La previsione di rilascio di garanzie a favore di terzi

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 luglio 2020, n. 14254.

La massima estrapolata:

La previsione di rilascio di garanzie a favore di terzi contenuta nell’oggetto sociale di una società di persone è sufficiente a far ritenere ricompresa nei poteri dell’amministratore la sottoscrizione di una fideiussione, senza necessità di verificare la strumentalità della stessa rispetto all’oggetto sociale

Sentenza 8 luglio 2020, n. 14254

Data udienza 24 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Società – Società di persone – Amministratore – Concessione di una fideiussione – Oggetto sociale – Previsione – Verifica sulla effettiva strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale – Necessità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9579/2018 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), che agisce anche in proprio, quale procuratore distrattario;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, mandataria di (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ex lege in Ro, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2146/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO Celeste, che ha concluso per rigetto del ricorso; correzione della motivazione motivo 1; assorbito il 2 motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) propose opposizione, unitamente alla (OMISSIS) s.r.l. e a (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della (OMISSIS) s.p.a. per il pagamento della somma di 540.853,52 Euro, pretesa a fronte dell’esposizione debitoria della (OMISSIS), in favore della quale si erano costituiti fideiussori sia la (OMISSIS) che (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il Tribunale di Forli’ dichiaro’ l’inefficacia della garanzia prestata dalla (OMISSIS), in quanto non sussisteva evidenza che la fideiussione fosse strumentale rispetto all’oggetto sociale, ordinando pertanto la cancellazione dell’ipoteca iscritta nei suoi confronti; inoltre, revocato il decreto ingiuntivo, condanno’ gli altri opponenti al pagamento della minor somma di 431,246,80 Euro.
Pronunciando sul gravame proposto dalla (OMISSIS) (che aveva incorporato l’originaria opposta), la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza, accertando “la validita’ e l’efficacia delle fideiussioni rilasciate dalla (OMISSIS) s.a.s. a favore dell’allora (OMISSIS) s.p.a.” e condannando pertanto anche la (OMISSIS) al pagamento della somma dichiarata spettante alla Banca dal primo giudice.
La Corte ha affermato, fra l’altro, che “l’oggetto sociale della (OMISSIS) s.a.s. prevede(va) anche la possibilita’, per la detta societa’, operante nel settore immobiliare, di “contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi” e che “il fatto che il rilascio di fideiussioni rientrasse nell’oggetto sociale della (OMISSIS) era sufficiente ai fini dell’accertamento dell’efficacia, nei confronti del terzo (OMISSIS), delle garanzie in questione”, atteso che, “qualora l’atto in contestazione sia compreso nell’oggetto sociale di una societa’ di persone, non puo’ pretendersi che il terzo contraente effettui un’indagine per verificare se lo stesso sia o meno idoneo a soddisfare un concreto interesse per la societa’”; ha aggiunto che “tale profilo sarebbe sicuramente rilevante nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la responsabilita’ degli amministratori per aver posto in essere atti contrari all’interesse della societa’ (…). Il che non e’ nel caso di specie essendo in contestazione l’efficacia di un negozio, compreso nell’oggetto sociale della (OMISSIS), concluso, con un terzo, dal suo socio accomandatario”.
Ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), il quale ha agito anche in proprio, quale procuratore antistatario, chiedendo la riforma del capo della sentenza con il quale e’ stato condannato alla restituzione delle spese allo stesso corrisposte per il giudizio di primo grado.
Ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della (OMISSIS) s.r.l., ultima cessionaria della posizione creditoria nei confronti della (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria dell’8.10.2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2298 e 2315 c.c., per avere la Corte di Appello “errato in diritto, avendo ritenuto sufficiente l’astratta previsione della facolta’ di rilasciare fideiussioni nell’oggetto sociale”, rilevando come la decisione impugnata si ponga in contrasto con i principi espressi da Cass. n. 25409/2016, secondo cui, “ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una societa’ all’oggetto sociale, il criterio da seguire e’ quello della strumentalita’, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attivita’ economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell’ente, mentre non e’ sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere; da un lato, infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attivita’; dall’altro, anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attivita’”.
2. Il motivo e’ infondato.
Premesso che e’ pacifico che nell’oggetto sociale della (OMISSIS) era espressamente prevista la possibilita’ di “prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi”, deve considerarsi che:
la sentenza di appello appare coerente col dettato dell’articolo 2298 c.c., che evidenzia la necessita’ di fare riferimento all’oggetto sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura (sempreche’ siano iscritte nel registro delle imprese o siano comunque provate conosciute dai terzi), con cio’ mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell’atto nell’oggetto sociale, senza suggerire la necessita’ di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalita’ rispetto a tale oggetto;
nell’ottica di un bilanciamento fra le ragioni della societa’ e quelle dell’affidamento dei terzi, tale norma riconosce dunque rilievo preminente al dato della formale indicazione dell’atto nell’oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalita’, mediante un accertamento che sarebbe decisamente arduo per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l’efficacia di singoli atti, pur astrattamente previsti nell’oggetto sociale;
va segnalato, al riguardo, come gia’ Cass. n. 4774/1999 avesse evidenziato la necessita’ di tutelare l’affidamento dei terzi rilevando che, “in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle societa’ derivanti dall’oggetto sociale, l’introduzione, in relazione alla disciplina delle societa’ di capitali, delle regole contenute negli articoli 2384 e 2384 bis c.c. – che, a differenza di quanto dispone, per le societa’ di persone, l’articolo 2298 c.c., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della societa’, e comunque che l’estraneita’ all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della societa’ possa essere opposta ai terzi in buona fede – non e’ suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle societa’ di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di “irraggiamento” sull’intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle societa’ da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell’affidamento dei terzi, una concezione piu’ sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, da intendere con molta larghezza”;
va pertanto superato il diverso principio espresso da Cass. n. 25409/2016 che, peraltro, faceva riferimento ad un’ipotesi in cui – a differenza del caso in esame – l’oggetto sociale faceva solo generico riferimento a “tutte le operazioni immobiliari” e a “tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell’oggetto sociale” e nella quale l’atto ritenuto eccedente era consistito nella vendita di tutti i terreni della societa’, in cui era stata ravvisata una “sostanziale liquidazione del patrimonio della societa’ stessa”;
deve peraltro precisarsi, sempre nell’ottica dell’equo bilanciamento sopra indicato, che, a fronte di un’espressa previsione statutaria che contempli un atto fra quelli consentiti a chi abbia la rappresentanza di una societa’ di persone, non dovra’ essere il terzo a dimostrare l’effettiva pertinenza dell’atto all’oggetto sociale, ma potra’ essere la societa’ a provare – con onere a suo carico – che, a prescindere dalla formale previsione, l’atto compiuto e’ estraneo all’oggetto sociale.
3. L’evidenziato contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
4. Sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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