Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28792.
La pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado
La pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace, è di per sé lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell’articolo 101 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, rilevata la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio, aveva rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, l’appellante, pur essendosi regolarmente costituito, era stato dichiarato contumace dal giudice, in quanto, a causa di un disguido di cancelleria, la sua comparsa di costituzione era stata inserita in altro fascicolo d’ufficio; al riguardo, osserva il giudice di legittimità, nessuna rilevanza può assumere, come prospettato da parte del ricorrente, che gli argomenti spesi nella suddetta comparsa fossero stati comunque affrontati dal giudice, anche se per essere disattesi, atteso che in sede giudiziale nessun contraddittorio era stato correttamente instaurato, essendo stata la parte erroneamente dichiarata contumace totalmente pretermessa).
Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28792. La pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado
Data udienza 9 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Contumacia – Pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado – Parte erroneamente ritenuta contumace – Lesione del diritto di difesa – Nullità della relativa sentenza – Violazione dell’articolo 101 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
Dott. SAIJA Salvarore – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 35287/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., PREFETTO DI POTENZA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 676/2018 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 13.5.2018;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.
FATTI DI CAUSA
A seguito di rilascio di estratto di ruolo in data 6.4.2016, (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Locri (OMISSIS) s.p.a., nonche’ il Prefetto di Potenza, eccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti per sanzioni da violazione del C.d.s. portati da due cartelle emesse nell’anno (OMISSIS), ma asseritamente mai notificategli. Nella contumacia delle convenute, l’adito Giudice di Pace accolse la domanda, dichiarando l’intervenuta prescrizione dei crediti suddetti, ma il Tribunale di Locri, con sentenza del 13.5.2018, accolse l’appello dell’Agente della riscossione; osservo’, in particolare, che quest’ultimo s’era regolarmente costituito in primo grado, ma che per un disguido di cancelleria la comparsa di costituzione era stata inserita in altro fascicolo d’ufficio, cosi’ rilevando la nullita’ della sentenza per difetto di contraddittorio e rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c.
Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; gli intimati (OMISSIS) s.p.a. e Prefetto di Potenza non hanno resistito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 101, 161, 291 e 354 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente si duole dell’erroneita’ della sentenza per aver il Tribunale rimesso al primo giudice, benche’ questi avesse comunque gia’ affrontato e risolto le eccezioni sollevate dall’Agente della riscossione nella comparsa di risposta, erroneamente inserita in altro fascicolo d’ufficio. Evidenzia, dunque, che la mera erroneita’ della dichiarazione di contumacia non inficia la validita’ della sentenza, qualora il soggetto pretermesso non dimostri di aver subito, in concreto, un pregiudizio, il che non era neanche stato dedotto dall’appellante, tanto piu’ che gli argomenti da essa spesi, come detto, erano stati gia’ autonomamente disattesi dal Giudice di Pace.
2.1 – A prescindere da ogni valutazione sulla ritualita’ della notifica del ricorso, che e’ comunque ammissibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 3 (Cass., Sez. Un., n. 25774/2015; Cass., Sez. Un., n. 10015/2021), ne va immediatamente rilevata la palese infondatezza.
E’ evidente, infatti, che la pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace – benche’ cio’ derivi da mero disguido di cancelleria, come nella specie – e’ di per se’ lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell’articolo 101 c.p.c., come correttamente statuito dal Tribunale di Locri.
La giurisprudenza invocata dal ricorrente, al riguardo (Cass. n. 13838/2001 e molte altre), non e’ affatto pertinente, perche’ concerne il tema della erronea dichiarazione di contumacia di una parte che, comunque, ha partecipato al giudizio in cui detta dichiarazione venne emessa, nel senso che – almeno – le sue difese sono state prese in considerazione dal giudicante.
Nella specie, al contrario, e’ indiscutibile che l’Agente della riscossione, per quanto regolarmente costituitosi, non partecipo’ al giudizio, perche’ il giudice di primo grado erroneamente lo considero’ contumace, senza esaminare le relative difese (come detto, inserite in altro fascicolo per mero disguido di cancelleria): a nulla rileva, dunque, che gli argomenti spesi nella relativa comparsa di risposta siano stati comunque affrontati dallo stesso giudice, benche’ per essere disattesi, visto che nessun contraddittorio e’ stato correttamente instaurato e la parte erroneamente dichiarata contumace e’ stata totalmente pretermessa.
3.1 – In definitiva, il ricorso e’ rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.
E’ appena il caso di precisare che spettera’ al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa deve proseguire ai sensi dell’articolo 354 c.p.c. in forza della qui gravata sentenza, valutare anche la ricorrenza dei presupposti dell’interesse ad agire nell’egida di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, pubblicata nelle more della pubblicazione della presente ordinanza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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