Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26236.
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. .
Dal momento in cui il produttore di una cosa in sé pericolosa, la consegni ad altra persona che la utilizzi autonomamente in un’attività da cui derivi un danno a terzi, il consegnatario assume un distinto potere di disposizione e si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di sorveglianza e di prudenza; pertanto, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. non grava più sul produttore, di cui è cessata ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di sinistro, spetta l’onere di dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del venditore del gas utilizzato dall’acquirente per il collaudo di una caldaia, realizzata in esecuzione di un appalto affidatogli da un terzo, la quale era esplosa provocando la morte del committente).
Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26236. La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c.
Data udienza 26 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Collaudo caldaia – Incidente – Risarcimento danni – Esclusa responsabilità venditore gas – Responsabilità del soggetto che utilizza il gas
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6290-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 185/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
CHE:
1.- (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno commissionato ad (OMISSIS) la realizzazione di una caldaia a gas per la loro abitazione, che quest’ultimo ha realizzato con organizzazione di mezzi propri, acquistando lui il pezzo e poi montandolo.
Il giorno successivo al collaudo, durante le prime ore del mattino, pero’, la caldaia e’ esplosa, facendo crollare l’intera palazzina e provocando la morte del coniuge di (OMISSIS), sig. (OMISSIS).
I danneggiati hanno agito nei confronti del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) cui attribuivano responsabilita’ per il fatto di avere fornito il gas impiegato nel collaudo: era infatti emerso che la caldaia non era stata collaudata con gas inerti non infiammabili, come previsto dalle norme in materia, ma vi era stato immesso gas non inerte.
2.- Il Tribunale ha ritenuto sia la responsabilita’ del (OMISSIS), cui, per l’appunto e’ stato addebitato un comportamento colposo al momento del collaudo, sia la responsabilita’ dell’ (OMISSIS), tenuta, secondo il giudice di prime cure, a controllare l’uso del gas da parte del concessionario, responsabilita’, questa ultima, discendente dalla previsione dell’articolo 2050 c.c..
Il Giudice di appello ha riformato questa decisione, quanto alla responsabilita’ dell’ (OMISSIS), affermando, che, in linea di principio non puo’ considerarsi responsabile il produttore quando abbia consegnato il gas ad un concedente, che poi lo vende o somministra al consumatore; che, comunque dalle prove assunte non era affatto emerso che il (OMISSIS) avesse acquistato il gas dall’ (OMISSIS) anziche’ da altro produttore.
3.-Il ricorso e’ basato su tre motivi, che sono contrastati dall’ (OMISSIS) con controricorso. Non si e’ costituito il (OMISSIS).
I ricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
4.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 330 c.p.c. oltre che omesso esame.
Sostengono i ricorrenti di avere eccepito in appello l’inammissibilita’ della impugnazione in quanto effettuata al domicilio scelto in primo grado, che era poi cambiato nelle more dell’appello, e questa variazione era stata comunicata ad (OMISSIS).
I ricorrenti eccepiscono, in modo apparentemente contraddittorio, un omesso esame di questa eccezione, da un lato, e l’infondatezza del suo rigetto, dall’altro.
Il motivo e’ inammissibile, oltre che infondato.
Non si dimostra infatti che la questione era stata posta al giudice di appello: nel ricorso non si fa menzione di averla devoluta, o meglio, non si riporta l’eccezione ne’ si indica dove e’ stata svolta.
Solo leggendo il controricorso si deduce che e’ stata proposta nel giudizio incidentale sulla sospensiva della decisione di primo grado, ed anche a voler ammettere che questa indicazione valga, ma non e’ cosi, a rendere sufficiente il ricorso- la cui sufficienza non e’ derivata da altri atti- anche ad ammetterlo, non e’ dimostrato che la questione e’ stata reiterata nel giudizio di appello.
Ad ogni modo, si tratta di questione infondata in quanto la costituzione in appello della parte cui l’atto di impugnazione e’ irregolarmente notificato, perche’ in domicilio diverso da quello eletto, sana il vizio (Cass. 19924/ 2017; Cass. 3648/ 2016), per raggiungimento dello scopo.
5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 2050 e 2967 c.c. nonche’ articolo 116 c.p.c..
La tesi dei ricorrenti e’ che la Corte di Appello ha errato nel considerare la responsabilita’ dell’ (OMISSIS), meglio, nel ritenere l’ (OMISSIS) estraneo causalmente alla produzione del danno, e cio’ anche ove fosse stato dimostrato che e’ stato quell’ente a vendere il gas, in quanto l’ (OMISSIS) non era tenuto a controllare l’uso che del gas venduto, l’acquirente, che lo ha usato per collaudare la caldaia, andava facendo.
Peraltro, secondo la sentenza impugnata, nemmeno era emerso che a vendere sia stato l’ (OMISSIS) e questa prova avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiato, pur nella disciplina dell’articolo 2050 c.c. che presuppone pur sempre che il danneggiato dimostri il nesso di causalita’: nella specie tra la condotta dell’ (OMISSIS) e l’evento.
Secondo i ricorrenti, nella ratio dell’articolo 2050 c.c. v’e’ di rendere responsabile, ossia di considerare potenzialmente tale, ogni soggetto che intervenga nella distribuzione del gas, il quale dunque partecipa dell’attivita’ pericolosa che ha causato il danno.
Il motivo e’ infondato.
A prescindere dai rilievi circa la prova che sia stato l’ (OMISSIS) a vendere, oggetto del motivo successivo, il soggetto responsabile e’ colui che utilizza il gas nell’attivita’ che ha causato il danno; la condotta del venditore del gas non e’ un antecedente del danno, posto che tra la vendita e l’utilizzo del gas interviene la condotta di un terzo, ossia il soggetto che usa il materiale per collaudare la caldaia, che e’ causa efficiente; se anche la questione, anziche’ dal punto di vista causale volesse essere considerata sotto l’aspetto delle regole cautelari da osservare, e’ da seguire l’orientamento di questa corte, risalente, ma convincente, secondo cui “dal momento in cui una cosa, in se’ pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona (nella specie, all’impresa distributrice ed installatrice delle bombole di gas), questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza; cosi’ che ogni svolgimento di attivita’ da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava piu’ su di lui, mentre, correlativamente, si trasferiscono, da quel momento, a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilita’ di cui all’articolo 2050 c.c. con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest’ultimo l’Onere di dimostrare che l’evento dannoso si e’ verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore” (Cass. 182 del 1982), che non e’ smentita dalla successiva Cass. 6385 / 1988, la quale afferma la responsabilita’ del produttore per fatto del dipendente, e la esclude nel caso in cui il gas sia stato affidato a personale indipendente, che svolga attivita’ autonoma a rischio proprio.
6.- Il terzo motivo denuncia violazione sia dell’articolo 40 c.p. che nuovamente dell’articolo 2697 c.c..
Si rimprovera alla corte di merito di avere errato quanto all’onere della prova sul nesso causale: questo in astratto, in quanto il motivo e’ in concreto incentrato sulla rivalutazione delle prove, in particolare quelle testimoniali, con l’intento di dimostrare che era emersa la prova del coinvolgimento dell’ (OMISSIS), prova smentita dal giudice di appello.
Il motivo e’ inammissibile in quanto mira ad ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, che e’ attivita’ discrezionale rimessa al giudice di merito, censurabile solo per difetto assoluto di motivazione o errore percettivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 2800,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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