trasformazione dei medesimi fondi. Tali giudizi venivano definiti con sentenze nn. 399, 400 e 404/2007, tutte depositate il 13 febbraio 2007, che rigettavano le domande.
Con ricorso in data 14 ottobre 2008, (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) e di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), deceduti nelle more, proponevano istanza per la riassunzione del giudizio sospeso, ai sensi degli articoli 295 e 297 c.p.c., nonche’ istanza di ricostruzione del fascicolo d’ufficio risultato smarrito.
Tali atti non venivano notificati al Comune di Donori, che nel giudizio era rimasto contumace. Con sentenza n. 605/2016, notificata l’1 agosto 2016, la Corte d’appello di Cagliari ha condannato il Comune di Donori al pagamento delle indennita’ di espropriazione in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), oltre interessi legali e spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’ente pubblico nei confronti dei medesimi soggetti, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, con il quale deduce la nullita’ dell’impugnata sentenza per violazione del contraddittorio, sul presupposto che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificate al contumace, ai sensi dell’articolo 292 c.p.c., laddove l’atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti “il contumace ben puo’ avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello gia’ oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare ai giudizio”.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con decreto del 13.10.2017 questa Suprema Corte ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio per il giorno 28.11.2017, ravvisando la possibilita’ di definire il giudizio come da proposta del Consigliere Relatore. Con ordinanza n. 600/18 del 12/01/2018 la Corte ha deciso che “considerato che il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio non partecipata, giusta proposta di definizione ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. in relazione all’articolo 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso l’orientamento in proposito gia’ manifestatosi in giurisprudenza in senso contrario al principio di necessaria notifica della riassunzione del processo alla parte contumace ove si tratti di riassunzione conseguente a sospensione”, ha rimesso la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.
Con provvedimento dell’1.07.2021, Codesta Suprema Corte ha fissato l’udienza in camera di consiglio del 29.09.2021, comunicando la possibilita’ di depositare memorie, per il Pubblico Ministero, venti giorni prima dell’udienza e per le Parti, dieci giorni prima.
Successivamente con ordinanza interlocutoria 36464 del 29/9/2021 depositata il 24/11/2021 il ricorso e’ stato rimesso alla pubblica udienza dell’8 aprile 2022.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente Comune di Donori deduce la nullita’ della sentenza impugnata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’articolo 292 c.p.c., perche’ erroneamente la Corte d’Appello – dopo la sospensione del processo disposta in attesa della definizione di altro giudizio – non ha ritenuto che il ricorso per la prosecuzione della lite depositato dagli attori, dovesse essere notificato al comune rimasto in precedenza contumace. Il ricorrente rileva la violazione del contraddittorio, sul presupposto che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificato al contumace, ai sensi dell’articolo 292 c.p.c., laddove l’atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti “il contumace ben puo’ avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello gia’ oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare ai giudizio” in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4″.
Pertanto secondo il Comune ricorrente la giurisprudenza secondo cui “l’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nella stato in cui si trovava nel momento in cui e sopravvenuto l’evento interruttivo, deve essere notificato come richiede l’articolo 302 c.p.c. – con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’articolo 292 c.p.c., per i quali e’ prescritta la notificazione al contumace” (Cass., sez. lav., 10.12.2002 n. 17557;Cass. sez. III, 23.5.2003 n. 8162) non puo’ trovare applicazione quando, come nel nostro caso, sopravviene un mutamento oggettivo e/o soggettivo tra le parti originarie di un giudizio. In relazione a cio’, infatti, la Suprema Corte ha aggiunto che: “Non di meno, proprio dal combinato disposto degli articolo 292 c.p.c. e articolo 125 disp. att. c.p.c. devesi anche desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo – tra le quali principalmente e, nella pratica, prevalentemente, quella connessa alla cancellazione della causa dal ruolo – l’atto riassuntivo non debba essere notificato al contumace, per converso, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere reso edotto mediante la relativa notificazione, giacche’ la duplice circostanza che âEuroËœegli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale, pertanto, deve avere notizia rimanendone, in difetto leso il diritto di difesa”.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
Risulta infatti univoco e consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, secondo cui, in tema di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace, l’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui e’ sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’articolo 292 c.p.c., per i quali e’ prescritta appunto la notificazione al contumace (Cass. 23/05/2003, n. 8162; Cass. 03/09/1998, n. 8728; Cass. 12/03/1994, n. 2389; Cass. 05/03/1987, n. 2315; Cass. 28/05/1984, n. 3262; Cass. 06/06/1981, n. 3654; Cass. 24/07/1975, n. 2897; Cass. 16/06/1972, n. 1898; Cass. 14/10/1969, n. 3304; Cass. 07/08/1967, n. 2098).
