La procura speciale che conferisca al rappresentante di una società il potere di «promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale»

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 16035.

Massima estrapolata:

È valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere l’ostacolo all’esercizio dell’azione penale, la procura speciale che conferisca al rappresentante di una società il potere di «promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale» in nome e per conto della stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell’art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Sentenza 27 maggio 2020, n. 16035

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati – Art. 642 cp – Querela – Persone giuridiche – Procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva – Ammissibilità – Mancata indicazione in essa delle tipologie di reato – Riferimento ai reati desumibili dall’oggetto sociale – Possibilità – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ARIOLLI GIOVANNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOCCI STEFANO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore:
Avv. (OMISSIS), sost. Avv. (OMISSIS), il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione per l’annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 24/10/2018, ha confermato la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 642 c.p., comma 2.
Al riguardo, deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione di norme processuali e/o sostanziali, nonche’ il vizio di motivazione in ordine alla validita’ ed efficacia della procura speciale con cui la persona offesa ( (OMISSIS) s.a.) conferiva il potere di rappresentanza per proporre la querela contro i ricorrenti.
In particolare, evidenziavano come la procura speciale non contenesse l’indicazione specifica del potere di proporre querela, ne’ poteva ritenersi valido, per un corretto esercizio del relativo potere, che l’atto contenesse l’espressione “promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale”, trattandosi di un’espressione “atecnica” e comunque riferibile all’azione penale in genere, la cui titolarita’ compete al solo pubblico ministero.
Peraltro, anche laddove si fosse ritenuto legittimamente conferito tale potere, difettava l’indicazione del reato di cui all’articolo 642 c.p., tra le fattispecie per cui la facolta’ di proporre querela doveva ritenersi consentita, non potendosi colmare tale lacuna con il mero rinvio all’oggetto sociale della persona giuridica danneggiata dalla truffa.
2. Cio’ premesso, i ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati.
2.1. Quanto alla validita’ della procura speciale in forza della quale e’ stata presentata la querela, ritiene il Collegio che il conferimento al rappresentante della compagnia di assicurazione del potere di promuovere, in nome e per conto della societa’, qualsiasi azione giudiziaria, civile, penale e amministrativa, deve ritenersi volta a conferire il potere di rimuovere l’ostacolo all’esercizio dell’azione penale, rappresentato dalla querela quale condizione di procedibilita’. La procura, infatti, quale atto negoziale va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dagli articoli 1362 e ss. c.c. e, in particolare, della disposizione di cui all’articolo 1367 c.c., secondo cui nel dubbio le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche’, come prospettano i ricorrenti, in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Di conseguenza, il riferimento al “promuovere qualsiasi azione penale” deve essere logicamente inteso come conferimento del potere di rimuovere l’ostacolo all’esercizio dell’azione penale, di cui resta esclusivo titolare il pubblico ministero.
2.2. Con riguardo all’omessa indicazione del novero delle fattispecie di reato per cui la procura speciale e’ conferita, ritiene il Collegio di rifarsi all’orientamento espresso da questa Sezione secondo cui tema di querela, laddove la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva ex articolo 37 disp. att. c.p.p., per l’eventualita’ in cui si verifichino i presupposti della presentazione della querela nell’interesse dell’ente stesso, non contempli l’indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilita’, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall’oggetto sociale (Sez. 2, n. 1878 del 9/12/2016, dep 2017, Rv. 268769; Sez. 2, n. 24754 del 16/4/2010, Rv. 247748). Peraltro, nel caso in esame, sussiste un’ontologica interdipendenza tra l’oggetto sociale della persona giuridica (la (OMISSIS)) ed il reato per cui i ricorrenti sono stati giudicati colpevoli, trattandosi di c.d. truffa assicurativa, ossia di una condotta illecita che viola le condizioni contrattuali poste a fondamento del negozio assicurativo.
3. All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione die motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 2.000,00 ciascuno.
4. La natura non complessa delle questioni e l’applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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