La presentazione di una istanza di sanatoria

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 30 giugno 2020, n. 4152.

La massima estrapolata:

La presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque una automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, permanendo pertanto l’interesse alla sua impugnazione.

Sentenza 30 giugno 2020, n. 4152

Data udienza 28 maggio 2020

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi – Ordine di demolizione – Presentazione istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2011 – Effetti – Rigetto – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6310 del 2017, proposto da
An. Ci., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Pa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Vi., con domicilio eletto presso lo studio Al. Tu. in Roma, largo (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 55/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 – An. Ci. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, l’ordinanza n. 7 del 5 febbraio 2014 con la quale il Comune di (omissis) ha disposto la demolizione di una serie di opere di consolidamento di un casale, consistenti nell’avvenuta realizzazione di uno scavo di grosse dimensioni (particella (omissis) del foglio di mappa (omissis) , dello scarico di materiale costituito essenzialmente da terra e pietra (particella (omissis) , nella realizzazione (seppur ancora in corso) di un muretto in pietrame e, ancora, nell’esecuzione di un ulteriore muretto in blocchetti di cemento sul mappale (omissis).
1.1 – Il provvedimento impugnato è conseguente ad un sopralluogo, eseguito in data 17 dicembre 2013, nel corso del quale l’amministrazione aveva accertato l’avvenuta realizzazione delle opere sopra citate che, in quanto tali, risultavano non assentite rispetto alla SCIA presentata in data 6 aprile 2012.
Nel corso del medesimo sopralluogo venivano rilevate anche violazioni al codice della strada, relative alla realizzazione di opere a distanza inferiore da quella consentita dal ciglio stradale e, ciò, unitamente ad un’infrazione per livellamento del terreno agricolo e riporto di terra in assenza di autorizzazione per il vincolo idrogeologico.
2 – Per tale ragione, con ordinanza n. 310 del 20 dicembre 2013, il Comune di (omissis) aveva ordinato al ricorrente la sospensione dei lavori, quindi, il Comune emanava l’ordinanza di demolizione del 6 febbraio 2014 (impugnata con il ricorso principale).
3 – In data 14 aprile 2014, il ricorrente presentava un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 ed art. 140 della L. reg. Toscana 1/2005.
4 – Durante il giudizio di primo grado, lo stesso depositava quattro motivi aggiunti.
4.1 – Con i primi motivi aggiunti si è impugnata la nota del 14 maggio 2014, con la quale il Comune di (omissis) aveva sospeso la pratica di attestazione di conformità n. 2012/2014 del 14 aprile 2014 in ragione della richiesta di documentazione integrativa, evidenziando nel contempo la necessità che il Sig. Ci. procedesse alla definizione preliminare della pratica relativa alla variazione del sedime della strada vicinale, sulla quale si affacciano i manufatti oggetto dell’istanza.
4.2 – Con i secondi motivi aggiunti veniva impugnata la nota del Comune di (omissis) del 28 luglio 2014 con la quale, pur prendendo atto del positivo parere della Soprintendenza 18 giugno 2014 sulle opere esterne, lo stesso Comune aveva disposto la sospensione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in ragione della necessità di integrare la documentazione già presentata. Il Ci. aveva comunque cura di precisare che il procedimento diretto ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica si era poi concluso positivamente, con l’autorizzazione del medesimo Comune di (omissis) n. 2014/62.
4.3 – Con i motivi aggiunti depositati il 13 maggio 2015, il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti ad esso presupposti, l’ordinanza del Comune di (omissis) n. 229 dell’1 dicembre 2014, con la quale si è disposto, ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D. Lgs. n. 152 del 2006, la rimozione e lo smaltimento di 34 mc di materiale qualificabile come terra e roccia di scavo, asseritamente abbandonato dal ricorrente nell’area di sua proprietà .
4.4 – Il quarto ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto l’impugnazione: a) del provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità del 14 aprile 2014 per quanto riguarda, tra l’altro, una scala esterna di accesso all’interrato del casale di proprietà della ricorrente; b) il rigetto dell’istanza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in sanatoria, provvedimento quest’ultimo motivato in considerazione del fatto che le opere non risultavano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale; c) del provvedimento con il quale lo stesso Comune aveva definitivamente assentito la compatibilità paesaggistica e, ciò, nella parte in cui faceva menzione della non conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica.
