Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9114.
La massima estrapolata:
La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato ed è pertanto configurabile laddove, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, un terzo estraneo consegni ad una delle parti contraenti un assegno bancario, la cui restituzione sia condizionata alla successiva effettiva conclusione dell’affare.
Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9114
Data udienza 20 novembre 2019
Tag – parola chiave: CONTRATTO – EFFETTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11235-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4404/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- (OMISSIS) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ha esposto di avere consegnato – nel contesto di una trattativa relativa alla cessione di una partecipazione azionaria e quale professionista del soggetto interessato all’acquisto – un assegno bancario tratto sul proprio conto personale, come riempito nell’indicazione della somma ma non gia’ del prenditore, a (OMISSIS), professionista dei titolari delle azioni, che successivamente lo aveva trasmesso a (OMISSIS), titolare di una parte del pacchetto azionario in questione; e che quest’ultimo, successivamente, aveva anche incassato la somma indicata nel titolo.
Ha affermato che il comportamento dei convenuti era illegittimo; che l’assegno era stato consegnato a titolo di deposito fiduciario e sul “presupposto di una effettiva conclusione della cessione delle azioni”, nei fatti poi non avvenuta; che, a supporto di quanto rilevato, si poneva tra l’altro una dichiarazione di (OMISSIS) – stesa in calce alla fotocopia dell’assegno – del seguente tenore: “ricevo a titolo fiduciario l’assegno di 33.890 quale caparra per cessione quote di (OMISSIS) s.p.a. da parte dei signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Il predetto assegno viene restituito il giorno 27.4.2011 previa sottoscrizione del preliminare di cessione di quote”.
Sulla base di questi presupposti, l’attrice ha formulato domande restitutorie, risarcitorie e di arricchimento senza causa.
2.- Con sentenza n. 12643/2015 il Tribunale di Milano ha respinto le pretese attoree, rilevando, in particolare, che la scrittura nella sostanza rinviava alle regole fissate nell’articolo 1385 c.c., e che l’imputabilita’ della mancata conclusione del contratto andava addebitata al soggetto che si era interessato all’acquisto.
3.- (OMISSIS) ha proposto appello avanti alla Corte di Milano. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 19 ottobre 2017.
4.- La Corte territoriale ha osservato, in particolare, che “l’espressione utilizzata di “caparra” e’ impropria e non e’ senz’altro riferibile all’istituto di cui agli articoli 1384 – 1385 c.c., che presuppone l’avvenuta conclusione del contratto e il successivo inadempimento di uno dei contraenti. L’assegno consegnato dalla (OMISSIS) serviva invece a tutelare promittenti venditori, clienti del rag. (OMISSIS), dal rischio che la rappresentata dalla appellante, (OMISSIS) Ltd., si ritirasse dalle trattative in corso. La funzione era propriamente quella di garanzia e gli stessi professionisti, che rappresentavano i rispettivi clienti, avevano concordato tra loro le modalita’ con le quali la detta garanzia avrebbe dovuto operare. L’assegno risulta consegnato il 21.4.2011; il termine indicato dai professionisti per le sottoscrizioni del contratto preliminare di cessione quote (e quindi per la restituzione dell’assegno consegnato in via fiduciaria) scadeva il 27.4.2011. Se la (OMISSIS) avesse… firmato il contratto preliminare nel termine sopra indicato, il (OMISSIS) avrebbe dovuto restituire il titolo, non essendo invece stato concluso il contratto, la garanzia doveva adempiere alla funzione per la quale era stata costituita”.
” (OMISSIS) si era fatta garante personalmente… del buon esito degli accordi e del perfezionamento della cessione di quote, consegnando un proprio assegno”. “Se la conseguenza della mancata conclusione delle trattative avesse dovuto essere, come sostiene l’appellante, la restituzione dell’assegno e se, per fare valere i propri diritti, il (OMISSIS) avesse dovuto agire in giudizio contro la (OMISSIS), non si comprenderebbe quale dovesse essere lo scopo e il senso dell’accordo fra professionisti e della consegna del titolo”.
