Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16333.
La responsabilità precontrattuale della P.A.
La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni od incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, ossia nel momento in cui entra in contatto con una pluralità di offerenti, instaurando con ciascuno di essi trattative (multiple o parallele) idonee a determinare la costituzione di rapporti giuridici, nel cui ambito è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti. Ne consegue che l’inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione della gara, determina l’insorgere della responsabilità della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall’art. 1337 cod. civ., a prescindere dalla prova dell’eventuale diritto all’aggiudicazione del partecipante
Ordinanza|| n. 16333. La responsabilità precontrattuale della P.A.
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: responsabilità precontrattuale – Materia edilizia ed urbanistica – Art. 34 dlgs 80/1998 come sostituito ex art. 7 l. n. 205/2000 – Pubblica amministrazione – Domanda risarcitoria –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere
Dott. ROLFI Federico V. A. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20022/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), – domiciliazione telematica;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 128/2018 depositata il 24/01/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
La responsabilità precontrattuale della P.A.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) convenne innanzi il Tribunale di Trani il COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni da responsabilita’ precontrattuale.
Riferi’, in sintesi, di avere chiesto al Comune convenuto l’assegnazione in proprieta’ di alcune aree ricadenti nel piano di zona per l’edilizia economica sulle quali altra impresa aveva realizzato dei manufatti poi oggetto di pignoramento e comunque destinati alla demolizione in quanto non realizzati con criteri antisismici.
A seguito della domanda dell’odierno ricorrente – il quale si sarebbe impegnato a demolire i manufatti esistenti ed aveva provveduto a soddisfare i creditori che avevano proceduto al pignoramento – con Delib. Giunta 22 luglio 2002, n. 24 era stato predisposto il bando per l’assegnazione delle suddette aree, contemplando il riconoscimento della priorita’ nell’assegnazione medesima ai soggetti resisi cessionari dei crediti vantati da terzi, ottenendo l’estinzione della procedura esecutiva.
Tuttavia, dopo che (OMISSIS) si era reso acquirente dei crediti vantati dai promissari acquirenti delle unita’ abitative poste nei manufatti destinati a demolizione, ottenendo l’estinzione della procedura esecutiva promossa da questi ultimi, con Delib. 13 febbraio 2003, n. 25 la Giunta aveva sospeso la pubblicazione del bando approvato con la Delib. n. 24 e, con successiva Delib. 7 aprile 2006, n. 136 il COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA aveva modificato il bando e, successivamente, aveva concluso il preliminare di vendita delle aree in questione con un altro soggetto.
A seguito della regolare costituzione del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, il Tribunale di Trani dichiaro’ il proprio difetto di giurisdizione sulla scorta del duplice rilievo che la controversia in questione concerneva la materia edilizia ed urbanistica – operando quindi il Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 34 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, articolo 7 – e che in ogni caso la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che la controversia veniva ad investire il vaglio di legittimita’ dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.
2. Proposto appello da (OMISSIS), la Corte d’appello di Bari, nella regolare costituzione del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in riforma della decisione di prime cure, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario – rimettendo gli atti al Tribunale di Trani – osservando che:
– non si verteva in tema di applicazione del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 24 in quanto la controversia non concerneva la materia urbanistica ed edilizia, non ricorrendo nella specie una ipotesi di asta pubblica con vincolo per i partecipanti alla presentazione anche di un progetto di massima;
– non poteva ritenersi che la controversia investisse il profilo della legittimita’ di atti amministrativi, essendo dedotta una violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative in una fase anteriore al provvedimento di aggiudicazione conclusivo della fase pubblicistica di scelta del contraente.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre il COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
4. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c.
5. Ha depositato memoria il COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.
La responsabilità precontrattuale della P.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 3, la violazione del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 34 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, articolo 7.
Il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 34 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, articolo 7 deducendo sia che la controversia in questione concerneva la materia edilizia ed urbanistica sia che in ogni caso la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che la controversia veniva ad investire il vaglio di legittimita’ dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.
2. Anche se il motivo di ricorso e’ stato proposto con riferimento a una questione di giurisdizione il ricorso puo’ essere trattato da questa sezione semplice, ex articolo 374 c.p.c., comma 1, poiche’ sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia’ pronunciate le Sezioni Unite, enunciando principi che la ricorrente non pone adeguatamente in discussione.
3. Il motivo e’ da ritenersi infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 13595 del 29/04/2022), infatti, hanno anche recentemente riaffermato il principio per cui la controversia relativa alla responsabilita’ della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento del privato nella correttezza dell’azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale – in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico – che intercorre tra l’aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l’aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilita’ per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimita’ dell’esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, e’ sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell’amministrazione e che la causa petendi si radichi nelle modalita’ di esercizio del potere amministrativo.
Si tratta, del resto, di principio gia’ enunciato anche in precedenza da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15260 del 03/07/2014), nel momento in cui e’ stato chiarito che la responsabilita’ precontrattuale della P.A. e’ configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza e’ tenuto gia’ nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, ossia nel momento in cui entra in contatto con una pluralita’ di offerenti, instaurando con ciascuno di essi trattative (multiple o parallele) idonee a determinare la costituzione di rapporti giuridici, nel cui ambito e’ tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione della gara, determina l’insorgere della responsabilita’ della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall’articolo 1337 c.c., a prescindere dalla prova dell’eventuale diritto all’aggiudicazione del partecipante.
I principi – cui la Corte territoriale nella propria decisione si e’ correttamente conformata – risultano del tutto applicabili al caso in esame, dal momento che, secondo le allegazioni dell’odierno controricorrente, la domanda da quest’ultimo azionata – salva, evidentemente, ogni valutazione della fondatezza nel merito della pretesa – concerne non il sindacato della legittimita’ degli atti amministrativi che hanno condotto alla scelta definitiva dell’altro contraente, bensi’ una mera condotta complessiva dello stesso COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, il quale avrebbe ingenerato in (OMISSIS) un ragionevole affidamento nel riconoscimento della priorita’ per l’assegnazione delle aree all’origine del contendere.
4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate direttamente in dispositivo.
5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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