Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6435.
La massima estrapolata:
La Regione non decade dalla pretesa riguardante la tassa automobilistica se entro il triennio tramite servizio postale comunica l’accertamento. Né rileva la data di ricevimento del contribuente perché qualsiasi notifica effettuata a mezzo del servizio postale si considera effettuata nella data della spedizione.
Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6435
Data udienza 19 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5261-2018 proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 801/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, la regione Molise impugna la sentenza della CIR del Molise, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per il 2012, dove si e’ fatta questione se il termine di tre anni previsto dal Decreto Legge n. 953 del 1982, articolo 5, convertito nella L. n. 53 del 1983 fosse un termine di prescrizione del tributo ovvero di decadenza dall’azione impositiva.
L’ente impositore, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del Decreto Legge n. 953 del 1982, articolo 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1980, del Decreto Legge n. 2 del 1986, articolo 3, convertito nella L. n. 60 del 1986, nonche’ dell’articolo 149 c.p.c., comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, della L. n. 890 del 1982, articolo 14, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto tardivo l’invio dell’avviso d’accertamento relativo al mancato pagamento della tassa auto, avvenuto entro il 31 dicembre del terzo anno rispetto a quando il tributo doveva essere pagato, benche’ ricevuto dal contribuente successivamente a tale data.
Il motivo di ricorso e’ fondato.
Secondo un orientamento consolidato “(…) Come piu’ volte affermato da questa corte di legittimita’ (Cass. nn. 22320/14; ord. 11457 /12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d’imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Cio’ sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non puo’ essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attivita’ di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo; quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio. Cio’ e’ quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n. 477/02 in sede di dichiarazione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 149 c.p.c. per le notificazioni a mezzo posta; poi recepito dal legislatore nell’articolo 149 cit., u. c. e – segnatamente in materia tributaria – dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 6 (aggiunto dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 27, lettera f), conv. in L. n. 248 del 2006), in base al quale “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto e’ ricevuto. (…)” (Cass. n. 8867/16, Cass. nn. 22320/14; ord. 11457/12; 15298/08 ed altre).
Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dal superiore principio, avendo essi stessi accertato che l’impugnato avviso d’accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale entro il 31.12.2015, quindi, entro il 31 dicembre del terzo anno rispetto al quale il tributo doveva essere pagato, anche se ricevuto dopo tale data.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell’alterno esito rispetto al giudizio d’appello, ponendosi a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimita’
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 510,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
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