La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 febbraio 2022| n. 4938.

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal “falsus procurator”, non richiede necessariamente che il “dominus” manifesti per iscritto la volontà di far proprio quel contratto, potendo essere integrata anche dall’atto di citazione, notificato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo procuratore “ad litem”, con il quale si chieda l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., trattandosi di atto scritto che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del contratto preliminare medesimo, è incompatibile con il rifiuto dell’operato del rappresentante senza poteri.

Sentenza|15 febbraio 2022| n. 4938. La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

Data udienza 2 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Preliminare – Rifiuto stipula definitivo – Domanda ex art. 2932 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al NRG 4411-2017 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2877/2016 pubblicata il 7 luglio 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha chiesto che la Corte respinga il ricorso.

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, la societa’ (OMISSIS) a r.l., formulando – previo accertamento dell’integrale pagamento da parte loro del corrispettivo pattuito per l’acquisto di due ville a schiera contigue, in corso di realizzazione in (OMISSIS), e stante il rifiuto di (OMISSIS) a stipulare il contratto definitivo di compravendita – domanda ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con contestuale riduzione del prezzo, tenuto conto del mancato completamento degli immobili, dei vizi, della mancanza del certificato di agibilita’ e delle certificazioni di legge e delle spese sostenute; chiedevano, altresi’, la condanna della societa’ convenuta, in considerazione del ritardo nella ultimazione delle unita’ immobiliari, alla corresponsione della penale pattuita per ogni giorno di ritardo.
Si costituiva la societa’ convenuta, la quale resisteva e, in via riconvenzionale condizionata, chiedeva di subordinare l’eventuale trascrizione della sentenza costitutiva al pagamento, da parte degli attori, della somma di Euro 59.800, a titolo di opere extra capitolato.
2. – Con sentenza n. 190/2013, depositata in data 12 luglio 2013, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la (OMISSIS) s.r.l. alla restituzione in favore degli attori della somma di Euro 171.806, oltre interessi; accertata la corresponsione dell’intero prezzo, dichiarava, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., l’avvenuto trasferimento in favore degli attori della proprieta’ delle unita’ immobiliari oggetto di causa e condannava la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 309 giornaliere, a titolo di penale, a decorrere dal 31 marzo 2009 fino alla data di effettivo trasferimento della proprieta’ degli immobili, nonche’ alla rifusione delle spese di lite.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

3. – Con sentenza n. 2877/2016, pubblicata il 7 luglio 2016, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS), ha dichiarato che nulla e’ dovuto dalla promittente venditrice a titolo di penale, mentre ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha regolato le spese del doppio grado.
3.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha disatteso la censura con cui si deduceva l’invalidita’ del contratto, concluso dal rappresentante senza poteri (OMISSIS), e ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto, da un lato, intervenuta la ratifica da parte di (OMISSIS) a mezzo della procura alle liti in favore del proprio difensore, e, dall’altro, che al contratto in oggetto era stata data esecuzione, con il pagamento del dovuto, senza che mai alcuna eccezione venisse sollevata dalla stessa societa’ appellante.
La Corte d’appello ha in proposito rilevato che, se e’ indubbio che la forma della ratifica deve essere scritta, tuttavia il suo contenuto puo’ desumersi implicitamente, come nella specie avvenuto proprio con il rilascio della procura alle liti.
Richiamato il principio secondo cui il promissario acquirente puo’ agire, sulla base del contratto preliminare non adempiuto, cumulativamente con l’azione ex articolo 2932 c.c. e con l’azione quanti minoris per la diminuzione del prezzo, in presenza di vizi e difetti dell’immobile, la Corte d’appello, quanto ai vizi riscontrati e alla completezza o meno delle opere extra capitolato, ha condiviso le valutazioni compiute dal consulente tecnico d’ufficio.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 febbraio 2017, sulla base di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. – Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso e’ stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e del difensore della parte, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione di legge; articoli 1218, 1227, 1175, 1375 c.c.; articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c.; articoli 651, 652 e 75 c.p.p.; articoli 2697, 2727, 2729 c.c.; articolo 2 Cost.; mancata valutazione probatoria, anche per via presuntiva, circa un fatto decisivo per il giudizio) la ricorrente sostiene di essersi doluta in appello della condotta anomala tenuta dal figlio dell’ (OMISSIS) e della (OMISSIS), il quale, oltre a impegnarsi contrattualmente per conto dei genitori, presenziava costantemente sul cantiere, imponendo (anche con comportamenti prevaricatori, violenza e minaccia) ditte subappaltatrici e linee guida nell’esecuzione dei lavori (ed anche di nuovi e non contrattualmente previsti), sovraintendendo, finanche, alla stipula notarile ed impedendo l’adempimento del rogito. A fronte di tali questioni inerenti alla valutazione della condotta del figlio-procuratore, il primo giudice, da un lato non avrebbe esaminato la questione, non assumendo alcuna prova al riguardo, dall’altro avrebbe considerato tali assunti necessitanti di essere valutati in altra sede (cioe’ dinanzi al giudice penale). Ad avviso della societa’ ricorrente, il giudice civile, chiamato a stabilire la condotta inadempiente ex articolo 1218 c.c., avrebbe dovuto procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilita’ con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Si afferma: (a) che, per le ipotesi di inadempimento, il fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire (o ad escludere) l’entita’ del risarcimento, comprende qualsiasi condotta negligente ed imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento; (b) che l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; (c) che il giudice civile e’ tenuto ad accertare e valutare tali fatti senza poter rinviare ad altro giudice o ad altra giurisdizione. Rimarrebbe il fatto della inconciliabilita’ logica e giuridica tra l’esclusione del pagamento della penale e l’accertato ed imputato inadempimento posto a presupposto delle accolte domande attoree relative a vizi di costruzione. La ricorrente richiama tutte le argomentazioni sull’imputabilita’ dell’inadempimento collegate proprio con la condotta riprovevole del figlio che, onnipresente nella gestione degli affari di famiglia, con la propria condotta aggressiva avrebbe impedito il rogito notarile.
1.1. – Il motivo e’ inammissibile.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

Dal testo della sentenza impugnata risulta quanto segue:
che la societa’ (OMISSIS), costituendosi in primo grado, assumeva che il contratto preliminare inter partes era privo di effetti in quanto stipulato dal figlio degli attori, privo di apposita procura; che il termine di consegna non sarebbe stato rispettato per le continue richieste di opere extra capitolato da parte degli attori; che il rifiuto a stipulare il contratto definitivo era dipeso dall’inadempimento degli stessi attori a versare le somme dovute per i lavori extra capitolato;
che, impugnando la sentenza di primo grado con l’atto di appello, la societa’ ha articolato due motivi di gravame con i quali, per un verso, ha censurato l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto intervenuta una ratifica del contratto preliminare in oggetto mediante la procura alle liti rilasciata da (OMISSIS), e, per l’altro verso, ha lamentato che il primo giudice abbia disposto il trasferimento coattivo della proprieta’ degli immobili, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., procedendo altresi’ ad una consistente riduzione del prezzo sulla base dei vizi accertati e riscontrati dal c.t.u. (deducendosi che, sulla base degli accordi integrativi sulle opere extra e sul completamento dei villini, intervenuti tra le parti, doveva ritenersi che gli attori non avessero corrisposto le somme dovute).
In nessun punto della sentenza della Corte d’appello, impugnata con il ricorso per cassazione, risulta che sia entrato nella materia del contendere devoluta al giudice del gravame il profilo della imputabilita’ dell’inadempimento collegato alla condotta assuntivamente prevaricatrice di (OMISSIS), figlio dei promissari acquirenti.
Con il motivo di ricorso, e con l’esposizione dei fatti di causa che ne costituisce la premessa e la cornice, la societa’ ricorrente rappresenta che (OMISSIS) continuamente accedeva sul cantiere ed interferiva nell’esecuzione dei lavori; aggrediva, alla presenza del notaio e della di lui collaboratrice, l’amministratore della (OMISSIS) causandogli lesioni, non ritenendo, l’ (OMISSIS), di corrispondere l’intero prezzo pattuito con la scrittura del 2 dicembre 2008 riguardante le opere integrative extra contratto; e teneva una condotta caratterizzata da continue ingerenze, pressioni e minacce, culminate in un episodio di lesioni che si sarebbe verificato il (OMISSIS).

