La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2024| n. 13104.

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

L’organizzatore di una gara sportiva è responsabile, a titolo extracontrattuale, per l’omessa adozione delle cautele doverose idonee a prevenire i rischi di danno alla persona dei partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità dell’organizzatore di una gara ciclistica amatoriale per la mancata segnalazione della situazione di pericolo e nella omessa informazione ai ciclisti della esistenza, sul tracciato della gara, di un tombino, posto a un dislivello di tre centimetri, causa della caduta di un partecipante).

 

Ordinanza|13 maggio 2024| n. 13104. La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

Data udienza 21 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Gara ciclistica – Obbligo di adottare le cautele esigibili dall’organizzatore della gara – Mancata predisposizione della segnaletica – Botola sul tracciato – Censure inammissibili

REPUBBLICA (…)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23786/2021 R.G. proposto da

Pu.Ig. , in qualità di legale rappresentante del Gruppo Sportivo Cicli P, rappresentato e difeso dall’Avv. En.Lo.

– ricorrente –

e da

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fr.Or.

– ricorrente successivo –

contro

Ma.Gr. , Qu.Va. , Qu.Da. , Qu.Ma. E Qu.El. , le ultime solo quali eredi di Qu.Sa. e la prima anche in proprio, rappresentate e difese dall’Avv. Gi.Ca.

– controricorrente ad ambedue i ricorsi –

nonché contro

(…) ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. En.Lo.

– controricorrente al ricorso successivo –

nonché contro

COMUNE DI VALVERDE

(…) – (…)

SOCIETÀ’ Re. MUTUA DI ASSICURAZIONI

(…) ASSICURAZIONI

(…) ASSICURAZIONI

– intimati –

avverso la sentenza n. 317/2021 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 9 febbraio 2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

FATTI DI CAUSA

1. Il giorno 23 agosto 2003, nel partecipare ad una gara ciclistica amatoriale organizzata dal Gruppo Sportivo Cicli P (presieduto da Pu.Ig.) sotto il patrocinio della (…), in sigla (…) – (…) (ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), svolta su un circuito cittadino disegnato nel territorio del Comune di Valverde, Qu.Sa. , nell’affrontare una curva, incappò con la ruota anteriore della bicicletta in una botola metallica, posta in dislivello rispetto al manto stradale, perse il controllo del mezzo, cadde rovinosamente a terra e riportò gravissime lesioni personali.

2. Qu.Sa. e la di lui moglie Ma.Gr. convennero in giudizio il Comune di Valverde, la Provincia regionale di Catania (in corso di causa divenuta Città Metropolitana di Catania) e l'(…) – (…) e ne domandarono la condanna, ciascuno per quanto di ragione, all’integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti, dalla Ma.Gr. ascritti alla necessità di assistere il marito, allettato ed in condizioni di assoluta immobilità.

3. Nella attiva resistenza di tutti i convenuti, venne disposta ed espletata, su istanza della Provincia regionale di Catania, la chiamata, a fini di esonero da responsabilità o di garanzia, del Gruppo Sportivo Cicli P e delle compagnie assicuratrici Re. Mutua Assicurazioni Spa , (…) Assicurazioni Spa e (…) Assicurazioni (cui, in corso di causa, succedeva Unipol, poi (…) Assicurazioni Spa).

3. Il giudizio di prime cure, interrotto per il decesso di Qu.Sa. e riassunto dagli eredi di questi (oltre alla moglie Ma.Gr. , le figlie Qu.Va. , Qu.Da. , Qu.Ma. ed Qu.El.), si concluse con sentenza (n. 3689/2014 del Tribunale di Catania – sezione distaccata di AciRe.) di condanna del Comune di Valverde (sul presupposto della pari responsabilità di tale ente e del danneggiato nella causazione del sinistro) al risarcimento dei danni in favore degli eredi di Qu.Sa. (liquidati in euro 408.397), ed in favore di Ma.Gr. (liquidati in euro 80.000), con rigetto di ogni altra domanda, nei riguardi degli originari convenuti e dei terzi chiamati.

