La prova della posizione di amministratore di fatto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 novembre 2020| n. 31823.

In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo” – priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata come “cartiera” in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto ad evadere il versamento dell’IVA – si traduce in quella del ruolo di ideatore ed organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente solo formalmente operante.

Sentenza|12 novembre 2020| n. 31823

Data udienza 6 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Associazione a delinquere – Evasione fiscale – Compravendita di autovetture – Interposizione fittizia – Induzione in errore di pubblici ufficiali – Bancarotta fraudolenta – Pene accessorie ex art. 216 l.fall. – Durata fissa – Corte cost. sent. n. 222/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DI LEO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi e l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria per le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS).
uditi i difensori:
L’Avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS)) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’Avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS) e (OMISSIS)) riportandosi ai motivi di ricorso depositati ne chiede l’accoglimento.
L’Avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS)) si riporta ai motivi chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del locale Tribunale, per quanto qui di interesse, dichiarava estinti per prescrizione tutti i reati ascritti a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ad eccezione dei reati contestati al capo N a (OMISSIS) ed ai capi A e P a (OMISSIS), rideterminando cosi’ le pene ai medesimi inflitte per tali imputazioni.
Venivano anche confermate le statuizioni civili poste, dal primo giudice, a carico di tutti gli indicati imputati.
Il processo si era celebrato per una numerosa serie di imputazioni riguardanti, innanzitutto, la partecipazione dei prevenuti ad una associazione a delinquere (contestata al capo A), costituita ed organizzata dal (OMISSIS), volta ad evadere il versamento dell’IVA conseguente alla compravendita di autovetture di particolare pregio provenienti da Paesi UE, e soprattutto dalla Germania, interponendo fittiziamente prima la srl Liguria Motori e poi la ditta individuale Gierre di (OMISSIS) (entrambe dichiarate poi fallite), che si accollavano il pagamento dell’imposta, che rilasciavano quietanze di pagamento della medesima, risultate poi false, cosi’ inducendo in errore sia i funzionari pubblici deputati a decidere sulla immatricolazione dei veicoli, sia gli istituti bancari che concedevano i finanziamenti, compiendo inoltre altre attivita’ strumentali alla realizzazione del fine associativo.
La predetta associazione era rimasta attiva in Osimo e Loreto negli anni dal 2004 al 2007.
Seguiva la contestazione dei numerosi reati fine, di truffa aggravata, di inosservanza della normativa fiscale e societaria, di falso e di bancarotta fraudolenta.
In particolare, ai capi N e P, per cui risultano condannati rispettivamente (OMISSIS) e (OMISSIS) (ritenuto responsabile anche del delitto associativo di cui al capo A, per il medesimo, in considerazione del ruolo di vertice, non prescritto), erano ascritte:
– al primo, la bancarotta fraudolenta documentale realizzata sottraendo i libri e le scritture contabili della ditta individuale Gierre (dichiarata fallita il 12 giungo 2008) allo scopo di recare pregiudizio ai creditori;
– al secondo, la medesima condotta di bancarotta fraudolenta documentale consumata ai danni della srl (OMISSIS) (la cui sentenza di fallimento era stata depositata il (OMISSIS)), dal 2004 al 2006, quale socio ed amministratore occulto della stessa.
2. Propongono ricorso tutti i menzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.
2.1. L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), articola tre motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione, da parte del Tribunale, del termine a difesa previsto dall’articolo 108 del codice di rito richiesto dall’imputato all’udienza del 20 febbraio 2013, avendo, il nuovo difensore di fiducia, ricevuto l’incarico il giorno prima e non avendo rilievo quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che non vi fosse contezza della, eventualmente, diversa data in cui lo stesso era venuto a conoscenza della rinuncia al mandato dei suoi precedenti difensori.