5 – Il T.A.R. per la Toscana, con la sentenza n. 55 del 2017, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale; ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto con i primi e i secondi motivi aggiunti; ha respinto il ricorso proposto con i terzi e quarti motivi aggiunti.
6 – Avvero tale sentenza ha proposto appello il ricorrente originario per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituito in giudizio il Comune appellato.
In data 28 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Con il primo motivo di appello si deduce l’erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.
Il T.A.R. è giunto a tale conseguenza in ragione della presentazione della istanza per accertamento di conformità, in ciò richiamando alcuni precedenti sulla “traslazione” dell’interesse a ricorrere sul futuro provvedimento demolitorio all’esito eventualmente negativo della sanatoria.
1.1- La censura è fondata, in quanto l’orientamento fatto proprio dal T.A.R. risulta recessivo, ed ormai definitivamente superato dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
Invero, la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque una automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione.
In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, permanendo pertanto l’interesse alla sua impugnazione (Cfr. Cons. St. 2681/2017, Cons. St. 1565/2017, Cons. St. 1393/2016, Cons. St. 466/2015, Cons. St. 2307/2014).
2 – Alla luce di tale statuizione devono essere esaminati i motivi del ricorso di primo grado riproposti in questa sede.
2.1 – Con un primo ordine di censure si deduce la violazione di tutte le norme invocate nei provvedimenti impugnati, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, l’omessa applicazione dell’artt. 6, comma 2 lett. b, del DPR n. 380/2001 e dell’art. 80, comma 2 lett. b, della L. Reg. n. 1 del 2005, il venire in essere dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, considerando che perdurando l’esecuzione dei lavori l’amministrazione non avrebbe potuto trarre conclusioni circa l’effettiva entità e l’ampiezza delle opere poi realizzate.
2.2 – Con un altro ordine di censure si deduce l’eccesso di potere (sotto altro profilo) per travisamento dei fatti e per erroneità dell’istruttoria e della motivazione, in quanto le opere in corso di realizzazione avrebbero dovuto essere qualificate come “edilizia libera”, risultando non soggette ad alcun titolo edilizio.
2.3 – Da un altro punto di vista, si contesta la violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990, in quanto nel provvedimento impugnato non si sarebbe dato conto delle osservazioni del ricorrente.
2.4 – Infine, l’appellante denuncia lo sviamento di potere e la violazione del principi di proporzionalità, di adeguatezza e del divieto del bis in idem.
3 – Tali rilievi che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Deve osservarsi che l’unico titolo edilizio che viene in considerazione è la SCIA registrata al n. prot. 7163 (busta n. 200/2012) del Comune di (omissis), relativamente ad opere di consolidamento statico del primo solaio.
3.1 – A seguito del sopralluogo del 17 dicembre 2013 è emerso quanto segue:
a) “In corrispondenza della facciata nord-ovest fabbricato censito alla particella 70 del foglio di mappa 143, sul sedime della strada vicinale che attraversa il borgo della Castellinuzza era stato realizzato uno scavo di grosse dimensioni (dimensioni planimetriche: 4, 60×7, 00 = 32,20 Mq, profondità di scavo rispetto alla strada vicinale: 2,54 Mt per una volumetria complessiva ipotizzabile di 81,80 Mc circa). Sul fondo dello scavo era presente una rete elettrosaldata, i muratori presenti stavano effettuando la gettata di cemento”;
b) “in corrispondenza della particella (omissis) del foglio (omissis) lungo la viabilità di pertinenza della vigna esistente era in corsi di realizzazione un muretto in pietrame, murato e malta cementizia, di forma ad L delle dimensioni di 5,30 Mt sul lato Sud-est e di 5,20 Mt sul lato Sud-ovest, il muretto a valle emergeva di circa un metro rispetto al piano di campagna. Nello spazio retrostante al muretto era presente un riempimento di materiale eterogeneo costituito da pietra, blocchetti di cemento, laterizio spaccato e terra, per una superficie di circa 25,00 Mq ed una volumetria di circa 12,00 Mc”;
c) “In corrispondenza della particella 69 del foglio di mappa 143, lungo viabilità privata di pertinenza era in corso di realizzazione un muretto in blocchetti di cemento”.
