La presunzione di responsabilità posta dalla disciplina civilistica a carico di scuola

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19110.

La massima estrapolata:

La presunzione di responsabilità posta dalla disciplina civilistica a carico di scuola e insegnanti trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel “tempo” in cui è sottoposto alla loro vigilanza. Tale presunzione non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.

Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19110

Data udienza 9 luglio 2020

Tag/parola chiave: Responsabilità – Scuola – Insegnanti – Danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza – Presunzione di responsabilità – Limiti – Allievo che abbia con la sua condotta procurato a sé stesso – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36498/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 840/2018, depositata l’11 giugno 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca per i danni subiti in data 27/4/2007, in occasione di una gita scolastica: danni che, nella domanda introduttiva, erano descritti come conseguenza del trauma subito (al braccio sinistro) per essere stato violentemente spinto da un compagno contro un sedile mentre si accingeva a scendere dall’autobus, per una sosta in un’area di servizio, ed erano pertanto ascritti a responsabilita’ del personale docente dell’istituto scolastico (OMISSIS) per culpa in vigilando ex articolo 2048 c.c..
Premesso che l’istruttoria svolta “non ha consentito di raggiungere la prova sulla dinamica del sinistro” e che “l’unica circostanza pacifica emersa nel giudizio e’ che l’attore ha riportato un danno nel mentre scendeva dall’autobus”, la Corte territoriale ha rilevato che “non avendo l’attore provato il fatto a fondamento della domanda, non puo’ trovare applicazione la responsabilita’ invocata dall’attore di cui all’articolo 2048 c.c., comma 2, atteso che, alla luce della nota sentenza delle S.U. n. 9346 del 2002, essa implica che il minore provochi danni a terzi, essendo la norma concepita come propagazione della responsabilita’ in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi”.
Ha, inoltre, escluso che “il fatto storico dedotto nell’atto di citazione (possa) dal giudice d’ufficio essere ascritto nell’alveo della responsabilita’ contrattuale – in virtu’ del vincolo negoziale che si instaura tra l’allievo e la scuola e che impone uno specifico dovere di sorveglianza sulla integrita’ e sicurezza dell’alunno – in quanto, se e’ vero che la prova liberatoria dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei minori, sia che si invochi la presunzione di responsabilita’ posta dall’articolo 2048 c.c., comma 2 sia che si invochi la responsabilita’ contrattuale dell’articolo 1218 c.c., non muta, e’ pur vero che nel caso di specie il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria, essendo stato specificamente individuato nel fatto illecito del terzo, non puo’ ascriversi a responsabilita’ contrattuale della scuola atteso che cio’ implicherebbe mutamento del fatto”.
2. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2048 c.c., comma 2, per avere la Corte d’appello ritenuto che, in mancanza di prova della dinamica del sinistro, non potesse essere affermata la responsabilita’ del convenuto ai sensi di tale ultima norma.
Sostiene, in sintesi, che una volta dimostrato che l’evento di danno si era verificato durante la fase di affidamento al personale insegnante, incombeva sull’amministrazione convenuta l’onere di provare che lo stesso non fosse ascrivibile al fatto illecito di altro alunno, anch’egli affidato alla sorveglianza del personale docente.
Rileva quindi che: tale prova (della non ascrivibilita’ dell’evento a fatto illecito di altro alunno) non era stata acquisita, atteso che i testi escussi non avevano affermato ma nemmeno escluso che il (OMISSIS) fosse caduto perche’ spinto; il Ministero, non essendosi costituito in primo grado, non aveva assolto l’onere, su di esso gravante ex articolo 167 c.p.c., di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato.
Richiamando a supporto il precedente di Cass. 16/02/2015, n. 3081, afferma che “presupposto della responsabilita’ dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonche’ fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, e’ la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicche’ chi agisce per il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si e’ verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilita’ contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilita’ extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per errata interpretazione della articolo 1218 c.c.”.
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto ad essa non consentito qualificare diversamente il fatto posto a fondamento della domanda, riconducendolo all’articolo 1218 c.c. e valutandolo, quindi, quale fonte di responsabilita’ contrattuale del Ministero convenuto.
Sostiene che “lo schema contrattuale di cui all’articolo 1218 c.c..
consente al minore, e per esso alla sua famiglia, di agire per ottenere il risarcimento del danno subito sul semplice presupposto che lo stesso si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sottraendolo cosi’ all’intero onere probatorio (fatto illecito, evento di danno, nesso causale, nonche’ elemento soggettivo della condotta illecita) posto a carico dell’attore dall’articolo 2043 c.c.”.
3. Il primo motivo e’ inammissibile.
Rimane anzitutto non spiegato il riferimento in rubrica al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, cosi’ come anche la dedotta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
L’illustrazione che ne viene data lascia chiaramente intendere che quello dedotto e’, in tesi, vizio di sussunzione della fattispecie quale in concreto accertata nella fattispecie astratta di cui all’articolo 2048 c.c., comma 2.
