La reciprocità dei comportamenti molesti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 novembre 2021| n. 42643.

La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

Sentenza|22 novembre 2021| n. 42643. La reciprocità dei comportamenti molesti

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Reati ex artt. 612 bis e 635, c.p. – Delitto di atti persecutori – Configurabilità non esclusa dalla reciprocità dei comportamenti molesti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mar – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOCATELLI GIUSEPPE, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

La reciprocità dei comportamenti molesti

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna, emessa il 11 dicembre 2019, dal Tribunale in sede, nei confronti di (OMISSIS), riducendo la pena irrogata per i capi A (articolo 612-bis c.p. e articolo 61 c.p., n. 1) e C (articolo 635 c.p., articolo 61 c.p., n. 2) della rubrica, in quella di mesi dieci di reclusione, nonche’ rideterminando l’importo dovuto a titolo di provvisionale (ridotto ad Euro cinquecento), con conferma nel resto dell’impugnato provvedimento.
1.1. Il primo giudice aveva condannato l’imputato per i reati di cui ai capi A e C, ritenuta la continuazione, alla pena di anni due di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e riconoscimento di una provvisionale di Euro duemila.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, denunciando, quattro vizi.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di norme processuali di cui agli articoli 516 e 522 c.p.p. e correlato vizio di motivazione.
Il motivo di appello sul punto aveva rilevato che erano stati valutati episodi estranei alla contestazione o oggetto di altro procedimento (del 20 maggio 2017) o mai contemplati, in querela (fatti del 13 gennaio 2018). Cio’, senza la modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero.
La Corte territoriale ha deciso su tale motivo indicando che gli episodi richiamati sarebbero stati utilizzati dal primo giudice soltanto per la valutazione di attendibilita’ della persona offesa dal reato. Invece si rileva che il primo giudice avrebbe esaminato detti episodi, senza distinguere circa la valutazione di attendibilita’ della parte lesa e la responsabilita’ dell’imputato. In ogni caso, la motivazione, sul punto, sarebbe carente, posto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esprimere, al riguardo, la propria valutazione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonche’ vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto contestato al capo A.
Si evidenzia che, con l’atto di appello, erano stati sottolineati diversi precedenti anche per fatti analoghi, posti in essere dalla persona offesa nei confronti dell’odierno imputato e della sua famiglia, in epoca prossima a quella dei fatti in contestazione, per i quali aveva riportato condanna.
Si era evidenziato anche l’indirizzo giurisprudenziale sul caso di comportamenti molesti reciproci (Sez. 5, n, 17698 del 2010), mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare, sul punto, le considerazioni del Tribunale. Cio’, senza esercitare alcun vaglio critico con particolare riferimento ad episodi soltanto narrati dalla vittima e rimasti privi di riscontro, come dimostrerebbe l’assenza di contatti tra marito e moglie e la condotta della persona offesa che usciva normalmente a fare la spesa.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all’articolo 635 c.p., contestato al capo C e correlato vizio di motivazione.
Non vi sono elementi per considerare la contestualita’ tra la condotta di danneggiamento e la violenza o la condotta minatoria (sez. 5, n. 5534 del 9/02/009). Inoltre non vi sarebbero riscontri alle doglianze, sollevate con l’atto di appello, circa l’assenza di riscontri al narrato della parte lesa e all’assenza di riscontri sulla vettura che si assume danneggiata.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio.
Non si giustifica il diniego delle circostanze di cui all’articolo 62-bis c.p., ne’ la motivazione sarebbe sufficiente in relazione alla richiesta di esclusione delle aggravanti di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 2.
3.Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, articolo 1 con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

 

La reciprocità dei comportamenti molesti

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1.Il primo motivo e’ inammissibile in quanto reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte ha risposto con motivazione immune da censure (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693), comunque, manifestamente infondato stante il tenore della motivazione del provvedimento di primo grado. Questo, infatti, come rilevato dalla Corte d’appello, ha valutato episodi avvenuti in date diverse da quelli oggetto di denuncia, al solo fine di valutare l’attendibilita’ della persona offesa, esaminata ai sensi dell’articolo 210 c.p.p. in quanto, a sua volta, imputata in procedimento a parti invertite.
1.1. Il secondo motivo e’ infondato.
Con riferimento alla configurabilita’ del delitto di cui al capo A, in presenza di comportamenti molesti reciproci tra le parti, si osserva che questa Corte di legittimita’ ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuita’, secondo il quale la reciprocita’ dei comportamenti molesti non esclude la configurabilita’ del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un piu’ accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumita’ propria o di persone ad essa vicine o della necessita’ del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, U., Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226).
Sul punto, specifica risulta la motivazione della Corte territoriale che, nel riprendere quella di primo grado, non si e’ limitata al richiamo per relationem del contenuto della sentenza appellata, ma ha valorizzato l’esistenza di plurimi elementi di riscontro, rispetto al narrato della persona offesa, anche con specifico riferimento all’evento del reato, rappresentato nella specie, nel mutamento delle proprie abitudini di vita e nel pericolo per la propria incolumita’ e quella dei membri della famiglia. Detti elementi di riscontro sono indicati nella prova dichiarativa proveniente dalla moglie della persona offesa, ma anche da pubblici ufficiali, comunque soggetti terzi rispetto alle reciproche accuse tra le parti, nonche’ dalla documentazione attraverso videoripresa, ad opera della coniuge della parte lesa, della condotta di danneggiamento commessa dall’odierno imputato, ai danni del cancello condominiale con ripetute azioni di tamponamento con la propria vettura.
1.2. Il terzo motivo e’ inammissibile in quanto reiterativo del motivo di gravame e, comunque, manifestamente infondato, tenuto conto del tenore della motivazione che valorizza l’espletata attivita’ violenta (ripetuto investimento del cancello con la propria vettura) cui era seguito il danneggiamento.
Sussiste pertanto il reato di danneggiamento secondo la nuova formulazione considerato che il “nuovo” articolo 635 c.p., Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ex articolo 2, lettera l), e’ configurabile anche nella parte in cui punisce il danneggiamento commesso “con violenza alla persona o con minaccia”. Tale previsione deve essere interpretata in conformita’ con la giurisprudenza prevalente formatasi in relazione alla disciplina previgente, che escludeva la necessita’ del nesso di strumentalita’ tra la condotta violenta o minacciosa e l’azione di danneggiamento (Sez. 6 n. 16563 del 15/03/2016 Rv. 266996; Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, Rv. 261824; Sez. 2, n. 7980 del 30/11/2010, Rv. 249811, Sez. 2, n. 49382 del 11/11/2003, Rv. 226996; Sez. 6, n. 76 del 11/10/1989 Rv. 182956; Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986 Rv. 173121) evidenziando, a tale fine, che la ragione dell’aggravante risiedeva nella maggiore pericolosita’ manifestata dall’agente nell’esecuzione del reato.
1.3. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile.
La Corte territoriale ha motivato succintamente sulle ragioni della ritenuta recidiva.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., poi, sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Ne’ va taciuta l’esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalita’ del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene, a motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all’articolo 133 c.p., considerato il comportamento dell’imputato, non reputato espressione di resipiscenza e considerata la recidiva; sicche’ la decisione sul punto non puo’ ritenersi ne’ arbitraria, ne’ illogica.
2.Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
2.1.Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili, in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5, considerati i rapporti tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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