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

Ora, la ricorrente deduce bensi’, a pagina 4 del ricorso, che il giudice di primo grado, dopo aver valutato (ma solo incidentalmente) la condotta di (OMISSIS) come riprovevole, avrebbe poi affermato che tale condotta dovra’ essere eventualmente valutata in altra sede, non influendo sul giudizio presente e non cambiando i termini della questione in ordine al mancato rispetto dei termini di consegna dell’immobile, ai gravi vizi, ai difetti e alle manchevolezze accertate in sede di c.t.u.; ma non riporta, specificamente, in seno al ricorso per cassazione, il motivo di appello con cui avrebbe censurato l’errore del Tribunale nel non avere considerato rilevante, ai fini dell’imputabilita’ dell’inadempimento, la condotta tenuta da (OMISSIS).
Con il motivo di ricorso, a pagina 6, si deduce che con l’atto di appello ci si doleva della condotta anomala tenuta dal figlio degli attori, ma – omettendo di compiutamente riportare il motivo di appello – non si deduce, specificamente, come l’ipotizzato errore della sentenza di primo grado sia stato censurato in sede di gravame, limitandosi la ricorrente a rinviare agli atti della precedente fase del processo (Cass., Sez. II, 20 agosto 2015, n. 17049).
Di qui l’inammissibilita’ del motivo, esattamente evidenziata dal pubblico ministero.
Ed invero, non essendo la censura sulla rilevanza ai fini della imputabilita’ dell’inadempimento della condotta anomala tenuta dal figlio dei promissari acquirenti esposta nella sentenza di secondo grado, era onere della ricorrente compiutamente riportarla nel ricorso, onde consentire alla Corte, da un lato, di verificare che la questione prospettata non fosse nuova e – come tale – inammissibile, dall’altro di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
Non avendo la ricorrente assolto tale onere, in quanto – dalla lettura del ricorso – non e’ dato cogliere quale fosse il motivo di gravame formulato con l’atto di appello, la censura va ritenuta inammissibile.
Ne’, d’altra parte, sussiste la denunciata inconciliabilita’ logica e giuridica tra l’esclusione del pagamento della penale e l’accertato ed imputato inadempimento posto a presupposto delle accolte domande attoree relative ai vizi di costruzione.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

Infatti, come si ricava dalla pagina 7 della sentenza impugnata, la penale e’ stata esclusa perche’ “nella scrittura in data 21 febbraio 2009, dove e’ prevista la suddetta penale, la stessa e’ collegata alla finitura e completamento dei lavori, con la data del 30 marzo 2009, mentre per l’altro immobile la data e’ collegata a quella del rogito, che pero’ non risulta espressamente fissata ma se ne prevede la fissazione dopo alcuni adempimenti”. Il ragionamento seguito, al riguardo, dalla Corte distrettuale non e’ in contraddizione con quello a base delle altre statuizioni. In sostanza, la penale non e’ stata riconosciuta perche’ “da un lato non e’ previsto in modo chiaro a quale termine fare riferimento per valutare eventuali ritardi, non si comprende se alla consegna o all’effettivo trasferimento della proprieta’, dall’altro quest’ultimo termine non risulta nemmeno espressamente e chiaramente indicato, sicche’ non puo’ fondatamente parlarsi di ritardo”.
2. – Con il secondo motivo (articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; violazione di legge; articoli 1398, 1399, 1343, 1418, 1421, 1423, 1175, 1375, 1322 c.c., comma 2, articolo 406 c.c. ss. e articolo 417 c.c. e ss.; articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c.; articoli 2697, 2727, 2729 c.c.; articolo 2 Cost.; mancata valutazione probatoria, anche per via presuntiva, circa un fatto decisivo per il giudizio) la ricorrente, premessa la rilevazione officiosa delle nullita’ negoziali, sostiene che le condotte poste in essere dal figlio degli attori, consistite in plurimi impegni contrattuali senza spendita del nome dei titolari nonche’ in ripetute azioni di controllo ed esecuzione di attivita’ materiale (sul cantiere), fino alla paralisi di attivita’ giuridica in formazione, dovrebbero essere valutate dalla Corte in termini di abuso del diritto nonche’ di influenza coercitiva verso le stesse posizioni di fatto rappresentate (genitore con cecita’). Nel caso di specie, ad avviso della societa’ ricorrente, non si tratterebbe piu’ di valutare se il genitore avesse ratificato l’acquisto posto in essere dal figlio, quanto di accertare la misura di invasivita’ e di coercizione che il medesimo figlio abbia potuto avere nei confronti dello stesso genitore rappresentato. La nullita’ dell’atto andrebbe vista in relazione al momento antecedente alla ratifica, ossia in relazione al mancato controllo di tutte le operazioni postume alla vendita da parte del giudice tutelare, a cui sarebbe spettato di verificare anche l’attitudine del figlio ad amministrare, provvedendo, in caso contrario, a nominare idoneo amministratore di sostegno con capacita’ di procedere alla ratifica che, pertanto, sarebbe nulla perche’ posta in essere in violazione della normativa sull’amministrazione di sostegno che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere attivata. Infine, a prescindere dalla rilevata nullita’, la ricorrente sostiene che l’avvenuta ratifica del contratto da parte del rappresentato non potrebbe comunque legittimare la condotta tenuta dal falso procuratore nella fase antecedente, concomitante e successiva alla conclusione del contratto preliminare, con forte incidenza in tema di imputabilita’ della condotta ai fini della valutazione dell’inadempimento.
2.1. – La censura deve essere disattesa.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