5.- La Corte territoriale ha altresi’ rilevato che, comunque, l’emissione di un assegno in bianco indica, per solito, un patto di garanzia, che e’ in se’ nullo, ma che lascia sussistere una “promessa di pagamento di cui all’articolo 1988 c.c.”: “incombe sul promittente che l’assegno ha consegnato l’onere della prova della sussistenza di un obbligo restitutorio della somma oggetto della promessa”.
6.- Avverso questo provvedimento (OMISSIS) ha presentato ricorso, formulando otto motivi di cassazione. Resistono, con controricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, quale la “configurabilita’ del deposito fiduciario tra professionisti, che esclude la possibilita’ che il depositario possa trasmettere il titolo al cliente rappresentato”.
Secondo motivo: “violazione degli articoli 1766, 1770 e 1771 c.c., (norme sul deposito fiduciario)”.
Terzo motivo: “violazione dell’articolo 1988 c.c., e del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 5, u.c., (inesistenza della promessa di pagamento e illegittimita’ della circolazione del titolo, erroneamente configurato come assegno bancario al portatore”).
Quarto motivo: violazione Decreto Legge n. 138 del 2011, conv. in L. n. 184 del 2011, “(inesistenza dell’assegno al portatore per l’importo considerato)”.
Quinto motivo: “omesso esame della lesivita’ del comportamento secondo gli invocati parametri ex articolo 2051 c.c., e/o articolo 2043 c.c.”.
Sesto motivo: “violazione dell’articolo 2041 c.c., articolato in via subordinata rispetto al precedente (configurabilita’ della azione di indebito arricchimento)”.
Settimo motivo: “violazione e falsa applicazione sul punto dell’articolo 2697 c.c.”.
Ottavo motivo: “violazione ex articolo 91 c.p.c., (erroneo governo delle spese dei due gradi di giudizio)”.
8.- I primi due motivi di ricorso devono essere esaminati in modo congiunto, in ragione della strettissima contiguita’ che li viene a congiungere.
Ritiene dunque il ricorrente che, se “il contratto non si e’ perfezionato, nemmeno pare conforme alla logica invocare la finalita’ di garanzia (garanzia per chi-), in luogo del deposito fiduciario tra professionisti”.
In realta’, la Corte territoriale ha errato, perche’ il “corretto inquadramento giuridico del rapporto” indica che si tratta di un deposito fiduciario, intervenuto tra professionisti.
Con la conseguenza che “il (OMISSIS) ha violato l’obbligo di custodia ex articolo 1770 c.c., trasmettendo l’assegno senza alcuna valida motivazione fattuale e giuridica”. “Il (OMISSIS) che ha ricevuto il titolo non in qualita’ di parte, ma quale professionista, oltretutto in assenza di ulteriore specificazione contrattuale riguardante la cessione delle quote – avrebbe dovuto semplicemente e unicamente restituire il titolo alla (OMISSIS)”.
9.- Il primo e il secondo motivo di ricorso non meritano di essere accolti.
10.- Per entrare convenientemente in argomento appare opportuno richiamare, prima di ogni altra cosa, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di interpretazione dei contratti.
Si insegna, dunque, in proposito che “l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica e obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito”. Peraltro, tale accertamento risulta censurabile in sede di legittimita’ per il caso “violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dall’articolo 1362 c.c., ss.”. E all’interno di questa eventualita’ si colloca, tra gli altri, anche il caso in cui si assuma che la “sentenza di merito, piuttosto che interpretare il contratto, … ipotizzi una ricostruzione fattuale, alla stregua della quale, poi, proceda al confronto con i precetti normativi di cui all’articolo 1362 c.c., ss.” (cfr., su tutti questi punti, la recente pronuncia di Cass., 25 novembre 2019, n. 30686).
Sulla linea della censura appena segnalata viene, nella sostanza delle cose, a muoversi il ricorrente la’ dove assume che non si riesce a intendere il “come” e il “perche'” la Corte del merito abbia assegnato una “funzione di garanzia” all’operazione, senza esaurire la medesima nell’ambito del mero deposito fiduciario, corrente tra professionisti.
11.- Per quanto ometta di fare espresso richiamo alla relativa figura, la Corte di Appello milanese e’ senz’altro univoca nell’assegnare all’operazione in questione la natura di promessa del fatto del terzo, di cui alla norma dell’articolo 1381 c.c..
Che e’, per l’appunto, figura che risulta passibile – secondo quanto comunemente si riconosce – di essere connotata da una funzione di garanzia. In particolare, cio’ avviene quando un soggetto (nel caso di specie, (OMISSIS) che consegna al professionista di controparte un assegno tratto sul proprio personale conto corrente) promette una somma a titolo di indennizzo, per il caso in cui il terzo non tenga un comportamento predeterminato (nel caso di specie, la (OMISSIS) ltd., possibile acquirente di un dato pacchetto azionario e soggetto per il cui interesse (OMISSIS) ha prestato la propria attivita’ professionale).
Di tale versione della promessa del fatto del terzo, questa Corte ha avuto esperienza soprattutto nell’ambito delle c.d. lettere di patronage (cfr. in termini, da ultimo, la pronuncia di Cass., 9 dicembre 2019, n. 32026). Ma nulla esclude, naturalmente, che la stessa possa essere utilizzata anche in altri campi e situazioni: quale appunto quella, tra le altre, della trattativa corrente per l’acquisto di un determinato bene, con lo scopo di rafforzare una vacillante, o comunque incerta, fiducia nel buon esito delle medesime che in concreto uno degli interessati manifesti.
Anche in questa eventualita’ si tratta, in definiva, di promettere, ovvero garantire, un dato risultato (nel caso di specie, alcuni dei titolari delle azioni venivano a dubitare annota la sentenza – dell’effettiva serieta’ delle intenzioni della (OMISSIS) ltd.; cfr. sopra, nel n. 4, il secondo periodo).
12.- Cio’ posto, si deve ora osservare che l’interpretazione adottata dalla Corte milanese si manifesta del tutto rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 c.c., ss..
La soluzione cosi’ adottata risulta infatti specificamente basata sulla constatazione che – diversamente da quella riscontrata un’operazione di mero deposito non avrebbe avuto, nella specie, nessun significato reale ovvero plausibile (cfr. nell’ultimo capoverso nel n. 4; lo stesso ricorrente non individua, al riguardo, nessun tipo di alternativa). La stessa trova dunque la sua sponda sostanziale nel principio di cui all’articolo 1367 c.c..
L’interpretazione della Corte territoriale si avvale in modo adeguato, inoltre, del testo della scrittura, la’ dove questo pospone la restituzione dell’assegno all’eventuale stipulazione dell’impegno di cessione entro un dato (e breve) termine (sopra, nel penultimo capoverso del n. 1). Del resto, che la scrittura in questione intenda propriamente collegare la consegna dell’assegno alla (conclusione della) trattativa per la cessione appare evidente sin da una semplice, prima lettura della stessa (cosi’ pure mostrando palese il carattere comunque monco, oggettivamente inidoneo in relazione al precetto di cui all’articolo 1362 c.c., di una interpretazione che da un simile legame intenda prescindere).
Non meno corretto – va aggiunto per completezza di esposizione – risulta il rilievo della Corte territoriale, per cui l’essere la restituzione dell’assegno condizionata all’eventualita’ di conclusione positiva delle trattative in corso esclude, tra l’altro, la stessa possibilita’, sul piano tecnico giuridico, di assegnare al termine “caparra” un qualche significato proprio. Tale affermazione risponde, in effetti, al criterio della necessaria interpretazione complessiva delle parti dell’atto (cfr. l’articolo 1363 c.c.).
13.- Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente contesta in primo luogo che nell’emissione dell’assegno in questione sia ravvisabile una promessa di pagamento: “benvero” – si assume – il “deposito fiduciario costituisce la vera causa (fattuale e negoziale) della traditio del titolo”.
