La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 agosto 2021| n. 22245.

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale in quanto le enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato. Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto.

Ordinanza|4 agosto 2021| n. 22245. La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Differenze retributive – Applicazione CCNL Turismo pubblici esercizi – Ripartizione onere probatorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25058-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), O (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 243/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/04/2017 R.G.N. 1125/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa

RILEVATO

CHE:
La Corte d’appello di Messina confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con cui era stata accolta la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), onde conseguire il pagamento di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti nel periodo 1/11/2002-31/12/2006 ed alle mansioni di pasticciere espletate.
A fondamento del decisum la. Corte distrettuale ribadiva la applicabilita’ al rapporto di lavoro oggetto di scrutinio, del c.c.n.l. settore Turismo pubblici esercizi, essendo stato acclarato che il (OMISSIS) svolgeva sia attivita’ di laboratorio che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attivita’ quest’ultima non compatibile con la definizione di impresa artigiana e la consequenziale disciplina contrattual-collettiva ritenuta applicabile dal datore di lavoro, la quale concerneva invece, esclusivamente le attivita’ d’impresa che avessero ad oggetto la produzione di beni, prestazioni o servizi.
Condivideva quindi, gli approdi ai quali era pervenuto il giudice di prima istanza in tema di accertamento di tempi e modi di erogazione della prestazione lavorativa, anche mediante la tecnica istruttoria adottata per ragioni di economia processuale, di utilizzazione di prove raccolte in diversi giudizi. Reputava, infine, privo di valenza abdicativa dei diritti azionati, l’atto di quietanza liberatoria sottoscritto dal lavoratore al momento di cessazione del rapporto.
Avverso tale decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS) interpongono ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.

 

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa

CONSIDERATO

CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, mancando di pronunciarsi sulla eccezione di nullita’ del ricorso sollevata da parte appellante con riferimento alla mancata produzione in giudizio dei contratti collettivi ai quali il ricorrente aveva ancorato le proprie pretese, invocandone l’applicazione, risultando versato in atti solo il c.c.n.l. dei dipendenti settore turismo del 1999.
2. Il motivo palesa profili di inammissibilita’.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – cosi’ come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attivita’ del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex articolo 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimita’ – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, cosi’, anche dell’atto di appello.
La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (vedi ex plurimis, Cass. 27/01/2006 n. 1755, Cass. 4/12/2014 n. 25714, Cass.16/3/2017 n. 6835).
3. Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

 

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa

Ci si duole che la Corte di merito non abbia disposto buon governo della ripartizione dell’onus probandi in relazione alla individuazione delle o’ disposizioni contrattual-collettive applicabili al rapporto di lavoro de quo. Si lamenta che sia stato ritenuto non assolto l’onere della prova in ordine alla natura artigiana dell’impresa esercitata dalla parte convenuta con inammissibile inversione dell’onere della prova e violazione del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c.
4. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Deve rammentarsi che, secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (vedi Cass. 5/9/2006, n. 19064; Cass. 17/6/2013 n. 15107; Cass. 21/2/2018 n. 4241).
Ed e’ questo quanto verificatosi nel caso di specie, non avendo il giudice del merito operato alcuna indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla controparte; esso ha invece ritenuto che alla stregua delle acquisizioni istruttorie fosse stata dimostrata la sussumibilita’ del rapporto di lavoro inter partes nella sfera applicativa della contrattazione collettiva Turismo Pubblici Esercizi.
Ne’ appare appropriato il richiamo di parte ricorrente alla violazione del principio di non contestazione, riferito alla circostanza che la natura artigiana della attivita’ d’impresa affermata dal datore di lavoro, non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione da parte del dipendente.

