Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17974.

La massima estrapolata:

La responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.

Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17974

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: Responsabilità professionisti – Avvocato – Mancata comunicazione al cliente di una pronuncia a sé sfavorevole – Preclusione della possibilità di proporre impugnazione – Esistenza del danno – Può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione se proposta avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 532-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimatia-
avverso la sentenza n. 383/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da successiva memoria, avverso la sentenza 383/2018 del 18-10-2018 con cui la Corte d’Appello di Campobasso gli ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza 142/2016 del 7/9 marzo 2016 con cui il Tribunale di Campobasso gli aveva rigettato la domanda risarcitoria presentata nei confronti dell’avvocato (OMISSIS) e volta all’accertamento della responsabilita’ professionale di quest’ultimo, per avere omesso, quale difensore del ricorrente in un procedimento civile avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, di comunicare al cliente l’avvenuta notifica dell’atto di precetto, non consentendogli in tal modo di valutare la possibilita’ di proporre impugnazione avverso sentenza di primo grado 519/2011 del 29-8-2011.
In particolare la Corte territoriale, ribadendo quanto gia’ rilevato dal Tribunale, ha evidenziato che l’attore non aveva soddisfatto l’onere, a suo carico, di allegare e dimostrare che, ove informato della notifica della sentenza, si sarebbe determinato all’appello, e che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto significative possibilita’ di accoglimento; al riguardo ha inoltre precisato che, al fine di condannare il professionista non era sufficiente accertare la sua condotta negligente ma doveva essere provato il danno conseguente a siffatta condotta ed il nesso eziologico tra condotta inadempiente e danno.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
La (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, e’ stata ritualmente notificata alle parti.

CONSIDERATO

che:
Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia posto a suo carico l’onere di dimostrare che l’eventuale appello avrebbe avuto probabile esito negativo.
Il motivo e’ inammissibile.
Costituisce, invero, principio consolidato di questa S.C. che “in tema di responsabilita’ civile del professionista, il cliente e’ tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo e’ stato causato dall’insufficiente o inadeguata attivita’ del professionista; pertanto poiche’ l’articolo 1223 c.c. postula la dimostrazione dell’esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale la responsabilita’ dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilita’ di proporre impugnazione – puo’ essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilita’ di essere accolta” (Cass. 12354/2009; conf., tra le altre, Cass. 2638/2013, secondo cui “la responsabilita’ dell’avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non puo’ affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attivita’ professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”; nonche’ Cass. 25112/2017, secondo cui “in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attivita’ da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalita’ fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso puo’ essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attivita’ professionale omessa”.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato dichiarato inammissibile, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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