Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18792.
La massima estrapolata:
Nel contratto di appalto, la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l’appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso
Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18792
Data udienza 3 luglio 2020
Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Committente – Nozione – Incarico ad un appaltatore per il compimento di opere a favore di un terzo – Ammissibilità – Adempimento delle prestazioni reciproche – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11888-2019 proposto da:
IMPRESA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 364/2018 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 01/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), titolare dell’omonima impresa individuale, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 1 ottobre 2018, n. 64/2018, resa dal Tribunale di Patti.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..
Il Tribunale di Patti, accogliendo l’appello formulato dalla (OMISSIS) s.r.l., contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di S. Angelo di Brolo il 13 dicembre 2013, ha accolto l’opposizione avanzata dalla societa’ contro il decreto ingiuntivo del 30 giugno 20010, relativo al corrispettivo dei lavori di installazione di un impianto elettrico presso un cantiere appartenente alla (OMISSIS) s.r.l. Il Tribunale ha rilevato come l’appellante (OMISSIS) s.r.l., pur non avendo contestato l’esecuzione delle opere, aveva tuttavia dedotto di aver dato incarico per l’esecuzione delle opere all’impresa (OMISSIS), e non a (OMISSIS). Di un incarico conferito dalla (OMISSIS) s.r.l. al (OMISSIS) non avevano, invero, narrato i testi (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre, ad avviso del Tribunale, quanto ai due testimoni che avevano riferito, al contrario, circa il rapporto intercorso direttamente tra la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), il teste (OMISSIS) doveva ritenersi incapace ex articolo 246 c.p.c., in quanto interessato alla lite, ed il teste (OMISSIS), fratello dell’opposto (OMISSIS), aveva reso dichiarazioni insufficienti a superare le contrarie risultanze probatorie, ed in particolare la lettera di contestazione della fattura 23 gennaio 2009.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce l’omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione ex articolo 348 bis c.p.c. inerente alla ragionevole possibilita’ di accoglimento dell’appello.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 246 c.p.c. e l’omessa o erronea valutazione circa l’incapacita’ a testimoniare di (OMISSIS).
Il terzo motivo di ricorso allega l’omessa o erronea valutazione delle deposizioni testimoniali di (OMISSIS) e (OMISSIS). Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, circa la valutazione delle prove testimoniali.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
I quattro motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, rivelano diffusi profili di inammissibilita’ e risultano comunque infondati.
E’ evidentemente inammissibile la censura di “omessa pronuncia” riferita, innanzitutto, al mancato esame di un’eccezione di rito, e ancor piu’, come nella specie, con riguardo all’allegazione di inammissibilita’ dell’appello a norma dell’articolo 348 bis c.p.c. (in quanto, si assume, lo stesso non aveva una ragionevole probabilita’ di essere accolto), avendo il Tribunale di Patti provveduto ad uno scrutinio del tutto opposto sulla fondatezza dell’impugnazione, tant’e’ che ha accolto il gravame.
L’accertamento dell’interesse nella causa, che rende la persona incapace a deporre come testimone, ai sensi dell’articolo 246 c.p.c., e’ poi riservato al giudice di merito, il cui giudizio di fatto e’ insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. Sez. 2, 18/03/1989, n. 1369). Il Tribunale ha valutato l’incapacita’ a testimoniare di (OMISSIS), in quanto indicato dalla (OMISSIS) s.r.l. come l’effettivo incaricato dell’esecuzione delle opere il cui corrispettivo e’ oggetto di lite. E l’interesse a partecipare al giudizio, previsto come causa d’incapacita’ a testimoniare dall’articolo 246 c.p.c., si identifica correttamente con l’interesse a proporre la domanda e a contraddirvi contemplato dall’articolo 100 dello stesso codice, sicche’ deve ritenersi colpito da detta incapacita’ chiunque si presenti legittimato all’intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria, tra intervento volontario e intervento su istanza di parte. In particolare, e’ incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere convenuto, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere dall’attore, nonche’ il soggetto da cui le parti potrebbero, o avrebbero potuto, pretendere di essere garantito (Cass. Sez. L, 23/10/2002, n. 14963).
Non sussiste nullita’ della sentenza del Tribunale di Patti, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto essa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
Sono inammissibili le doglianze del ricorrente che censurano la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d’Appello sulla base dell’apprezzamento delle emergenze istruttorie, ricostruzione che e’ sindacabile soltanto nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lo stesso parametro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla unicamente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale ultimo attributo deve, nella specie, comunque negarsi, perche’ e’ da intendere in tal senso decisivo solo un fatto che, se esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia, laddove l’omesso esame di elementi istruttori non si risolve nella corretta prospettazione di un vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove i fatti storici (nella specie, le modalita’ di conclusione del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di installazione dell’impianto elettrico presso il cantiere della (OMISSIS) s.r.l.) siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, che ha fatto riferimento essenzialmente alla lettera di contestazione della fattura 23 gennaio 2009. La valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attivita’ selettiva si estende all’effettiva idoneita’ del teste a riferire la verita’, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467). Anche la dedotta violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ priva di consistenza, in quanto tale norma sancisce, piuttosto, il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, mentre le critiche rivolte dal ricorrente consistono, in realta’, nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta dovuta alla inesatta valutazione del materiale istruttorio, operazione che, come detto, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed e’ sottratta al sindacato di legittimita’, se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il Tribunale di Patti ha, comunque, deciso la questione di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte, atteso che la stipulazione di un contratto d’appalto privato certamente non richiede la forma scritta ne’ ad substantiam, ne’ ad probationem, potendo lo stesso percio’ essere concluso anche per facta concludentia, sicche’, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresi’ le prove testimoniali o le presunzioni; tuttavia, l’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Cio’ (OMISSIS) avrebbe dovuto fare dimostrando di aver ricevuto direttamente dalla (OMISSIS) s.r.l. l’incarico per il compimento delle opere di installazione dell’impianto elettrico azionate in questo giudizio. La titolarita’ della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, percio’ tenuto al pagamento del corrispettivo, e’, invero, un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall’appaltatore ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Non e’ risultato accertato, da parte del Tribunale, che le opere per cui e’ causa furono commissionate dalla (OMISSIS) s.r.l. al (OMISSIS), il che esclude la configurabilita’ di un’obbligazione diretta e personale della societa’ per il pagamento del corrispettivo in favore del ricorrente per i lavori in questione. Nel contratto di appalto, la qualita’ di committente puo’, del resto, anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque puo’, per le piu’ svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinche’ questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l’appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. Sez. 2, 22/06/2017, n. 15508).
Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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