Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 27 marzo 2020, n. 7564.
La massima estrapolata:
La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, prevista all’art. 391-bis c.p.c., può essere richiesta, a pena di inammissibilità, quando la stessa sia affetta da errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice stesso si sia pronunciato.
Ordinanza 27 marzo 2020, n. 7564
Data udienza 25 febbraio 2020
Tag – parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – REVOCAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30475-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se’ medesima;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE;
– intimato –
per revocazione dell’ordinanza n. 6039/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
FATTI DI CAUSA
L’avv. (OMISSIS) fu sospesa con Delib. 2 novembre 2016 dall’esercizio della professione forense, per morosita’ nel pagamento del contributo annuale.
Adito con procedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il Tribunale di Firenze dichiaro’ la giurisdizione ordinaria, respingendo nel merito il ricorso.
Il reclamo, proposto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., si e’ concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Firenze.
Avverso tale ordinanza venne proposto ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, deciso con l’ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 6039, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. (OMISSIS) avverso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze.
Viene oggi proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., della predetta ordinanza delle Sezioni unite della Corte in data 28 febbraio 2019, n. 6039.
Non svolge difese l’intimato.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La parte ricorrente deduce l’errore revocatorio, in quanto:
a) l’ordinanza Cass., sez. un., n. 6039 del 2019 reca come oggetto “Regolamento di giurisdizione” e tale espressione e’ riportata anche nell’epigrafe dell’ordinanza, laddove non si trattava del procedimento di cui all’articolo 41 c.p.c.;
b) l’ordinanza afferma che il Tribunale di Firenze abbia pronunciato “sul reclamo promosso dal COA”, quando invece aveva pronunciato anche su quello riunito promosso dalla professionista;
c) l’ordinanza opera riferimento a propri precedenti, mentre questi non hanno la forza di atti di legge, ne’ le compete di “chiarire” il contenuto delle norme;
d) l’ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un provvedimento d’urgenza, quando, invece, nella specie quel provvedimento e’ stato negato, non concesso.
2. – Il ricorso e’ inammissibile.
Nessuna delle censure proposte, invero, integra i presupposti della fattispecie normativa di revocazione invocata.
Ed invero, l’insussistente integrazione della fattispecie della revocazione deriva dalla circostanza che i motivi articolati afferiscono a mere espressioni verbali (sub a), ad irrilevanti descrizioni del giudizio di merito (sub b), all’avere la S.C. fatto rinvio a propri consolidati precedenti (sub c) ed a decisione di puro diritto (sub d).
In particolare, l’avere indicato un determinato “oggetto” del procedimento, fra l’altro comunque ricondotto alla giurisdizione secondo l’effettiva materia ivi trattata, non costituisce mai errore revocatorio, posto che difetta del tutto di decisivita’.
Cio’, al pari delle doglianze relative all’avere l’ordinanza di questa Corte riferito il reclamo come proposto dal solo Consiglio dell’ordine.
Al contrario, e’ noto che l’istanza di revocazione di una sentenza della corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilita’, un errore di fatto riconducibile all’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo il quale risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, e sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (e multis, Cass. 28 maggio 2019, n. 14588; 15 marzo 2018, n. 6405; 24 gennaio 2018, n. 1820; 31 ottobre 2017, n. 25871).
Quanto alla doglianza concernente l’avere la Corte fatto riferimento a propri precedenti, il motivo non coglie nel segno, essendo al contrario la S.C. tenuta, nell’assolvimento del compito di nomofilachia che l’articolo 65 ord. giud. le assegna, ad assicurare la continuita’ e la coerenza dei propri orientamenti, sino al momento in cui la differente vicenda concreta o l’evoluzione dell’ordinamento non consiglino il distinguo o il mutamento di orientamento: onde il richiamo ai precedenti rappresenta appunto il riconoscimento che i provvedimenti giudiziari, lungi dall’atteggiarsi come monadi, costruiscono parte di un “sistema”.
Ogni altro profilo non si riconduce ad errore di fatto, ma di giudizio, che non puo’ essere sindacato con lo strumento processuale esperito.
3. – Non vi e’ luogo alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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