Dal testo della sentenza impugnata risulta che nel giudizio di merito la societa’ (OMISSIS) ha eccepito che il contratto preliminare di compravendita di beni immobili era privo di effetti in quanto stipulato dal figlio degli attori, che tuttavia era privo di apposita procura scritta.
Esaminando tale questione, posta con il primo motivo di gravame, la Corte d’appello ha condiviso la statuizione del Tribunale in punto di intervenuta ratifica a mezzo della procura alle liti rilasciata dallo pseudo rappresentato al proprio difensore per far valere l’esecuzione del contratto.
In sostanza, tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello hanno escluso l’inefficacia del contratto concluso in difetto di poteri rappresentativi dal figlio dei promissari acquirenti, rilevando che costoro, con il rilasciare procura alle liti al proprio difensore per agire in giudizio contro la societa’ (OMISSIS), chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto stipulato in loro rappresentanza dal figlio ed invocando l’adempimento di detto contratto e delle scritture integrative, hanno ratificato l’operato del figlio, facendo venir meno il difetto di potere rappresentativo.
Cosi’ decidendo, il giudice del gravame si e’ attenuto al principio secondo cui quando la ratifica di un atto debba essere fatta per iscritto, tale atto puo’ essere costituito dalla citazione, notificata alla controparte e sottoscritta dalla parte o da chi per procura ad litem la rappresenti, con la quale si chieda l’esecuzione del contratto medesimo (Cass., Sez. II, 6 gennaio 1981, n. 61; Cass., Sez. II, 21 ottobre 1991, n. 11123; Cass., Sez. II, 13 gennaio 1997, n. 249).
D’altra parte, la dichiarazione di ratifica di manifestazione di volonta’, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma puo’ risultare anche per facta condudentia, ossia attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volonta’ del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato; cio’ vale anche per la dichiarazione di volonta’ da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto ad substantiam ove i facta concludentia dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio (Cass., Sez. II, 17 ottobre 2001, n. 12652).
Con il motivo di ricorso, la societa’ ricorrente introduce un tema nuovo, la nullita’ negoziale discendente dall’asserito abuso del diritto perpetrato dal figlio in danno dei genitori. Accantonati “i profili formali della vicenda” e spostata l’attenzione sulle “verifiche sostanziali poste a tutela dello stesso soggetto ratificante affetto da cecita’”, l’interrogativo che la (OMISSIS) pone riguarda, non piu’ il fatto se il genitore avesse ratificato l’acquisto posto in essere dal figlio, ma la necessita’ di “accertare la misura d’invasivita’ e di coercizione che il medesimo figlio abbia potuto avere nei confronti dello stesso genitore rappresentato”.
Nella prospettiva della societa’ ricorrente, la nullita’ del contratto discenderebbe dalla assenza del “controllo omologatorio” del giudice tutelare, al quale sarebbe spettato di verificare anche l’attitudine del figlio ad amministrare, provvedendo, in caso contrario, “a nominare idoneo amministratore di sostegno con capacita’ di procedere alla ratifica”, “nulla perche’ posta in essere in violazione-elusione della normativa sull’amministrazione di sostegno che, nel caso in esame, andava attivata”.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