 

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa

Va infatti al riguardo considerato che il principio di non contestazione (il o’ quale produce l’effetto della relevatio ab onere probandi) opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie il cui accertamento – come nella specie – abbia carattere valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al “thema probandum”, la cui verificazione spetta al giudice (vedi Cass. n. 21460 del 2019, Cass. n. 21075 del 2016, Cass. n. 19181 del 2016).
5. Il terzo motivo concerne violazione degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., articolo 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha negato che la quietanza liberatoria versata in atti avesse valore di rinuncia all’esperimento di ogni ulteriore azione nascente dal rapporto di lavoro intercorso fra le parti.
6. Il motivo e’ privo di fondamento.
Nella specie la Corte territoriale, in adesione a quanto gia’ ritenuto dal Tribunale, ha plausibilmente escluso che il lavoratore, con la sottoscrizione dell’atto del 31/1/2007, avesse inteso rinunciare ad esperire ogni altra azione in ordine a pretese nascenti dal rapporto, ritenendo che il documento non rivestisse valenza diversa rispetto ad una mera dichiarazione di scienza.
Tanto in sintonia con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale (tra le altre v. Cass. n. 2146 del 2011; Cass. n. 729 del 2003) in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per se’ sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volonta’ dispositiva dell’interessato (Cass. n. 11536 del 2006; Cass. n. 10537 del 2004).
Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto (vedi, per tutte, Cass. n. 9120 del 2015, Cass. n. 18094 del 2015); ipotesi questa, non riscontrata dal Collegio del merito nella fattispecie.
Ed al riguardo e’ bene rammentare – sulla premessa che l’interpretazione. di un atto negoziale e’ riservata alla competenza del giudice del merito (vedi ex aliis, Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) – e puo’ essere inficiata mediante la denuncia della violazione di regole di ermeneutica sotto il profilo del vizio di motivazione, che esigono una specifica indicazione del modo attraverso il quale si e’ realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorieta’ del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003).
Orbene, nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui e’ pervenuta la o’ Corte distrettuale, non risulta denunciata alcuna violazione delle regole legali dell’interpretazione ne’ sono stata, evidenziate da parte ricorrente obiettive carenze o contraddittorieta’ del ragionamento svolto dal giudice di merito, essendosi i ricorrenti, nella sostanza, limitati a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile piu’ favorevole, ritenendo che l’atto sottoscritto dal lavoratore esprimerebbe una consapevole volonta’ abdicativa dei diritti poi rivendicati in giudizio. Ma per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, bensi’ una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (vedi Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).
7. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 113, 116 c.p.c. articoli 2697 e 2108 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si stigmatizza la statuizione attinente alla acquisizione probatoria di dichiarazioni testimoniali, tratte da diversi giudizi.
Ci si duole in particolare della non rigorosita’ delle prove acquisite in tema di lavoro straordinario e della inattendibilita’ delle testimonianze cd. reciproche rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore del (OMISSIS), il quale aveva a propria volta reso testimonianza in favore loro.
8. La censura e’ priva di fondamento.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, il giudice di merito puo’ utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e puo’ quindi trarre da esso elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva (cfr. Cass. n. 11426/2006).
Deve, pertanto, ritenersi del tutto congruo ex se il procedimento di acquisizione di prove raccolte in diversi giudizi posto in essere dai giudici del gravame.
Non puo’ poi, sottacersi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi – che non puo’ essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne “ex ante” la capacita’ a testimoniare (cfr. Cass. n. 19215 del 2015) – come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attivita’ selettiva si estende all’effettiva idoneita’ del teste a riferire la verita’, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (vedi Cass. n. 16467, del 2017, Cass. n. 16056 del 2016).
Le critiche formulate sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradatiti in realta’ verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui e’ originata l’azione come definiti alla stregua della espletata istruttoria, tralignando dal modello legale di denuncia di un vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ma siffatte critiche non possono trovare ingresso, a maggior ragione nel regime di sindacato minimale ex articolo 360 c. 1 n. 5 c.p.c. novellato (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 9558 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 33679 del 2018).
Nella specie, come fatto cenno nello storico di lite, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, gli approdi ai quali era pervenuto il giudice di prima istanza secondo cui le ampie acquisizioni istruttorie avevano consentito di acclarare con chiarezza tempi e modi di erogazione della prestazione lavorativa da parte del (OMISSIS) nel corso del rapporto, che rendevano ragione degli importi liquidati dal primo giudice in relazione al diritto azionato.
Conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso e’ respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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