La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie

Consiglio di Stato, Sentenza|21 aprile 2021| n. 3214.

La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie, è posta sul privato e non sull’amministrazione, atteso che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territori.

Sentenza|21 aprile 2021| n. 3214

Data udienza 4 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi – Ordine di demolizione – Prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie – Onere gravante sul privato – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9743 del 2014, proposto da
Ro. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Da. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Ga. Gu. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 03902/2013, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Giovanni Orsini.
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata il Tar per la Campania ha respinto il ricorso del signor Carannante per l’annullamento del provvedimento n. 24145 del 24 settembre 2008 con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (omissis) ha respinto l’istanza di condono edilizio e ordinato la demolizione di opere realizzate abusivamente consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare per civile abitazione avente una superficie di mq. 77 e un volume di mc. 240 in assenza di titolo abilitativo edilizio e all’interno di un immobile soggetto a vincoli ambientali e paesistici.
Il provvedimento impugnato è motivato sulla violazione delle norme urbanistico-ambientali di cui al PTP dei (omissis) – RUA – recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico ambientale (articolo 13 delle norme di attuazione) approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1999, nonché sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale (decreto ministeriale 15 dicembre 1995).
Il Tar ha ritenuto infondati i motivi proposti concernenti l’incompetenza dell’ufficio tecnico ad adottare il provvedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata e la violazione degli articoli 3, 4, 7,10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.
2. L’appellante rileva l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo due motivi di gravame con riferimento alla violazione dell’articolo 32 della legge 326 del 2003 e del d.p.r. 380 2001 e all’eccesso di potere sotto diversi profili.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).
L’appellante ha depositato una memoria in data 29 settembre 2020.
4. Nell’udienza del 4 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello non è fondato.
5.1. Con il primo motivo l’appellante precisa che l’opera in questione è situata in una zona che il piano regolatore generale designa come agricola e il PTP dei (omissis) come RUA, al di fuori del parco regionale. Inoltre, essa è stata ricavata all’interno di una preesistente struttura in muratura realizzata nel 1976 per la quale era stata presentata una domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 per sanare le difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata dal Comune. Le trasformazioni apportate successivamente sono state oggetto dell’ulteriore istanza di sanatoria ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003. La licenza edilizia originaria, la domanda di condono, la domanda di accatastamento e quella di adeguamento sismico dimostrerebbero, insieme alle aerofotogrammetrie depositate che il manufatto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore del PTP. Viene censurato che la sentenza di primo grado non abbia tenuto conto di tale circostanza, della omissione della motivazione dell’interesse pubblico alla demolizione e della mancata acquisizione dei pareri della commissione edilizia comunale e della commissione edilizia integrata.
Con il secondo motivo si ribadisce la preesistenza dell’immobile rispetto alla apposizione dei vincoli sull’area e si contesta che il Tar abbia fondato la propria valutazione esclusivamente sul contenuto del provvedimento adottato dal Comune senza considerare la documentazione prodotta in giudizio. Anche l’ordine di demolizione sarebbe privo di motivazione con riferimento in particolare al bilanciamento dei contrapposti interessi.
5.2. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il provvedimento di diniego impugnato precisa che l’opera contestata consiste nella realizzazione di una unità immobiliare per civile abitazione all’interno di una struttura in muratura con solaio sovrastante in laterocemento preesistente avente una superficie complessiva di metri quadrati 77 ed una volumetria di metri cubi 240 e che pertanto essa è in contrasto con le norme urbanistico-ambientali vigenti in quanto ha comportato un incremento volumetrico di metri cubi 240 nella zona designata dal PTP dei (omissis) rua-recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale (articolo 13 delle norme di attuazione). L’edificio inoltre è stato realizzato, in assenza di titolo abilitativo edilizio, su un immobile soggetto a vincoli di tutela dei beni ambientali e paesistici imposti in applicazione di leggi statali e quindi non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 32, punto 27, lett. d) della legge n. 326 del 2003.
