Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11240.
La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura – comunque priva del requisito di specialità – sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).
Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11240. La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione
Data udienza 1 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22012/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
BANCA D’ITALIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1464/2019 del TRIBUNALE DI PALERMO, depositata il 19/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’1/2/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
che:
– (OMISSIS) impugnava la cartella di pagamento notificatagli da (OMISSIS) S.p.A., relativa ad un credito della Prefettura di Palermo di Euro 8.611,62; nell’atto di citazione notificato il 20/11/2015 all’agente della riscossione l’attore lamentava l’omessa notificazione delle ordinanze-ingiunzioni (risalenti al 2011) che costituivano gli atti presupposti dell’impugnata cartella;
– costituendosi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Palermo, (OMISSIS) eccepiva l’inammissibilita’ dell’azione per discrasia tra l’atto di citazione notificato (che indicava, quale data di comparizione, il 4/11/2016) e quello depositato nella cancelleria del giudice (contenente una vocatio in ius per il 5/1/2016); ribatteva il (OMISSIS) di aver provveduto a notificare un secondo atto di citazione (in sostituzione del primo), ma (OMISSIS) sosteneva di non averlo mai ricevuto;
– il Giudice di Pace dichiarava l’inammissibilita’ della domanda;
– tale decisione veniva impugnata innanzi al Tribunale di Palermo, il quale autorizzava la chiamata in causa della Prefettura di Palermo rimettendo in termini (OMISSIS) a tale scopo; l’ente impositore non provvedeva al deposito di documentazione attestante la notifica delle ordinanze-ingiunzioni;
– con la sentenza n. 1464 del 19/3/2019, in riforma delle statuizioni di primo grado, il giudice d’appello annullava la cartella di pagamento e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali;
– avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) S.p.A. proponeva ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi);
– gli intimati (OMISSIS) e Prefettura di Palermo non hanno
svolto difese nel giudizio di legittimita’.
CONSIDERATO
che:
– il ricorso e’ inammissibile e’ cio’ esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente;
– si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricorrente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo – redatta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenticata in data 12/4/2019 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 19/5/2019 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, e’ stato predisposto in Palermo; inoltre, manca uno specifico riferimento all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo, ne’ il testo fa riferimento ad un’impugnazione di legittimita’ (come si evince dal riferimento alla “facolta’ di chiamare terzi in giudizio”, incompatibile col giudizio di cassazione);
– dal tenore letterale, oltre che dall’anteriorita’ della data di rilascio e dalla diversita’ tra il luogo di conferimento del mandato e quello di redazione del ricorso, si desume la carenza del requisito di specialita’ prescritto dall’articolo 365 c.p.c. (si veda, in tema, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01);
– inoltre, nella fattispecie esaminata e’ lecito dubitare anche del potere di autentica del difensore, atteso che l’articolo 83 c.p.c., comma 3, consente al procuratore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia pero’ congiunto all’atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassativamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso), mentre nel caso de quo le riscontrate differenze tra i luoghi e le date riportati nel mandato e nel ricorso introduttivo dimostrano che la procura venne autenticata dall’avv. (OMISSIS) ben prima che fosse predisposto l’atto e, dunque, quale documento a se’ stante;
– al difensore non e’ attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensi’, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., quello strettamente legato alla formazione dell’atto a cui si connette l’attivita’ difensiva, sicche’ – indipendentemente dalla questione, qui non rilevante, relativa alla collocazione “topografica” della procura (gia’ rimessa alla decisione delle Sezioni Unite da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 6946 del 02/03/2021) – si impone in ogni caso una contestualita’ (nella fattispecie esclusa per tabulas) tra l’autenticazione della sottoscrizione della procura e l’atto a cui la stessa si riferisce;
– stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’;
– va dato atto, pero’, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte;
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, qualora dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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