4. Sui contrapposti appelli dispiegati dal Comune di Valverde (in via principale) e dagli eredi di Qu.Sa. (in via incidentale), la decisione in epigrafe indicata ha condannato il Comune di Valverde, la Provincia regionale di Catania e il Gruppo sportivo Cicli P – di cui ha ritenuto la concorrente responsabilità nella produzione dell’evento – al pagamento in favore degli eredi @Qu.@ della somma di euro 835.712, quale risarcimento del danno biologico iure hereditatis (così incrementando la misura del ristoro riconosciuto dalla decisione di prime cure, in accoglimento dell’appello sul punto interposto) ed in favore di Ma.Gr. della somma di euro 80.000, a titolo di danno patrimoniale iure proprio.

5. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, Pu.Ig. , quale legale rappresentante del Gruppo sportivo Cicli P; successivo ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, propone la Città Metropolitana di Catania.

Resistono ad ambedue i ricorsi, con distinti controricorsi, Ma.Gr. , Qu.Va. , Qu.Da. , Qu.Ma. ed Qu.El. , la prima anche in proprio e le ultime nella anzidetta qualità di eredi di Qu.Sa. .

Al ricorso della Città Metropolitana di Catania resiste altresì, con controricorso, la (…) Assicurazioni Spa .

Non svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate.

La Città Metropolitana di Catania deposita memoria illustrativa.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. .

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, è inammissibile il controricorso della (…) Assicurazioni Spa , tanto per la estraneità di detta società ai gradi precedenti di giudizio (ai quali essa non ha partecipato), quanto per assenza di procura speciale (al controricorso è allegata una procura speciale sottoscritta da Pu.Ig.).

2. Ancora in via preliminare, è inammissibile per tardività il ricorso successivo proposto dalla Città Metropolitana di Catania.

Per orientamento consolidato di questa Corte, avuto riguardo al principio di unità dell’impugnazione – in base al quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali. Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma e separata da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ. , avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni (ex artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) da quello dell’impugnazione principale. La decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ. , atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (così Cass. , Sez. U, 26/10/2020, n. 23418; Cass. 23/11/2021, n. 36057; Cass. 19/12/2019, n. 33809; Cass. , Sez. U, 20/03/2017, n. 7074; Cass. 09/02/2016, n. 2516; Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 16/07/2014, n. 16221; Cass. 07/11/2013, n. 25054).

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

Nella vicenda de qua, a fronte di una sentenza d’appello pubblicata il 9 febbraio 2021, ricevuta la notifica del ricorso per cassazione proposto da Pu.Ig. il giorno 9 settembre 2021, la Città Metropolitana di Catania ha, in via autonoma, notificato il proprio ricorso per cassazione il giorno 8 marzo 2022, ben oltre dunque i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, a nulla rilevando il rispetto del termine c.d. lungo per l’impugnazione (nella specie, di durata annuale, per essere il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009) fissato dall’art. 327 del codice di rito.

Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso successivo ed esonera dallo scrutinio delle doglianze ivi formulate.

3. Il primo motivo del ricorso principale censura la dichiarazione di responsabilità contrattuale del Gruppo sportivo Cicli P operata dalla sentenza gravata sotto un duplice profilo: (i) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , non avendo nessuna delle parti formulato domanda di risarcimento danni ascritta a detto titolo di responsabilità; (ii) per violazione dell’art. 1218 cod. civ. , non sussistendo vincolo di tesseramento tra il Gruppo sportivo e l’atleta danneggiato.

4. Il secondo motivo del ricorso principale, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. , denuncia “violazione e falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 2043 cod. civ. e alla teoria dell’accettazione del rischio consentito in àmbito di responsabilità nell’organizzazione di competizioni sportive”.

Premesso il ruolo di mero organizzatore della gara sportiva rivestito nella vicenda controversa, parte ricorrente assume di avere osservato “le normali cautele, anche in relazione allo specifico sport praticato dall’atleta”, adempiendo agli obblighi di regolamento e alle prescrizioni indicate per l’effettuazione di una gara ciclistica, ottenendo dal Comune di Valverde un servizio d’ordine, la chiusura del traffico cittadino ed il nulla osta tecnico, previa verifica delle strade interessate alla gara.

