La responsabilità extracontrattuale tra l’acquirente ed il costruttore/venditore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 dicembre 2022| n. 37545.

La responsabilità extracontrattuale tra l’acquirente ed il costruttore/venditore

La responsabilità extracontrattuale è sancita per ragioni e finalità di interesse generale e deve perciò ritenersi applicabile non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l’acquirente ed il costruttore/venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale contratto d’appalto, con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l’acquirente per i gravi difetti, a norma dell’art. 1669 cod.civ., qualora l’opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico o da un terzo, ma sotto la sua responsabilità.

Sentenza|22 dicembre 2022| n. 37545. La responsabilità extracontrattuale tra l’acquirente ed il costruttore/venditore

Data udienza 5 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: VENDITA – GARANZIA – VIZI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3285/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1120/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal consigliere Dott. PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti.

La responsabilità extracontrattuale tra l’acquirente ed il costruttore/venditore

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 27 maggio 2014, (OMISSIS) convenne dinnanzi al Tribunale di Ravenna la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle gravi infiltrazioni verificatesi nel garage acquistato in data (OMISSIS).
La societa’ convenuta eccepi’ la decadenza dall’azione e la prescrizione della garanzia dovuta al compratore, ex articolo 1495 c.c., perche’ i vizi erano stati denunciati da (OMISSIS) oltre cinque anni dopo l’acquisto.
Con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, l’attore preciso’ che la propria pretesa dovesse essere qualificata come azione di responsabilita’ dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 1669 c.c., ma il Tribunale di Ravenna, senza alcuna attivita’ istruttoria, respinse la domanda, ritenendola nuova e percio’ inammissibile e rilevando che non era stata comunque indicata la data della scoperta dei vizi.
La Corte d’Appello di Bologna, adita da (OMISSIS), con sentenza n. 1120/2016 del 28 giugno 2016, ritenne corretta la qualificazione dell’originaria domanda come azione di responsabilita’ contrattuale del venditore perche’ non contenente alcun riferimento alla responsabilita’ dell’appaltatore; aggiunse che la venditrice (OMISSIS) s.p.a. non poteva essere chiamata a rispondere della rovina o dei difetti dell’immobile, perche’ non aveva assunto il ruolo di costruttrice o di garante della costruzione del bene; ribadi’ infine che (OMISSIS) non aveva indicato in domanda ne’ la data di scoperta dei vizi del garage, ne’ quello della relativa denuncia e che in ogni caso era maturato il termine prescrizionale di cui all’articolo 1495 c.c., comma 3.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione (OMISSIS) per 3 motivi, a cui la (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “omessa e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex articolo 360, n. 5, violazione degli articoli 1362, 2699 e 2700 c.c., in relazione agli articoli 1495 e 1669 c.c.”, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la proponibilita’ dell’azione ex articolo 1669 c.c., nei confronti della societa’ convenuta, ritenendola tardiva, senza interpretare il contratto di compravendita prodotto a sostegno della domanda e senza verificare la dedotta sussistenza della qualita’ di venditore-costruttore della societa’ convenuta.
Con il secondo motivo, rubricato “dichiarazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 1495, 1669 c.c. e articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 3 e articolo 164 c.p.c., comma 4, il ricorrente ha lamentato che la Corte, nel formulare il suo giudizio di inammissibilita’ della domanda, non avrebbe correttamente applicato l’articolo 163 c.p.c., perche’ non ha considerato la produzione documentale allegata alla citazione.
Con il terzo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 111 Cost. e rtt. 1495 e 1669 c.c., il ricorrente ha censurato la sentenza perche’ la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda senza consentirgli alcuna istruttoria.
3. Il primo motivo e’ fondato.
La domanda era stata supportata, nei limiti temporali di definizione del thema decidendum, con allegazioni e documenti, tra cui il contratto di compravendita del bene per cui e’ giudizio.
La Corte territoriale, tuttavia, ha interpretato la domanda riconducendola alla fattispecie prevista dall’articolo 1495 c.c., e confermando la qualificazione operata dal primo giudice, senza considerare il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dal provvedimento chiesto in concreto; ha, inoltre, erroneamente ritenuto domanda nuova l’indicazione dell’azione ex articolo 1669 c.c., come operata dall’attore nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
Cosi’ decidendo, la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio di diritto, statuito nel 2015 nella sentenza n. 12310 delle S.U. della Corte, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
In particolare, ha omesso effettivamente di considerare che l’attore aveva lamentato la sussistenza, nell’immobile acquistato, di vizi costruttivi che determinavano infiltrazioni di tale gravita’ da precluderne l’uso, che in conseguenza aveva chiesto dalla venditrice il risarcimento dei danni e che, con la specificazione della domanda, aveva prodotto il contratto di compravendita per dimostrare la qualita’ di venditore/costruttore della societa’ convenuta.
Quest’ultima, pertanto, poiche’ la vicenda sostanziale in relazione alla quale e’ stata chiamata in giudizio non e’ mutata, non si e’ trovata rispetto alla specificazione contenuta nella prima memoria come dinnanzi alla domanda iniziale ed ha comunque avuto un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Cio’ precisato, costituisce principio consolidato di diritto che la responsabilita’ extracontrattuale e’ sancita per ragioni e finalita’ di interesse generale e deve percio’ ritenersi applicabile non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l’acquirente ed il costruttore/venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale contratto d’appalto, con la conseguenza che il predetto costruttore non puo’ ritenersi sollevato dalla responsabilita’ verso l’acquirente per i gravi difetti, a norma dell’articolo 1669 c.c., qualora l’opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico o da un terzo, ma sotto la sua responsabilita’ (Sez. 2, Sentenza n. 20877 del 30/09/2020).
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione della domanda operata dal primo giudice e impugnata dall’attore in riferimento al contratto prodotto sin dal primo grado, provvedendo alla sua interpretazione.
Questa operazione ermeneutica e’ stata invece omessa: conseguentemente, il primo motivo deve ritenersi fondato.
I restanti motivi sono assorbiti.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perche’ statuisca anche sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *