La prevenzione atipica dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 2 ottobre 2018, n. 43575.

La massime estrapolata:

In considerazione della natura di prevenzione atipica dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, deve essere accertato in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicino allo stadio.

Sentenza 2 ottobre 2018, n. 43575

Data udienza 11 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. SOCCI Angelo – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/03/2018 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, DELIA CARDIA: “Rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 10 marzo 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanisetta ha convalidato i provvedimenti di aggravamento dei DASPO del Questore di Caltanissetta, L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex articolo 6, a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), del 7 marzo 2018; con il provvedimento di aggravamento, scaturito dalla violazione del DASPO nei giorni 11 e 25 febbraio 2018, si era disposta la comparizione personale dei due intimati presso il locale comando di polizia, al ventesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate dalla squadra (OMISSIS).
2. Ricorrono per cassazione i due destinatari dei provvedimenti del Questore, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (articolo 178 e 179 c.p.p. e articolo 24 Cost.), in relazione ai presupposti di legittimita’ del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni.
I provvedimenti del Questore sono stati notificati alle ore 9,55 (per (OMISSIS)) e alle ore 10,32 (per (OMISSIS)) dell’8 marzo 2018. Il giudice ha fissato la convalida per le ore 9,30 del 10 marzo 2018.
Dal momento della notifica dei provvedimenti al momento dell’udienza di convalida e’ decorso un termine inferiore alle 48 ore previste per il diritto di difesa, dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6.
Il provvedimento di convalida quindi deve ritenersi invalido, e deve essere annullato. Infatti gli interessati, ove convocati per l’udienza in cui si trattera’ la richiesta di convalida proposta in loro danno, possono fruire quale loro termine a difesa solo del tempo che corre dalla ricezione della notifica fino al momento della comparizione.
2.2. Violazione di legge, L. n. 401 del 1989, articolo 6, commi 1, 2 e 5, articoli 13 e 16 Cost.; inesistenza ed illogicita’ manifesta della motivazione, in relazione all’insussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento del Questore.
Il provvedimento di convalida del giudice deve effettuare un effettivo controllo di tutti i presupposti del provvedimento del Questore (S.U. 44273/2004). Nel caso in giudizio i provvedimenti del Questore non contengono la specificita’ degli incontri calcistici e dei luoghi dove i ricorrenti non avrebbero potuto accedere. La mancanza di tale specificita’ nei provvedimenti originari del 1/02/2018 inficia anche il successivo aggravamento del 7 marzo 2018. Il G.I.P. doveva pertanto controllare e motivare sulla legittimita’ dei DASPO, del 1 febbraio 2018.
La norma, infatti, richiede che il divieto di accesso sia adottato col necessario riferimento a manifestazioni sportive specificamente indicate. Un’indicazione vaga comporterebbe un onere di ricerca (delle manifestazioni sportive vietate) irragionevole. E’ chiaro che l’illegittimita’ dei DASPO del 1 febbraio 2018 inficia irrimediabilmente anche gli aggravamenti, oggetto di specifica convalida oggi impugnata per cassazione. Non essendo determinabile la portata del divieto, quanto alle manifestazioni sportive oggetto del divieto, non e’ possibile determinare la violazione nei giorni 11 e 25 febbraio 2018.
Inoltre, nei DASPO, non erano indicati i luoghi, diversi dagli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, a cui si estendeva il divieto di accesso. Il successivo aggravamento del DASPO sarebbe stato determinato dal fatto che i due ricorrenti sarebbero stati notati su di un balcone, e su una terrazza privata, di uno stabile vicino allo stadio, nei giorni 11 e 25 febbraio 2018, in concomitanza con incontri della (OMISSIS).
I luoghi, diversi dagli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni, a cui puo’ essere esteso il divieto, sono solo quelli oggetto di trasporto, transito, sosta di tutti quelli che partecipano alle manifestazioni. La norma e’ rivolta ad evitare contatti con le persone partecipanti alla manifestazione sportiva. E’ una disposizione per l’ordine pubblico e ogni sacrificio, ai diritti dei singoli, deve essere strumentale e necessario allo scopo di evitare disordini (tutela della sicurezza).
Conseguentemente un edificio privato, inaccessibile al pubblico, non puo’ mai essere oggetto del divieto legislativo di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6. La norma si riferisce esclusivamente ai luoghi aperti al pubblico, e nello specifico, interessati dalla sosta, trasporto o circolazione di partecipanti alle manifestazioni sportive.
Il G.I.P. nell’ordinanza oggi impugnata non ha compiuto assolutamente il controllo in oggetto. Non si contestano, per non sconfinare in questioni di merito, i motivi della presenza negli immobili in questione dei due ricorrenti, ma tale profilo, nulla ha a che vedere, con l’onere del giudice di verificare i presupposti normativi del divieto ritenuto violato.
2. 3. Violazione di legge, L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, articoli 13 e 16 Cost.; assenza ed illogicita’ della motivazione sul punto.
Il G.I.P. con l’ordinanza in oggetto ha violato la L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, che non consente di vietare di frequentare una casa privata. La liberta’ di circolazione dovrebbe essere causalmente collegata a soddisfare esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Conseguentemente non si puo’ ritenere violato il divieto; violazione che e’ stata la causa dell’aggravamento dei DASPO. Nessun automatismo infatti e’ possibile tra una pretesa violazione del divieto e l’aggravamento della misura; il giudice deve, infatti, verificare l’effettiva violazione del divieto (Sez. 3, n. 28067/2016).
Hanno chiesto quindi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, ha chiesto, con note scritte, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato relativamente al motivo sulla mancanza di motivazione sulla violazione del DASPO per la presenza dei due ricorrenti in una casa privata; infondato nel resto.