L’eccezione, poi, non era stata intempestivamente formulata, come aveva affermato la Corte di merito, perche’, costituendo la stessa un motivo di nullita’ a regime intermedio, era stata avanzata alla successiva udienza del 10 aprile 2013, quando il Tribunale l’aveva. Pero’, nuovamente rigettata perche’ se dalla produzione difensiva era emerso che le data di deposito in cancelleria delle dichiarazioni di rinuncia al mandato dei precedenti difensori erano prossime alla precedente udienza (del 14 e del 19 febbraio) ma emergeva da tale produzione quale fosse stato il momento in cui le stesse erano state comunicate non all’ufficio ma all’imputato.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilita’ delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) (sentito in applicazione dell’articolo 507 c.p.p.) in quanto non escusso ai sensi dell’articolo 63 c.p.p., comma 2, emergendo, nel corso delle indagini, a suo carico circostanze di fatto che ne avrebbero dovuto determina l’iscrizione nel registro degli indagati.
Si era infatti sottolineato come egli, anche dopo la sua formale uscita dalla srl (OMISSIS), fosse a piena conoscenza della operativita’, illecita, della stessa e come cio’ deponesse per la sua compartecipazione ai fatti ascritti al ricorrente.
Si sarebbe dovuto inoltre considerare che il teste aveva ricoperto la carica di amministratore unico della fallita fino al 6 luglio 2004.
2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ del ricorrente per il delitto contestatogli al capo P, sul presupposto che il medesimo fosse il socio e l’amministratore occulto della fallita.
Non si erano infatti individuate le condotte, necessariamente significative e continuative, poste in essere dall’imputato nella gestione della societa’.
I testi avevano, invece, riferito che il ricorrente era sempre meno presente nei locali della societa’. E che altri soggetti erano presenti ed operavano per la stessa. Il ricorrente poi era impegnato nella conduzione di altre realta’ economiche.
Non era sufficiente il fatto che avesse rilasciato delle garanzie bancarie a favore della fallita. Era rimasto cosi’ estraneo a tutti i compiti gestori della societa’.
2.2. L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del medesimo per il fatto ascrittogli al capo N.
Il presupposto della bancarotta fraudolenta documentale era stato contraddetto dal ritrovamento dell’intero compendio contabile custodito presso l’abitazione di tale (OMISSIS).
La prova del fatto che (OMISSIS) prelevasse immediatamente, dalla banca, le somme incassate dalla ditta individuale Gierre era fondata solo su apporti testimoniali inutilizzabili perche’ le relative s.i.t. erano state acquisite senza il consenso della difesa e senza che sussistessero i presupposti di legge circa l’irripetibilita’ della prova.
E tali dichiarazioni non erano state poi verificate dalla Guardia di finanza. Altrettanto immotivato era il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. L’Avv. (OMISSIS) con distinti ricorsi, per (OMISSIS) e per (OMISSIS), articola tre analoghi motivi di ricorso.
2.3.1. Con il primo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione laddove la Corte, nel prosciogliere i ricorrenti per l’estinzione dei delitti contestatigli, si era limitata ad affermare l’insussistenza delle ipotesi previste dall’articolo 129 c.p.p., mentre, in considerazione della presenza di statuizioni civili, che aveva confermato, avrebbe dovuto esaminare funditus il merito del processo ed i relativi motivi di appello.
La motivazione era poi contraddittoria perche’, nel valutare la sussistenza degli elementi del delitto associativo contestato al capo A, ne aveva trattato in modo del tutto generico (neppure correttamente indicando il nome dell’operante che aveva riferito gli elementi d’accusa a carico dei due ricorrenti).
2.3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle confermate statuizioni civili.
La Corte non aveva valutato se dal delitto associativo fossero derivati danni effettivi alle parti civili, ne’ se gli stessi potevano essere stati cagionati dalle condotte di bancarotta, che erano state peraltro distinte dall’ipotesi associativa.
Delitti da cui comunque i ricorrenti erano rimasti estranei.
2.3.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato esame del punto di appello relativo alla concessione della provvisionale, perche’ ritenuto non devoluto, nonostante il fatto che dal gravame lo stesso fosse ben individuabile.
2.4. L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), deduce, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge consistita nell’essersi, la Corte di merito, limitata a constatare l’estinzione per prescrizione del reato senza valutare la dedotta nullita’ della sentenza di prime cure per l’intervenuta violazione del contraddittorio in quanto l’accusa originaria mossa al ricorrente era quella di avere partecipato all’associazione in veste di beneficiario delle vendite delle autovettura mente la condanna era avvenuta evidenziando circostanze di fatto che ne avevano al piu’ evidenziato la complicita’ nella presupposta attivita’ di importazione delle stesse e nell’evasione dell’imposta dovuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi promossi nell’interesse dei prevenuti sono tutti inammissibili ma, quanto alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), la sentenza va annullata d’ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimita’ del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, u.c., nella parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziche’: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”.
