Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19994.
E’ inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d’ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione.
Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19994
Data udienza 22 luglio 2020
Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20525-2019 proposto da:
(OMISSIS) – SOCIETA COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 1232/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
Ad iniziativa officiosa, su segnalazione del Cancelliere, e’ stata disposta l’iscrizione del procedimento di correzione di un errore materiale dell’ordinanza numero 1232 del 2019 di questa Corte, pronunciata nel procedimento n. 14661-2017, in rigetto del ricorso promosso da (OMISSIS) – SOCIETA’ COOPERATIVA nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL.
L’errore segnalato dal Cancelliere risulta essere consistito in cio’, che “per errore non e’ stato inserito nel fascicolo il controricorso depositato dal difensore. Il controricorso, sopra citato, e’ stato reperito in altro fascicolo con R G. 292112017 assegnato alla sezione sesta civile”.
CONSIDERATO
CHE:
In analoga situazione, con ordinanza n. 743 del 2020, questa Corte ha affermato che tale fattispecie deve qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che deve essere dedotto con ricorso per revocazione della ordinanza – peraltro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non gia’ con istanza di correzione di errore materiale.
RITENUTO CHE:
Dando continuita’ a tale precedente, va pertanto dichiarata inammissibile la correzione di ufficio del segnalato errore.
Non vi e’ luogo per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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