In materia di danni da fauna selvatica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 dicembre 2022| n. 37595.

In materia di danni da fauna selvatica

In materia di danni da fauna selvatica a norma dell’articolo 2052 del codice civile, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico.

Ordinanza|22 dicembre 2022| n. 37595. In materia di danni da fauna selvatica

Data udienza 23 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – Danno – Cagionato da animali – Domanda giudiziale – Onere della prova per la Regione di fornire la prova liberatoria del caso fortuito – Sussiste.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29225/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)) e (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO;
– intimata –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di L’AQUILA n. 42/2020, depositata in data 11/02/2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

In materia di danni da fauna selvatica

RILEVATO

che:
(OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., ricorre avverso la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di L’Aquila, resa pubblica l’11 febbraio 2020, avvalendosi di due motivi.
Nessuna attivita’ difensiva risulta svolta in questa sede dalla Regione Abruzzo.
La ricorrente rappresenta in fatto che (OMISSIS), alla guida dell’autovettura Punto di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., era andato a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg che era sbucato improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo, quantificati in Euro 6.063,30.
(OMISSIS) conveniva dinanzi al Giudice di pace di Lanciano la Regione Abruzzo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della sua responsabilita’.
Il Giudice adito, con sentenza n. 196/2017, accoglieva la domanda e condannava la Regione Abruzzo al pagamento della somma di Euro 3.800,00, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale di L’Aquila, dinanzi al quale la Regione proponeva appello, accoglieva il gravame e, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, respingeva la domanda risarcitoria e compensava le spese di lite.
Con ordinanza interlocutoria n. 25179/22 e’ stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato;
accertata l’avvenuta nuova notificazione del ricorso nei termini di cui all’ordinanza n. 25179/2022 e avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il Relatore designato ha redatto proposta che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di legge (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’articolo 2052 c.c., in tema di risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato”, per avere il giudice a quo applicato l’articolo 2043 c.c., ritenendo incompatibile il regime di cui all’articolo 2052 c.c., con il carattere selvatico del cinghiale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per aver escluso che costituisca un fatto notorio, ex articolo 115 c.p.c., come tale non bisognevole di prova, il ripetersi di incidenti stradali sulla SS (OMISSIS) cagionati dall’attraversamento di animali selvatici, non essendovi prova che detto attraversamento sia colpevolmente imputabile alla Regione.
3. Il primo motivo merita accoglimento.
Deve darsi seguito all’indirizzo di legittimita’ ormai consolidato con cui questa Corte ha superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile applicare alla fauna selvatica il regime previsto dall’articolo 2052 c.c., attesa l’inestensibilita’ del dovere di custodia agli animali selvatici che vivono in liberta’, affermando i seguenti principi di diritto:
“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’articolo 2052 c.c., giacche’, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilita’ previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprieta’ o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;
“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’articolo 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonche’ delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivita’ di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione puo’ rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”;
“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’articolo 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si e’ posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle piu’ adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico;
4. Stante l’accoglimento del primo motivo, il secondo e’ assorbito.
5. La sentenza impugnata, pertanto, e’ cassata e il giudizio e’ rinviato al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che decidera’ la causa attenendosi ai suindicati principi di diritto e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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