Sul punto il giudice del rinvio applichera’ il principio di diritto formulato sul punto dalla recente pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci: “Le pene accessorie previste dall’articolo 216 L. Fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p.”.
2. I motivi del ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) sono inammissibili per le seguenti ragioni.
2.1. Il primo motivo, sulla nullita’ della sentenza di prime cure (e conseguentemente della sentenza impugnata), non tiene adeguato conto delle pronunce di questa Corte che hanno ricordato come la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’articolo 108 c.p.p. determina una nullita’ generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 182 c.p.p., comma 2, e, quindi, al piu’ tardi, immediatamente dopo il provvedimento reiettivo della richiesta (Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv. 246777, orientamento da ultimo confermato da Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823).
La difesa aveva, invece, eccepito l’assunta nullita’ non immediatamente dopo l’ordinanza di reiezione del richiesto termine ma all’udienza successiva (intervenuta peraltro a distanza di ben cinquanta giorni, tali da consentire al nuovo patrono ogni eventuale integrazione o modifica della linea difensiva) cosi’ che la stessa risultava essere intempestiva.
Peraltro, l’eccezione sollevata e’, nel ricorso, anche genericamente formulata posto che non affronta l’argomentazione spesa sul punto dalla Corte di merito, la mancata individuazione del momento in cui l’imputato era stato posto a conoscenza della rinuncia al mandato dei suoi precedenti difensori (avendo attestato soltanto il momento in cui tale rinuncia era stata comunicata al Tribunale), cosi’ da poter valutare la tempestivita’ della nuova nomina.
2.2 Il secondo motivo, sulla ritenuta utilizzabilita’ della deposizione del teste (OMISSIS), e’ inammissibile, innanzitutto perche’ nel ricorso non si procede alla necessaria “prova di resistenza” dimostrando l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle indicate dichiarazioni sul complessivo compendio probatorio (si veda ex plurimis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218).
Dimostrazione che non puo’ trovare eccezione neppure nel caso di prova introdotta dal giudice dai sensi dell’articolo 507 c.p.p., come pretende la difesa, perche’, in tale evenienza, il decidente formula una mera prognosi di decisivita’ della fonte di cui ordina l’acquisizione, decisivita’ che, ai fini della ricordata prova di resistenza, deve poi trovare conferma nell’effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa.
Nel ricorso poi non si affronta l’argomento speso sul punto dalla Corte di merito, il fatto che non fosse stata individuata alcuna concreta condotta tenuta dal testimone da cui potersi dedurre la sua compartecipazione alle condotte illecite descritte nelle imputazioni.
Genericita’, peraltro, che si e’ ripetuta anche nella stesura del motivo di ricorso.
Ne’ la difesa ha confutato l’ulteriore precisazione della Corte distrettuale che ha ricordato come, comunque, il teste sia stato nuovamente escusso in dibattimento e come pertanto l’eccezione formulata potesse riguardare le sue sole dichiarazioni rilasciate in sede di indagini preliminari che potevano, pero’, essere utilizzate solo per valutarne l’attendibilita’, senza costituire prova dell’addebito mosso al ricorrente.
2.3. Il terzo motivo del ricorso (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ versato in fatto e perche’ non tiene cosi’ conto dei limiti del sindacato di legittimita’ che non puo’ consistere nella riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La Corte di appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, ha osservato come la srl (OMISSIS) fosse stata utilizzata come strumento della complessiva operazione truffaldina, adibita al ruolo di “cartiera”, e quindi di fatto asservita alle disposizioni impartite dal ricorrente (OMISSIS) che della ricordata associazione a delinquere era il costitutore ed organizzatore.
E, sul punto, si ricorda l’approdo di questa Corte che ha precisato come, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una societa’ “schermo” – priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fiscalmente fraudolento – si traduce in quella del ruolo di “dominus” ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, anche considerando il fatto che non e’ ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente esistente quasi solo sul piano formale (Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821).