5. Relativamente alla violazione del termine a difesa di 48 ore, si deve rilevare l’infondatezza del motivo, in quanto il termine e’ stato rispettato. Rileva, infatti, il termine di deposito del provvedimento, e non l’eventuale termine di comparizione per l’udienza fissata dal Giudice. Nel caso i provvedimenti del Questore sono stati notificati l’8 marzo 2018 alle ore 9,55 e 10,32. Il provvedimento impugnato risulta depositato il 10 marzo 2018 alle ore 11,36, come da attestazione di deposito della cancelleria, in calce all’ordinanza.
La L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 3, prevede la cessazione dell’efficacia della misura disposta dal Questore se nelle 48 ore successive, alla notifica, il P.M. non chiede la convalida, o se il giudice nelle successive 48 ore non dispone la convalida. Conta, quindi, l’ora e la data di emissione della convalida.
La giurisprudenza ha, poi, specificato che il termine – minimo concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al Giudice non puo’ essere inferiore al termine di 48 ore, previsto dalla legge per il P.M. per la richiesta di convalida: “Il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non puo’ essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza intervenuta ancor prima della presentazione della richiesta di convalida del P.M., dichiarando cessata l’efficacia del provvedimento del Questore; conf., sez. 3, n. 20777, 20779 e 20782 del 2010, non massimate)” (Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010 – dep. 03/06/2010, Marcassoli, Rv. 24718201; vedi anche Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 – dep. 23/12/2015, Murari, Rv. 26728101).
Nel caso in giudizio, pero’ il Giudice aveva disposto la comparizione delle parti, e per i ricorrenti e’ rilevante l’ora della comparizione, non gia’ quella del deposito del provvedimento di convalida.
L’udienza partecipata non e’ prevista come obbligo dalla norma, e la sua fissazione amplia le garanzie di difesa delle parti (vedi sul punto Sez. 3, del 20 luglio 2016, n. 31040), che oltre alle memorie scritte possono difendersi anche oralmente.
La ratio della norma, e’ quella di consentire all’interessato di presentare memorie fino all’emissione del provvedimento. Il termine rilevante e’, quindi, quello del deposito del provvedimento, poiche’ fino a tale data (ora) le parti interessate possono presentare le loro osservazioni. L’eventuale fissazione di un’udienza partecipata amplia le possibilita’ di difesa, ma non incide sulla violazione del termine per la difesa, in quanto le parti avevano la facolta’ di presentare memorie fino al deposito del provvedimento.
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6 deve essere riconosciuto all’interessato un termine non inferiore a 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, fino all’ora del deposito del provvedimento di convalida; l’eventuale fissazione di un’udienza partecipata, facoltativa, prima della scadenza delle 48 ore non comporta la violazione del termine delle 48 ore, poiche’ e’ possibile depositare memorie al giudice fino all’emissione del provvedimento di convalida”.
6. Anche il motivo sull’assenza di specificita’ degli incontri calcistici, e dei luoghi dove i ricorrenti non avrebbero potuto accedere, e’ infondato. La determinatezza degli obblighi, che qui rileva, e’ solo quella relativa all’ordine di presentazione alla P.G., mentre per il divieto di accesso la questione riguarda profili amministrativi (“In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, solo la misura impositiva dell’obbligo di presentazione alla autorita’ di polizia e’ soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e puo’ effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento” (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 – dep. 16/03/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 26648801).
Inoltre, deve osservarsi, comunque, che, “In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia e’ applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione” (Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 – dep. 03/03/2011, Fratea, Rv. 249363; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659).
Sul punto del resto il ricorso risulta generico, solo teorico, limitandosi a sostenere una lesione in astratto dei diritti dei ricorrenti.
7. Risulta invece fondato l’ultimo motivo, l’assenza di motivazione adeguata, sulla violazione del DASPO, in relazione alla presenza dei due ricorrenti in una casa privata, adiacente allo Stadio, dove si sono disputate le partite.
La ratio della norma, L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, che prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonche’ a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve rinvenirsi nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite). In considerazione della natura della misura, di prevenzione atipica (vedi Sez. 3, 10 ottobre 2017, n. 46457, Cairo), la liberta’ personale deve essere limitata solo per quanto necessario alla ratio della misura.
L’ordinanza impugnata, invece, analizza esclusivamente la presenza sul balcone al fine di assistere alla partita di calcio, ma non anche la lesione concreta del divieto di evitare contatti umani pericolosi, per la sicurezza e l’ordine pubblico.
I ricorrenti, infatti, nel ricorso per cassazione, non escludono che la loro presenza era determinata dall’esigenza di vedere la partita (“Tale profilo, su cui qui non ci si intende soffermare per evitare il rischio di inoltrarsi in questioni di merito, nulla pero’ ha a che fare con l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti normativi, tutti, e della rispondenza ai parametri normativi, degli atti amministrativi oggetto di convalida giudiziale”), ma ritengono che la presenza in una casa privata non abbia comportato la violazione del divieto.
Manca nell’ordinanza impugnata la motivazione, in fatto, sulla concreta possibilita’ di contatti personali con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, in relazione alla conformazione dei luoghi e agli orari (se accertati) di entrata ed uscita dall’abitazione privata dei due ricorrenti (se in concomitanza con l’arrivo, ed il deflusso degli spettatori).
Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “In considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonche’ a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo Stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicina allo stadio”.
Sul punto, quindi, il provvedimento deve annullarsi con rinvio per nuovo esame, dichiarando sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione con rinvio al Tribunale di Caltanisetta (ufficio G.I.P.) per nuovo esame.
Dichiara sospesa l’efficacia dei provvedimenti del Questore di Caltanisetta in data 7-3-2018 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Caltanisetta.

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