Nel successivo sopralluogo del 4 febbraio 2014 si evidenzia che:
a) “Relativamente allo scavo…in luogo dello scavo erano presenti una serie di opere rappresentate nell’allegato grafico 1 con finitura al grezzo, in particolare: – il fondo dello scavo risultava finito con getto in calcestruzzo; – in corrispondenza della strada vicinale per Casole era stata realizzata una parete in blocchetti di cemento dell’altezza circa di 2,00 Mt; – il piano posto al livello del fondo dello scavo risultava collegato al livello della strada vicinale per Casole tramite due rampe di scale e pianerottoli, realizzate con struttura in cemento armato; – l’appartamento presente a sinistra era nuovamente collegato al piano della strada vicinale per Casole tramite scaletta e pianerottolo, con struttura in cemento armato; – al di sotto del pianerottolo di cui al punto precedente era presente la predisposizione per un vano chiuso; – in corrispondenza della parete esterna del fabbricato censito alla particella 70 del foglio di mappa 143, precedentemente interrata, è stata realizzata una parete di rinforzo in cemento armato;
Come confrontabile con lo stato attuale attestato della pratica edilizia busta 622/2013, l’intervento rilevato ha comportato la variazione delle quote esterne del fabbricato rappresentato alla particella 70 del foglio di mappa 143 aumentando così il volume fuori terra del fabbricato”;
b) “Relativamente al muro ed al riempimento…si conferma quanto indicato nella precedente relazione di sopralluogo, si specifica che sul lato a valle, sullo spigolo est il muro presenta un’altezza massima emergente dal piano di campagna di cima 1,40 Mt mentre sullo spigolo ovest il muro presenta un’altezza massima emergente dal piano di campagna di circa 60 cm (la media delle due altezze risulta, come indicato, un metro)”;
c) “Relativamente al muretto in blocchetti di cemento… risulta emergere rispetto al vecchio piano di campagna di oltre 1,50 Mt; In corrispondenza della particella (omissis) del foglio di mappa (omissis)”.
Al riguardo, è utile ricordare che i rilievi svolti dagli agenti assumo una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., delle attività ivi riportate (ex multis Cons. St., sez VI, 11 dicembre 2013, n. 5943).
3.2 – Deve anche evidenziarsi che l’area sulla quale sono state eseguite le descritte opere rientra nel nucleo abitato della Castellinuzza – classificazione degli immobili S2 (A189 dell’elenco dei singoli immobili e delle aree di interesse storico, architettonico e culturale, di alto valore storico-artistico e di rilevanza ambientale), in zona soggetta a vincolo idrogeologico in aree con erosione severa e vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 ed è ricompresa fra le aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale di cui all’art. 25 del R.U. comunale.
4 – Alla luce della consistenza delle opere eseguite, così come accertate negli atti dell’amministrazione e del regime vincolistico dell’area risulta del tutto corretta la qualificazione di abusività delle opere contenuto nell’ordinanza di demolizione, tra l’altro, per le seguenti ragioni:
a) sono stati realizzati in difformità dalla SCIA edilizia ai sensi dell’art. 135 della L.R. 01/2005;
b) sono stati realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 42/2004;
4.1 – I rilievi di parte appellante non risultano idonei a superare tali illegittimità .
In particolare, risulta destituita di riscontro la tesi che le opere sarebbero opere non definitive, bensì destinate ad essere rimosse al momento del completamento dei lavori come assentiti dalla SCIA, ovvero ammesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 lettera b del DPR 380/2001 e 80, comma 2 lettera b della L.R. 1/2005, che permetterebbero la realizzazione di “opere destinate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimosse al cessare della necessità ” in assegna di qualsivoglia titolo abilitativo.
E’ evidente dalla descrizione delle opere che queste per entità e caratteristiche non possono certo considerarsi temporanee e provvisorie; trattasi invece di opere aventi il carattere della stabilità e che alterano in modo permanente lo stato dei luoghi.
4.2 – Dal punto di vista paesaggistico, non risulta sufficiente il parere favorevole del 18 dicembre 2013 della commissione comunale paesaggio, che non può costituire titolo idoneo alla realizzazione delle opere, in quanto postumo rispetto all’inizio dei lavori e non conforme alla disciplina dettata dall’art. 146 del D. Lgs 42/2004.
4.3 – In specifico riferimento alla prospettata qualificazione degli interventi nelle “opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni” e “realizzazione di intercapedini… locali tombati”, che gli artt. 6 comma 2 lett.c del DPR n. 380/2001 e 80, comma 2 lett. c della L.R. Toscana n. 1/2005 qualifica come attività edilizia libera, deve escludersene la pertinenza alla luce dell’effettiva consistenza delle opere così come innanzi descritte e dei vincoli che caratterizzano la zona.