Sostiene, in sintesi, che nel c.d. rischio consentito, accettato dagli atleti partecipanti ad una gara ciclistica su un circuito cittadino, rientra la presenza di “irregolarità ed insidie” dell’asfalto e della sede stradale, quale – come accaduto nel caso – un tombino sottomesso dal piano stradale con un dislivello di appena tre centimetri, integrante un’alea normale, connaturata alla pratica sportiva esercitata e non ingenerante la responsabilità dell’organizzatore.

5. Questo secondo motivo è da rigettare.

La trasgressione dell’obbligo di adottare le cautele esigibili dall’organizzatore della gara – fonte della ritenuta responsabilità aquiliana dello stesso – è stata ravvisata dalla Corte d’appello nella mancata predisposizione della segnaletica – obbligo espressamente imposto dalla Città Metropolitana – della situazione di pericolo e nella omessa informazione ai ciclisti della esistenza sul tracciato della gara di “botole non eliminate dal Comune, di cui una non segnalata”, causa della caduta dell’originario attore (per aver la gravata pronuncia accertato “l’esistenza del tombino centrale non segnalato con del gesso bianco e sottomesso rispetto al sedime”).

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

Il testé sintetizzato apprezzamento:

(i) in ordine alla pericolosità della botola ed alla (non) confacenza del rischio da essa determinato per la pratica ciclistica amatoriale (cioè a dire circa la sua sussumibilità nel c.d. rischio consentito – nella accezione elaborata da questa Corte: v. Cass. 27/10/2005, n. 20908; Cass. 03/08/2012, n. 13940; Cass. 18/02/2020, n. 3997 – nella singola pratica sportiva ed in relazione alle sue caratteristiche), esprime un giudizio tipicamente di merito, dacché valutazione di circostanze di natura fattuale: e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali ancora rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. , nella specie nemmeno adombrate dal ricorrente;

(ii) circa la ricorrenza degli elementi integrativi della responsabilità dell’odierno ricorrente, si appalesa conforme ai princìpi affermati dal giudice di nomofilachia con le pronunce ora citate, in quanto l’attività di segnalazione di qualsivoglia condizione di pericolo e di compiuto e puntuale avvertimento sulla stessa ai partecipanti concreta, ad un livello addirittura minimale, l’obbligo di adozione delle cautele doverose a prevenire rischi gravante sull’organizzatore di una gara sportiva.

6. La reiezione del secondo motivo, con il definitivo consolidamento dell’affermazione di responsabilità a titolo extracontrattuale, esime dallo scrutinio del primo motivo, il quale, seppur in astratta eventualità fondato, mai potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata, non bastando la (ipotetica) elisione del titolo contrattuale di responsabilità a far venir meno la condanna del ricorrente.

7. In definitiva e per sintetizzare: è rigettato il ricorso principale; è inammissibile il ricorso successivo.

8. Circa il regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrenti; l’applicazione del principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. impone invece la condanna di ciascun ricorrente, distintamente considerato, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, avendo quest’ultima svolto autonome difese con riferimento ai singoli ricorsi.

9. Atteso l’esito dei due ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. , Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso art. 13.

10. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi della vittima del sinistro e della coniuge, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da Pu.Ig. , nella qualità in atti indicata.

Dichiara inammissibile il ricorso della Città metropolitana di Catania.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra Pu.Ig. e Città metropolitana di Catania.

Condanna la ricorrente Pu.Ig. al pagamento in favore delle controricorrenti Ma.Gr. , Qu.Va. , Qu.Da. , Qu.Ma. ed Qu.El. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna la ricorrente Città metropolitana di Catania al pagamento in favore delle controricorrenti Ma.Gr. , Qu.Va. , Qu.Da. , Qu.Ma. ed Qu.El. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della vittima del sinistro e della coniuge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 21 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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