Il motivo – con cui si chiede di dichiarare la nullita’ della ratifica da parte del genitore non vedente per effetto della “scorribanda comportamentale da parte del figlio-procuratore”, che porrebbe un problema di “sconfinamento causale” e di “meritevolezza ordinamentale” dell’operazione negoziale – e’ inammissibile, in quanto ha ad oggetto una questione nuova che, non essendo stata dedotta nel giudizio di merito, non e’ introducibile nel giudizio di legittimita’.
Invero, il principio della deducibilita’ e rilevabilita’, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullita’ del negozio giuridico (secondo la pronuncia n. 26242 del 12 dicembre 2014 delle Sezioni Unite di questa Corte) opera in sede di legittimita’ solo quando la nullita’ medesima derivi da elementi gia’ acquisiti in causa e risultanti dalla sentenza impugnata, mentre resta preclusa la possibilita’ di dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione una ragione di nullita’ che implichi nuove indagini di fatto, non consentite in detta sede (Cass., Sez. I, 7 luglio 2017, n. 16848).
Di qui l’impossibilita’ di dare ingresso alla censura veicolata con il motivo, giacche’ dal testo della sentenza impugnata non risultano accertate ne’ l’invasivita’ coercitiva del figlio ne’ la necessita’ per il genitore di ricorrere al “sottosistema normativo di protezione a base imperativa” dell’amministrazione di sostegno per ovviare ad una situazione di carenza di autonomia a causa di una condizione d’infermita’, l’una e l’altra presupponendo nuove indagini di fatto non compiute nei precedenti gradi di merito.
3. – Con il terzo motivo (articolo 360 c.p.c., n. 5; articoli 61, articolo 116 c.p.c.; mancata valutazione probatoria circa un fatto decisivo per il giudizio) ci si duole del mancato esame delle risultanze della c.t.u. con riguardo ai vizi riscontrati dall’ausiliare del giudice.
3.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Quanto alle contestazioni della c.t.u., la Corte d’appello le ha disattese con logico e motivato apprezzamento, rilevando che il consulente tecnico ha analizzato in modo puntuale gli immobili in questione descrivendo i singoli vizi riscontrati, la conformita’ o meno delle opere eseguite al capitolato e la completezza o meno delle opere extra capitolato, e determinando gli importi delle varie voci con una valutazione non personale ma aderente e corrispondente agli accertamenti compiuti e ai documenti contrattuali in atti.
In ordine, poi, alla contestazione circa il, denunciato in appello, vizio di extrapetizione, la Corte di Milano ha ritenuto infondata la censura, richiamando l’atto di citazione, dove si richiedeva, tra l’altro, la condanna al pagamento di “una somma non inferiore ad Euro 35.180,29 ovvero nella somma che sara’ ritenuta in corso di causa all’esito dell’espletanda consulenza tecnica”.

 

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

 

Con la censura la ricorrente si duole:
che non siano stati evidenziati i vizi in eccesso riscontrati dalla c.t.u. rispetto a quelli introdotti con la domanda sostenuta nella sua consulenza da controparte;
che la sentenza di appello sia stata motivata per relationem alla pronuncia di primo grado affetta dal medesimo vizio; che non si sia acceduto alla richiesta di una nuova perizia, essendo quelli svolti accertamenti caratterizzati dalla manifesta sproporzione;
– del mancato esame delle risultanze della c.t.u.
La doglianza articolata con il motivo e’ generica.
Per un verso, essa enuncia la violazione degli articoli 61 e 116 c.p.c., ma non indica le ragioni di diritto del denunciato errore, perche’ omette di esaminare il contenuto precettivo delle norme richiamate e di confrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata ritenute erronee.
Per l’altro verso, la censura di mancata valutazione probatoria circa un fatto decisivo del giudizio, costituito dalla c.t.u., appare disallineata rispetto al reale senso complessivo del motivo, indirizzato a denunciare: (a) l’utilizzazione della c.t.u. come base di una condanna alla restituzione (per i riscontrati vizi) in eccesso rispetto alla quantificazione contenuta nella domanda; (b) la “manifesta sproporzione” dei vizi accertati dal c.t.u. o la loro erronea quantificazione.
Non e’ quindi un omesso esame della c.t.u. a venire in rilievo, quasi che il giudice del merito si fosse allontanato immotivatamente dagli esiti dell’accertamento peritale; quanto, piuttosto, (la denuncia di un) immotivato e acritico adagiarsi del giudice sulle risultanze della consulenza.
Ma anche sotto questo profilo il motivo non sfugge al rilievo di inammissibilita’.
Da un lato, infatti, quanto ai vizi in eccesso, il motivo si limita ad una affermazione apodittica e non contiene alcuna comparazione specifica tra la stessa consulenza di parte attrice e il diverso computo risultante dalla c.t.u.
Dall’altro, il motivo contesta la manifesta sproporzione degli esiti peritali, ma non indica quali accertamenti eseguiti dal consulente sarebbero erronei e quali calcoli o quantificazioni inattendibili, ne’ le ragioni del supposto errore o della prospettata inattendibilita’.
Al riguardo, va ribadito che la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo nell’ambito dei vizi deducibili ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. (Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989).
In questo contesto, il motivo si risolve – come puntualmente colto dall’Ufficio del pubblico ministero – in una evidente censura alle valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale nell’esame della c.t.u., il che non puo’ trovare spazio nell’ambito del sindacato di legittimita’ affidato alla Corte di cassazione.
4. – Il ricorso e’ rigettato.
Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *