La procura alle liti può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 del Cpc

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 8 gennaio 2020, n. 135.

La massima estrapolata:

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove  la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 del Cpc, il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Nella specie la procura in calce al ricorso risultava rilasciata da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società. Ancorché successivamente – anteriormente all’udienza di discussione – la società avesse provveduto a ratificare quanto già disposto, dall'[apparente] difensore, la Suprema corte ha dichiarato, in applicazione del principio che precede, inammissibile il ricorso).

Ordinanza 8 gennaio 2020, n. 135

Data udienza 8 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9096-2015 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 6 giugno 2016, ritualmente notificato, il sig. (OMISSIS), unitamente ad altri venti soggetti, conveniva, avanti il Tribunale di Genova, la societa’ (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) affinche’, accertata l’esistenza di vizi e difetti nei boxes da essi acquistati, condannasse la societa’ venditrice al rifacimento integrale della pavimentazione, ovvero ad effettuare tutte le opere necessarie per l’eliminazione dei vizi, ovvero, a rimborsare gli attori di tutti i costi necessari per il ripristino della pavimentazione, nonche’ la condannasse a risarcire tutti i danni subiti. Asserivano gli attori, di aver acquistato nel marzo 2003 dalla (OMISSIS) s.a.s. n. 17 boxes realizzati sul piano fondi del Condominio di (OMISSIS), ma dopo un po’ di tempo, la pavimentazione aveva iniziato a manifestare cedimenti sia all’interno dei singoli box che nelle parti comuni con progressivo aggravamento, come accertato dal geom. (OMISSIS).
Si costituiva in giudizio l’esponente eccependo, in via pregiudiziale, la prescrizione dell’azione ai sensi dell’articolo 1495 c.c., comma 3, nonche’ la decadenza dal termine di denuncia dei vizi ex articolo 1495 c.c., comma 1. In subordine, nel merito, evidenziava che gli attori avevano scrupolosamente visionato i beni acquistati e gia’ accatastati con categoria C/6 quali boxes autorimesse prima ancora dell’acquisto, avendo nei rispettivi rogiti dichiarato espressamente di aver preso atto ed accettato le condizioni di fatto degli immobili. In ogni caso l’esponente rilevava di aver agito come semplice venditrice in quanto, come noto a tutti gli attori, i lavori di adeguamento dei locali ad uso boxes erano stati eseguiti dall’impresa (OMISSIS) che si era assunta ogni onere; la (OMISSIS) s.a.s. chiedeva, quindi, la chiamata in causa di tale impresa cui poi, pero’, rinunciava.
Disposta ed espletata CTU, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 667 del 16/02/2010 condannava la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di Euro 59.688,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonche’ al pagamento delle spese di lite liquidate.
Avverso detta sentenza la societa’ (OMISSIS) proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua provvisoria esecutivita’.
Si costituivano in giudizio il sig. (OMISSIS) e gli altri venti soggetti, eccependo l’inesistenza e/o nullita’ della notificazione dell’atto d’appello a causa dell’invio di un’unica copia al procuratore domiciliatario di tutti gli appellati; evidenziavano, inoltre, che nella relata di notifica compariva il nominativo dell’Avv. (OMISSIS) che non risultava parte, ne’ difensore; in subordine, nel merito, aderivano alle tesi esposte dal Giudice di primo grado, condividendo l’applicazione dell’articolo 1669 c.c. e chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 254 del 2015 rigettava l’appello proposto da S.a.s. (OMISSIS) avverso la sentenza n. 667/2010 pronunciata dal Tribunale di Genova confermandola integralmente. Condannava l’appellante Societa’ (OMISSIS) a rifondere le spese di giudizio liquidate Secondo la Corte di Appello di Genova il diritto di difesa era stato garantito in tutto l’intero processo, non vi era stata una ultrapetizione del Tribunale in merito alla qualificazione della domanda; rigettava l’eccezione di prescrizione della garanzia perche’ fondata su documenti inammissibili ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3; non vi era prova che la societa’ (OMISSIS) a cui sarebbero stati affidati i lavori di ristrutturazione dei boxes di cui si dice avesse agito in piena autonomia; i vizi lamentati dagli originari attori erano imputabili alla societa’ venditrice.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) sas (OMISSIS) con ricorso affidato ad otto motivi, illustrati con memoria. La societa’ (OMISSIS) lamenta: a) Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 112 c.p.c. nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4); b) con il secondo motivo la violazione degli articoli 111-24 Cost. e articolo 101 c.p.c. Nullita’ della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5); c) Con il terzo motivo, la violazione degli articoli 111-24 Cost. e articolo 101 c.p.c.. Nullita’ della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5); d) con il quarto motivo, la violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3 e dell’articolo 183 c.p.c., comma 6 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 5); e) con il quinto motivo la violazione dell’articolo 352 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 5); f) con il sesto motivo la violazione dell’articolo 1669 c.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 5); g) con il settimo motivo la violazione dell’articolo 1669 c.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 5); h) con l’ottavo motivo la violazione dell’articolo 91 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 5).
(OMISSIS) piu’ altri (meglio specificati in epigrafe) hanno resistito con controricorso.
In data 29 marzo 2019, l’avv. (OMISSIS) depositava atto di integrazione ex articolo 372 c.p.c., con il quale chiariva che la societa’ (OMISSIS) sas (OMISSIS) aveva mutato denominazione in (OMISSIS) sas (OMISSIS), la quale rilasciava in calce allo stesso atto procura speciale per ricorso in cassazione allo stesso avvocato (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare, va rigettata l’eccezione avanzata dalla societa’ (OMISSIS) sas (OMISSIS) & C. di nullita’ della notificazione del controricorso in quanto nella relata mancherebbe: a) l’indicazione del numero cronologico e dello specifico Ufficio postale (L. n. 53 del 1994, articolo 3, lettera a d); b) l’indicazione dell’Ufficio giudiziario e dei soggetti notificanti (L. n. 53 del 1994, articolo 3) ed infine c) nella busta mancherebbe l’indicazione dell’autorizzazione del Consiglio dell’ordine di Genova. Infatti, va qui considerato che la notificazione costituisce una sequenza di atti integranti un procedimento articolato in fasi, il cui scopo e’ quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilita’, riveste fondamentale importanza, per le Sezioni Unite di questa Corte, il principio recato dall’articolo 156 c.p.c., comma 3 stando al quale il raggiungimento dello scopo dell’atto impedisce di predicarne la nullita’.
Ora, nel caso in esame, considerato che la societa’ (OMISSIS), pur avendo formulato un’eccezione di nullita’ della notificazione, non ha negato di aver ricevuto il controricorso deve ritenersi che la notifica abbia raggiunto il suo scopo e sanata ogni eventuale irregolarita’ e/o nullita’.
2.= Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di procura o valida procura.
Come e’ stato gia’ detto dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 13431 del 13/06/2014) il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e puo’ essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di sanatoria e ratifica (Cass. 9464/12).
Ora, nel caso in esame, per stessa ammissione della societa’ ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, non solo la societa’ (OMISSIS) sas (OMISSIS) aveva cambiato denominazione in (OMISSIS) sas (OMISSIS), ma la procura speciale allegata in calce al ricorso risulta firmata (cioe’ rilasciata) da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della societa’.
Vero e’ che, successivamente, la nuova societa’ ha provveduto a ratificare quanto gia’ disposto dalla (OMISSIS) ma come gia’ si e’ detto nel caso di ricorso in cassazione, e’ esclusa la possibilita’ di sanatoria e di ratifica.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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