La qualifica di pertinenza urbanistica

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 323.

La massima estrapolata:

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 319

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2013, proposto da
Ma. Di Pi., Lu. Di Pi., rappresentati e difesi dagli avvocati Fr. Li., Ro. Ca., Ro. Ta., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Li. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. St., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ci. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Terza n. 01293/2012, resa tra le parti, concernente diniego concessione in sanatoria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ro. Ca. e Pa. St.;

Rilevato in fatto

che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 1293\2012 con cui il Tar Toscana ha respinto i ricorso proposti dall’odierna appellante avverso i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e diniego di condono;
– tali opere risultavano consistenti nella realizzazione, al piano seminterrato di una cantina in c.a. ed al piano terreno rialzato di alcuni locali di sgombero, delle dimensioni, rispettivamente, di mt. 7,50 x 4,50 e di mt. 7,40 x 4,40, più un ballatoio di mt. 1,40 x 3,90;
– con il presente appello l’originario ricorrente contestava le argomentazioni del Tar deducendo la carenza di motivazione e di istruttoria, la mancata qualificazione in termini di pertinenza;
– il Comune odierno appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
– alla pubblica udienza del 6\12\2018 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto

che:
– l’appello è prima facie infondato;
– se in linea di fatto appare pacifica (sulla scorta della documentazione anche fotografica versata in atti) la consistenza delle opere in contestazione ed il relativo carattere abusivo, in linea di diritto i vizi di appello dedotti si scontrano con la giurisprudenza già espressa anche dalla sezione;
– dall’analisi della documentazione prodotta, nel caso in esame non sussiste alcun difetto di istruttoria o di motivazione rilevante ai fini predetti in quanto gli atti istruttori, confluiti nel provvedimento conclusivo, contengono una chiara ricostruzione dell’abuso realizzato nonché una evidente qualificazione dell’intervento;
– parimenti sussistente appare una adeguata motivazione, così come posta a fondamento della reputata insanabilità dell’opera, avente specifico riferimento alla consistenza ed alle caratteristiche dell’opera ed al contesto interessato dagli abusi;
– tale motivazione risulta tutt’altro che carente o di mero stile, avendo ad oggetto specifico i caratteri dell’abuso e dell’area coinvolta;
– sul punto le considerazioni svolte dalla sentenza appellata appaiono tanto chiare quanto condivisibili, sia in relazione all’abuso in sé, sia rispetto alla più o meno rilevante visibilità ;
– sotto il primo versante, il parere contrario formulato dalla commissione edilizia integrata e fatto proprio dal Comune evidenzia l’avvenuto accertamento della esistenza di un impatto negativo, per di più notevole (“deturpamento dell’ambiente”) sull’ambiente protetto del manufatto in questione, previa adeguata descrizione del contesto coinvolto e dei relativi caratteri lesi;
– infatti, dopo aver precisato che la fascia collinare in questione, per la varietà degli aspetti orografici, la diversità di colture agricolo-forestali, il tessuto viario che rende possibile godere della vista dei singoli e numerosi monumenti di antica costruzione, come la chiesa di S. Ma. a Ga. e la Vi. delle Se., nonché del fiume Ar., che cinge verso nord la zona, così si è pronunciata la p.a.: “esprime parere negativo in quanto il manufatto compromette i valori e gli aspetti paesaggistici che hanno portato all’imposizione del vincolo per le seguenti motivazioni: i materiali utilizzati (pannelli prefabbricati, infissi in alluminio etc.) e l’inserimento nel contesto paesaggistico determinano un deturpamento dell’ambiente sotto il profilo paesaggistico del tutto inammissibile”;
– sul secondo versante, se in linea generale l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto (e ciò risulta avvenuto sulla scorta delle considerazioni appena richiamate), in linea di dettaglio non può assumere rilievo la circostanza per cui l’opera non sia visibile dalla pubblica via, atteso che il paesaggio è tutelato ex sé, in quanto tale, a prescindere dai soggetti che nella specie possano in concreto fruirne (né è ragionevole ipotizzare che della tutela del paesaggio non possano avvalersene i soggetti – diversi dai richiedenti l’autorizzazione – residenti nel medesimo contesto privato);
– in termini generali va ribadito che, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr. Consiglio di Stato, sez.VI 19 settembre 2018 n. 5466, sez. IV, 5 agosto 2013, n. 4079, e 12 febbraio 1997, n. 102).
– al riguardo, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi;
– questo vale dunque per i volumi non considerati normalmente rilevanti per l’attività edilizia, perciò anche la realizzazione di volumi seminterrati, della rampa di accesso e del correlativo muro di contenimento laterale, come la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di aerazione dei sottostanti locali, possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 02 settembre 2013 n. 4348).
– ciò non può che valere a maggior ragione nel caso di specie, a fronte di una pluralità di nuovi volumi;
– a quest’ultimo proposito, parimenti infondati appaiono i restanti rilievi concernenti la natura pertinenziale del manufatto;
– considerato che, in linea generale, ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio a un bene principale, non siano tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e in quanto occupanti aree e volumi diversi dal bene principale
– rilevato che, secondo la giurisprudenza anche della sezione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 17/05/2017, n. 2348 16 febbraio 2017 n. 694) la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica;
– atteso che nell’ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un “manufatto edilizio” e, a tali fini, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma;
– rilevato che nel caso di specie è emersa e dimostrata la realizzazione in assenza di qualsiasi titolo di volumi autonomi, di elevata consistenza, pacificamente risultanti anche dalla documentazione fotografica versata in atti;
– considerato che, inoltre tale intervento, pacificamente realizzato abusivamente in zona vincolata, è stato correttamente valutato in termini unitari (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV 5 luglio 2017 n. 3281);
– rilevato che, pertanto, appare corretta la qualificazione posta a fondamento della sentenza, con conseguente applicabilità della sanzione demolitoria in contestazione;
– le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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