Si assume, infatti, che l’articolo 2048 c.c., comma 2, porrebbe una presunzione di responsabilita’ a carico dei maestri e precettori operante per il solo fatto che l’evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui gli allievi o apprendisti sono sottoposti alla loro vigilanza, tale per cui al danneggiato incomberebbe solo l’onere di provare che l’evento dannoso si e’ verificato in tale contesto temporale ed ai convenuti, per superare detta presunzione, quello invece di dimostrare che l’evento non e’ dipeso dal fatto illecito degli allievi o apprendisti o, in alternativa, di non aver potuto impedire il fatto.
Ne discenderebbe nella specie che la circostanza, pacifica in causa, dell’essersi l’evento dannoso verificato in occasione di gita scolastica nel mentre l’alunno era affidato alla vigilanza degli insegnanti, unitamente alla mancata prova della esatta dinamica del sinistro, basterebbe di per se’ a giustificare l’applicazione di detta presunzione a carico dell’amministrazione convenuta.
La premessa maggiore di tale ragionamento, ossia la regola di giudizio che si sostiene avrebbe dovuto essere applicata, e’ pero’ manifestamente erronea, e rende inammissibile la censura, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, poiche’ contrastante con la interpretazione della norma quale data dalla costante giurisprudenza di legittimita’.
Secondo tale interpretazione, infatti, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite ricordato dal giudice a quo (Cass. Sez. U 27/06/2002, n. 9346), la presunzione di responsabilita’ posta dall’articolo 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui e’ sottoposto alla loro vigilanza; essa non e’, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se’ stesso.
Lo schema di responsabilita’ extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui e’ sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’articolo 2697 c.c., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilita’ far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato.
L’assunto del ricorrente e’, poi, ulteriormente errato nella parte in cui sembra riferire il requisito temporale (dell’essersi il fatto verificato nel tempo in cui e’ operante l’obbligo di vigilanza dei maestri e precettori) al danneggiato, laddove secondo detta interpretazione va correttamente riferito all’autore del danno (ossia all’allievo che, in quel contesto temporale, abbia cagionato il danno di cui il precettore o maestro e’ conseguentemente tenuto a rispondere).
E’ evidente, infatti, che se l’evento dannoso sia cagionato da un terzo non sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, questi non potra’ esserne chiamato a rispondere ex articolo 2048 c.c.. Per converso l’identita’ o qualita’ del danneggiato non assume alcun ruolo nella delimitazione dello schema di responsabilita’: i maestri o precettori rispondono del danno cagionato dal fatto illecito del loro allievo nei confronti di qualsiasi danneggiato (il quale puo’, ovviamente, essere anche altro allievo sottoposto alla vigilanza, ma trattasi di variabile non scriminante nella fattispecie legale).
Il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 3081 del 2015 non e’ idoneo a supportare la tesi censoria.
Esso si limita, invero, a evidenziare che presupposto comune alle differenti ipotesi di responsabilita’ dell’insegnante per i danni che l’alunno subisce – contrattuale, ex articolo 1218 c.c., ed extracontrattuale, ex articolo 2048 c.c. – e’ che l’evento dannoso si sia verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno e’ sottoposto alla vigilanza dell’insegnante (nel caso allora esaminato tale rilievo risulto’ dirimente per confermare la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria in quanto riferita ad evento verificatosi al di fuori dell’orario scolastico), ma non afferma anche che, nella fattispecie di responsabilita’ ex articolo 2048 c.c., questo sia l’unico presupposto.
E’ infine evocato malamente, in ricorso, il principio di non contestazione, trattandosi di giudizio svoltosi, in primo grado, nella contumacia del convenuto; anche per tale parte il motivo si appalesa, dunque, inammissibile perche’ in contrasto con pacifica interpretazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, imposta del resto chiaramente dal suo contenuto letterale (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche’ i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
4. Il secondo motivo e’ infondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare l’articolo 2048 c.c. e l’articolo 1218 c.c. prevedono due ipotesi di responsabilita’ alternative, non solo per il diverso regime giuridico fra responsabilita’ extracontrattuale e responsabilita’ contrattuale, ma perche’ diversi sono i presupposti fattuali cui esse sono ancorate (v., in motivazione, Cass. 13/10/2017, n. 24092).
Infondatamente pertanto sono dal ricorrente invocati i poteri del giudice di autonoma qualificazione giuridica della fattispecie, essendo questa consentita con il limite che restino fermi petitum e causa petendi individuati in domanda.
Va in tal senso ribadito il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ed al quale correttamente si e’ attenuto il giudice a quo, secondo cui “il giudice d’appello puo’ dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purche’ nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto” (v. ex multis Cass. 31/07/2015 n. 16213; 11/09/2007, n. 19090; 23/02/2006, n. 4008; 07/12/2005, n. 26999).
Nella specie non risulta impugnato l’accertamento della Corte che fatto costitutivo della domanda era il fatto illecito di altro allievo (e non un danno autoprocurato dal danneggiato, che avrebbe consentito la qualificazione ex articolo 1218 c.c.). Una siffatta origine della caduta (spinta di un compagno) e’ anzi pacificamente riferita anche nella parte espositiva dell’odierno ricorso.
5. Questo deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *