Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19626.
La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorchè si trattasse semplicemente di far constare l’erroneità dell’indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio).
Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19626
Data udienza 22 luglio 2020
Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale e umanitaria – Diniego – Ricorso davanti al Tribunale – Notifica – Data sbagliata – Revocazione – Relata di notificazione – Erroneità – Mero errore materiale – Esclusa la proposizione della querela di falso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14321-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 56/2019 del TRIBUNAIE di ANCONA, depositato il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 2 marzo 2019 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il suo ricorso per revocazione, spiegato ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 3, avverso decreto del 4 dicembre 2018 dichiarativo dell’inammissibilita’ della sua impugnazione del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la proposta revocazione non mirava ad infirmare l’efficacia probatoria della relata di notificazione del provvedimento della Commissione territoriale reiettivo della domanda di protezione internazionale o umanitaria, ma soltanto a far valere un mero errore materiale di essa, conclamato in base al documento posto a fondamento dell’impugnazione per revocazione.
Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’articolo 116 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di valutare la detta relata di notificazione secondo il suo prudente apprezzamento.
RITENUTO CHE:
I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono manifestamente fondati nel senso che segue.
Questi i fatti rilevanti:
-) (OMISSIS) ha rivolto alla competente Commissione territoriale domanda di protezione internazionale o umanitaria;
-) la Commissione ha disatteso la domanda;
-) il richiedente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale;
-) quest’ultimo ha dichiarato inammissibile il ricorso perche’ tardivo, in riferimento alla notificazione del menzionato provvedimento della Commissione territoriale, risultante effettuato il 6 gennaio 2018;
-) (OMISSIS) ha acquisito una dichiarazione della Questura di Ancona dalla quale risultava che la data del 6 gennaio 2018 era stata apposta erroneamente giacche’ era “stato sbagliato il mese”, trattandosi cioe’ di notificazione effettivamente effettuata non il 6 gennaio 2018, bensi’ il 6 febbraio successivo;
-) sulla base di tale documento egli ha proposto ricorso per revocazione;
-) il Tribunale ha rigettato l’impugnazione per revocazione ritenendo che contro la relata di notificazione occorresse proporre querela di falso.
La decisione del Tribunale e’ errata pero’ in diritto, giacche’ non si trattava nella specie di aggredire l’efficacia probatoria fidefacente della relata di notificazione, con conseguente necessita’ della querela di falso, bensi’ semplicemente di far constare l’erroneita’ della relata medesima, dovuta ad una svista, e cioe’ ad un mero errore materiale di scritturazione.
Cio’ con conseguente applicazione del principio secondo cui: “La querela di falso non puo’ essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneita’ a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicche’, ove siffatte finalita’ non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua e efficacia probatoria, ne’ debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ne’ si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non e’ ammissibile” (Cass. 25 novembre 1982, n. 6375; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).
Ora, nel caso in esame dallo stesso documento emerge palesemente la sua erroneita’, attesa l’indicazione di effettuazione della notificazione in un giorno festivo, erroneita’ poi confermata dalla dichiarazione rilasciata dalla Questura, da cui risulta per l’appunto che la notificazione e’ stata effettuata il 6 febbraio e non il 6 gennaio, data scritta per mero errore.
Il decreto e’ cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che si atterra’ a quanto indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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