Il motivo e’ da ritenere assorbito dal rigetto dei primi due motivi di ricorso. Del resto, le stesse conclusioni formulate dal ricorrente in grado di appello subordinano l’esame di analogo motivo di impugnazione alla “previa declaratoria della inesistenza di qualsivoglia rapporto sostanziale che avrebbe dato origine alla emissione del titolo”.
14.- Col quarto motivo, il ricorrente assume che comunque “non puo’ esistere “assegno al portatore”, allorquando il titolo sia emesso per importo superiore ai limiti legislativamente previsti per i titoli al portatore e/o trasferibili”. Secondo quanto accaduto nel caso si specie, in cui l’assegno porta una somma decisamente superiore a quella consentita dalla legge per la circolazione dei titoli al portatore.
14.- Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile.
Di la’ da ogni altro rilievo, va infatti rilevato che il ricorrente non ha interesse all’accertamento in questione, come relativo a una assunta “inesistenza giuridica” dell’assegno. E’ incontestato, invero, che detto assegno e’ stato incassato da (OMISSIS), titolare di una parte delle azioni della cui eventuale cessione si’ discuteva e soggetto interessato alle relative trattative. Nella specie, dunque, l’assegno e’ venuto in considerazione solo come mezzo per attuare il trasferimento patrimoniale dalla (OMISSIS) al (OMISSIS).
La giustificatezza e legittimita’ di questo trasferimento, d’altro canto, e’ stata valutata, e risolta positivamente, dal Collegio nell’esame di primo e del secondo motivo di ricorso.
15.- Il quinto motivo di ricorso assume che la Corte di Appello non ha esaminato “il punto nodale dell’illegittimo riempimento del titolo in bianco”; come pure non ha esaminato il tema “dell’altrettanto irrituale trasmissione dello stesso a uno solo dei soggetti interessati alla trattativa non conclusa”.
La prima parte del motivo e’ assorbita dalla rilevazione di inammissibilita’ del quarto motivo.
La seconda parte del motivo introduce (ed ex novo) una questione che e’ estranea all’ambito della presente controversa, che risulta istaurata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS): senza coinvolgimento alcuno degli altri soggetti titolari delle azioni della cui cessione si discusse.
16.- Il sesto motivo rileva che “poiche’ non vi era stata alcuna promessa di pagamento ne’ altro negozio sottostante alla emanazione del titolo all’infuori della costituzione del deposito fiduciario”, la Corte territoriale avrebbe potuto fare “applicazione residuale della azione generale per arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c.”.
Il mancato accoglimento del primo, secondo e quarto motivo comporta assorbimento di questo motivo.
17.- Il settimo motivo assume, in una sua prima parte, che “in assenza di intesa giuridicamente vincolante per la cessione, e’ stata “giustificata” la trasmissione del titolo dal consulente al proprio cliente, come se il primo (i.e.: il rag. (OMISSIS)) si fosse potuto “ergere ad arbitro” dell’esistenza dell’asserito inadempimento, trasmettendo il titolo in bianco (circostanza assolutamente pacifica…) al (OMISSIS)”.
Nella sua seconda parte il motivo sostiene che “non e’ certamente priva di rilievo” la circostanza che la s.p.a. (OMISSIS) e’ stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 652/2012 del 20 luglio 2012.
18.- Il motivo e’ inammissibile in entrambe le parti di cui si compone. Che, invero, non si confrontano in nessun modo con la motivazione svolta dalla sentenza impugnata.
Entrambe le parti si sostanziano, inoltre, in formule cosi’ generiche da risultare non propriamente comprensibili sotto il profilo giuridico: la prima, richiamando, tra l’altro, un non meglio precisato “asserito inadempimento”; la seconda non indicando le ragioni per cui, per le sorti della controversia qui in esame, potrebbe prendere rilievo il fallimento della societa’ della cessione delle cui azione si discuteva, come avvenuta in epoca successiva allo svolgersi della relativa trattativa.
19.- L’ottavo motivo, come inerente alle determinazioni relative alle spese di giudizi del merito, e’ assorbito dal mancato accoglimento dei precedenti sette motivi.
20.- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 7.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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