Non ignora il Collegio che alcune decisioni di questa Suprema Corte, in tempi piu’ recenti, hanno affermato che, in base al combinato disposto dell’articolo 292 c.p.c. e articolo 125 disp. att. c.p.c., si deve desumere che, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell’istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione, giacche’ la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa (Cass. 24/05/2018, n. 13015; Cass. 24/06/2011, n. 13981; Cass. 16/03/2004, n. 5341; Cass. 10/04/2000, n. 4523).
La circostanza che l’articolo 125 disp. att. c.p.c., ultimo comma, a proposito dell’atto processuale con il quale il processo e’ riassunto, afferma testualmente che “La comparsa e’ notificata a norma dell’articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”, non significa tuttavia che l’atto di riassunzione della causa, alla luce del dato normativo surrichiamato, debba sempre essere notificato – personalmente -anche alla parte rimasta contumace. Cio’ deve avvenire invece solo in caso del verificarsi di circostanze che comportino un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, mentre tale non e’ la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi degli originari ricorrenti in quanto non vi e’ dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui essi si trovavano senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilita’ di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi e’ motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell’istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, ne’ del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore

Infatti, nella vicenda che ci occupa, e’ incontroverso che il processo innanzi alla corte d’appello venne promosso con atto di citazione notificato al comune, poi rimasto contumace, da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre il ricorso in riassunzione della lite precedentemente sospesa, venne depositato innanzi alla medesima corte da (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti eredi del defunto (OMISSIS), e da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti eredi del defunto (OMISSIS).
Il ricorso e’ quindi infondato, alla luce delle argomentazioni che precedono, non essendosi verificata alcuna violazione delle norme dettate a tutela della posizione del contumace, non sussistendo a tale riguardo alcuna causa di nullita’ del procedimento o della sentenza di primo grado e conseguentemente di secondo grado,, tanto piu’ che il ricorrente non ha minimamente riportato nel ricorso quali sarebbero le nuove posizioni processuali ed i nuovi e distinti interessi rispetto a quelli gia’ oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare al giudizio.
In altre parole il ricorrente Comune di Donori avrebbe dovuto indicare quali sono le ragioni che in concreto avrebbe inteso far valere nei confronti degli eredi degli originari danti causa ed il danno che ne e’ derivato, in termini di preclusione, per la mancata notifica dell’atto di riassunzione, e non limitarsi a rivendicare solo in astratto e potenzialmente, in termini cioe’ di mera ipotesi, la possibilita’ di fare valere nei confronti degli eredi ragioni diverse da quelle che poteva far valere nei confronti dei loro danti causa, apparendo in mancanza il ricorso animato da motivi meramente dilatori.
Il ricorrente non ha minimamente spiegato, riportandosi solo a dichiarazioni di principio generali, se e quali sono le eccezioni che avrebbe proposto a seguito della notifica dell’atto di riassunzione da parte degli eredi e perche’ il “radicale” mutamento della preesistente situazione processuale lo avrebbe indotto, se tempestivamente avvertito, a mutare la precedente decisione di non partecipare al giudizio e restare contumace, omettendo di precisare conseguentemente in concreto in cosa si e’ sostanziata la lamentata lesione del diritto di difesa.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di difese da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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