2.4. Da ultimo deve annotarsi come non sia decorso il termine di prescrizione del delitto associativo sia considerando l’inammissibilita’ dei motivi di ricorso sul punto, sia tenendo conto dei periodi di sospensione del medesimo nei precedenti gradi di merito, pari a complessivi giorni duecentotrentasei (a tacere dell’ulteriore sospensione dovuta all’astensione dei difensori davanti a questa Corte all’udienza del 24 ottobre 2019).
3. Il motivo dedotto nell’interesse di (OMISSIS), sulla ritenuta responsabilita’ per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e’ anch’esso inammissibile sia perche’ versato in fatto sia perche’ difetta di specificita’, non affrontando le argomentazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata.
Si sostiene, infatti, che la documentazione contabile sarebbe stata rinvenuta presso un altro soggetto, dimenticando pero’ la consegna delle medesime costituiva un onere di legge incombente sul prevenuto e che questi non aveva, appunto, assolto, dovendo pertanto rispondere proprio dell’occultamento di tale documentazione, individuata presso un soggetto non legittimato a conservarla.
Si discute poi sulla concludenza del compendio probatorio relativo agli assunti prelievi, da parte del ricorrente, di denaro contante dai conti della fallita quando, invece, gli si contesta, ora, la sola bancarotta documentale (essendo stato assolto, gia’ in prime cure, dalla diversa accusa di bancarotta patrimoniale).
Ben motivato era, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia per la ritenuta adeguatezza della pena sia per le precedenti condanne patite, anche per analoghi fatti.
4. Gli analoghi motivi dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili per le seguenti ragioni.
4.1. Il primo ed il secondo motivo, sulla valutazione del compendio probatorio in ordine al delitto dichiarato prescritto, sono manifestamente infondati posto che la Corte territoriale non si era affatto limitata a valutare l’insussistenza dell’evidente prova d’innocenza dei ricorrenti, a sensi dell’articolo 129 codice di rito, ma, alle pagine 50 e seguenti della sentenza impugnata, aveva positivamente vagliato il quadro probatorio formatosi sulla ritenuta colpevolezza di (OMISSIS) e (OMISSIS) (e dei loro coimputati) in ordine al delitto associativo (l’unico titolo di reato dal quale erano discese le statuizioni civili a loro carico), osservando, con motivazione priva di manifesti vizi logici, come costoro si fossero attivamente inseriti nel gruppo organizzato dal (OMISSIS), svolgendo l’indispensabile compito di individuazione della autovetture da acquistare sui mercati esteri.
Autovetture che erano state poi rivendute sul mercato interno a prezzi concorrenziali posto che l’imposta da versare veniva concentrata sulle societa’ di comodo destinate a non assolverla ed alla conseguente insolvenza.
Era poi evidente, per passare al secondo motivo di ricorso, che un siffatto sistema avesse danneggiato i creditori delle societa’ fallite, che si erano costituite parti civili ed a favore delle quali erano state poste le relative statuizioni.
4.2. Il terzo motivo, sulla provvisionale, e’ inammissibile avendo questa Corte costantemente affermato che non e’ impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (da ultimo: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
5. Il motivo di ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), sulla omessa motivazione della Corte territoriale in ordine al denunciato difetto di correlazione fra l’accusa e la sentenza, non tiene conto dell’inammissibilita’ del relativo motivo di appello derivante dalla constatazione che, nello stesso manifesto d’accusa, il prevenuto non era stato individuato solo come “beneficiario” dell’attivita’ criminosa, quale acquirente delle vetture importate, ma anche come “complice” della stessa e quindi come compartecipe dell’attivita’ di importazione, secondo lo schema sopra descritto, del (OMISSIS) e degli altri coimputati cosi’ da far assumere probante rilievo, per la declaratoria di responsabilita’ per il reato associativo, proprio alle circostanze di fatto evidenziate dal Tribunale in ordine alla sua diretta compartecipazione all’attivita’ illecita del (OMISSIS).
6. All’inammissibilita’ dei ricorsi dei due (OMISSIS) e del (OMISSIS) segue la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Condanna non consentita per (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’annullamento, ancorche’ d’ufficio, della sentenza impugnata in relazione alla durata delle pene accessorie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sulle pene accessorie fallimentari per (OMISSIS) e (OMISSIS) e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi degli stessi imputati.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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