Va in primo luogo precisato che l’intero territorio di (omissis) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con DM 15 /12/1959.
La preesistenza del manufatto al vincolo di area del 1959 non è minimamente provata dai documenti prodotti, dato che la planimetria allegata alla denuncia di accatastamento risale al 1998 e i rilievi aerofotogrammatici operati sul territorio del Comune di (omissis) sono stati effettuati nel 1996 quindi successivi al D.M. del 1959 (sussistendo anzi prova, nella relazione tecnica di parte, che non si erano ancora concretizzate tali modificazioni).
Il PTP dei (omissis) è stato approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1999 e, come afferma il Tar, non vi è prova agli atti che l’opera oggetto di condono sia stata ultimata – a stretto rigore – prima della data di approvazione del PTP (anzi vi è prova positiva del contrario).
La licenza edilizia originaria si riferisce infatti alla struttura preesistente, mentre la stessa relazione tecnica di parte rileva che in data 16 ottobre 1998 è stata depositata presso l’ufficio del Genio Civile di Napoli la pratica per l’adeguamento sismico del manufatto in muratura adibito a terrazzo con le integrazioni di setti murari ed il rifacimento del solaio di calpestio.
In data 21 ottobre del 1998 la pratica è stata trasmessa anche al Comune per la comunicazione dell’inizio dei lavori di adeguamento (i lavori quindi a fine del 1998 dovevano ancora iniziare).
La relazione tecnica afferma che la struttura preesistente nella quale è stato realizzato l’appartamento contestato consisteva in un “patio” (avente altezza fuori terra di metri 2,10) di pertinenza di un fabbricato posto in aderenza, che nella fase dei lavori sono state apportate le modifiche che lo hanno trasformato nell’appartamento oggetto della richiesta di sanatoria ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003 e che tali lavori sarebbero stati completati entro la fine del mese di dicembre del 1998 (la sentenza di primo grado, senza indicare i dati dai quali rileva tale convincimento, sostiene che i lavori sarebbero stati ultimati nel 2002 tale affermazione non è specificamente contestata dall’appello che tuttavia sostiene in modo diffuso la preesistenza dell’immobile al vincolo).
Al di là di tale mancata specifica contestazione nessun concreto elemento fornito dalla parte appellante prova tale datazione antecedente al PTP.
La domanda di condono è stata presentata successivamente alla sua approvazione (ossia nel 2004) dichiarando che i lavori erano stati ultimati nel dicembre del 1999 (in proposito rileva tale circostanza perché è dal PTP che si trae il giudizio di non conformità urbanistica che va valutato al momento della realizzazione dell’opera, mentre il vincolo paesaggistico ambientale violato è quello del 1959).
In conclusione la preesistenza rispetto al vincolo da PTP è semplicemente affermata ma non provata se non sulla base di elementi indiziari ma non decisivi relativi all’inizio dei lavori e la domanda di condono è stata presentata a PTP ormai comunque vigente (inoltre nella domanda di condono si attesta come momento di ultimazione dell’opera il 15/10/1999 e tale dichiarazione di valore confessorio infirma le deduzioni in fatto dell’appello).
La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie, è infatti, posta sul privato e non sull’amministrazione, atteso che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territorio (ex multis, Consiglio di Stato Sez. VI, 06 febbraio 2019, n. 903).
Tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, “dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 4/3/2019, n. 1476; 9/7/2018, n. 4168; Sez. IV, 30/3/2018, n. 2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524).
Nella specie si dispone solo di una relazione tecnica, che afferma un dato smentito dalla dichiarazione sottoscritta dalla parte in sede di condono.
Deve pertanto essere confermato quanto statuito dal primo giudice che ha precisato come l’articolo 32 della legge n. 326 del 2003 ha previsto il requisito della conformità urbanistica del manufatto per la sua sanabilità con la conseguenza che il condono è applicabile soltanto agli interventi sugli immobili già esistenti che non implichino incrementi di volume.
Nel caso di specie, la preesistenza dell’immobile originario dato l’incremento volumetrico non legittima quindi la realizzazione di ampliamenti successivi.
Quanto alla lamentata carenza di motivazione in particolare dell’ordinanza di ripristino, si deve ribadire che i provvedimenti sanzionatori di opere abusive sono finalizzati al ripristino della legalità e per ciò stesso adeguatamente motivati essendo implicito ed evidente l’interesse pubblico perseguito. Il diniego sull’istanza di sanatoria costituisce peraltro il presupposto del provvedimento sanzionatorio che l’amministrazione deve adottare obbligatoriamente.
Non sono accoglibili infine i rilievi concernenti la mancata acquisizioni dei pareri della CEC e della CEI per un provvedimento di diniego che prescinde dalle valutazioni tecniche dell’opera essendo non contestato l’incremento volumetrico.
6. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
Non devono essere adottate decisioni sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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