Per la consolidata giurisprudenza, per la sua rilevanza urbanistica, è necessario il permesso di costruire per la modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6756; Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7343).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che il muro di contenimento, sotto il profilo edilizio è un’opera ben più consistente di una recinzione e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale; conseguendone sia la necessità del suo assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione (cfr. Cons. St. sez. V, 8 aprile 2014, n. 1651).
4.4 – Quanto alla dedotta impossibilità di procedere al ripristino, deve osservarsi che l’ordinanza di demolizione è atto necessitato a seguito della constatazione dell’abuso. Trattasi di atto vincolato, rispetto al quale all’amministrazione non è attribuito alcun margine di discrezionalità (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4446). Sotto altro profilo, nel caso in cui non sia concretamente possibile procedere al ripristino, sarà il Comune a valutare, in un secondo tempo, tale eventualità, senza che ciò incida sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio; invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza, tale questione deve essere valutata a valle del provvedimento di demolizione, laddove ne sussistano i relativi presupposti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5472; Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2017, n. 5585).
4.5 – Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti gli ulteriori rilievi relativi alla violazione della fascia di rispetto stradale ed alla necessità o meno di una specifica autorizzazione stante il vincolo idrogeologico che caratterizza l’area.
Invero, ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all’invalidazione dell’atto (ex multis Cons. St. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769).
4.6 – Quanto alle dedotte violazione di ordine procedimentale ed alla mancata valorizzazione delle osservazioni depositate dal ricorrente durante il procedimento, deve escludersi che queste, anche laddove sussistenti, possano inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
In primo luogo, l’appellante non chiarisce quale specifica osservazione sarebbe stata omessa dall’amministrazione e, pertanto, non è neppure possibile valutarne l’incidenza della supposta omissione sull’esito della decisione.
Più in generale, i provvedimenti di demolizione si pongono quale conseguenza necessitata a fronte di un determinato riscontro fattuale, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all’amministrazione (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 3744/2015).
In tal senso si giustifica l’applicazione dell’art. 21-octies della legge 241/1990 (in tema di applicazione dell’art. 21-octies cit., comma 2, all’ingiunzione di demolizione cfr. Cons. St., nn. 1208/14, 3471/13 e 4403/11).
4.7 – La natura vincolata del potere esercitato esclude la rilevanza anche della censura con la quale si deduce la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza e del divieto del bis in idem, che oltretutto si connota per una genericità tale da non consentire di poter compiutamente identificare una specifica censura al provvedimento impugnato.
5 – Deve invece confermarsi la statuizione di improcedibilità in riferimento ai primi ed ai secondi motivi aggiunti.
Con i primi motivi aggiunti si è impugnata la nota del 14 maggio 2014 con la quale il Comune di (omissis) aveva sospeso la pratica di attestazione di conformità, mentre con i secondi motivi aggiunti veniva impugnata la nota del Comune di (omissis) di sospensione del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Come già rilevato dal giudice di primo grado trattasi invero di atti interlocutori, a cui ha fatto seguito il provvedimento definitivo, e come tali inidonei ad incidere sulla situazione giuridica dell’interessato non avendo neppure determinato un arresto del relativo procedimento, che difatti ha avuto esito nei provvedimenti poi impugnati.
6 – Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la violazione per errata applicazione degli artt. 185 e 192 del D. lgs. n. 152 del 2006.
Al riguardo, il T.A.R. ha rigettato i terzi motivi aggiunti, in ragione del fatto che il materiale di scavo aveva i connotati di rifiuti pericolosi ex art. 192, comma 3 del D. lgs. n. 152 del 2006, soggetti a rimozione e smaltimento.
La contestazione dell’appellante a tale statuizione appare generica ed in ogni caso non idonea a superare le considerazioni svolte dal primo giudice.
In particolare, risultano decisive le seguenti circostanze, già evidenziate dal T.A.R.:
a) dalla relazione prodotta all’amministrazione comunale in data 8/1/2014 si evince che il materiale di cui si tratta è stato utilizzato in aree esterne al cantiere e spostato in quattro diverse localizzazioni;
b) nella stessa ordinanza n. 229 del 1dicembre 2014, sulla base del sopralluogo del 13 giugno 2014, si evidenzia come “la terra e le rocce da scavo” risultavano abbandonati, e comunque posizionati, in differenti particelle del foglio 143 di proprietà del ricorrente.
Appare pertanto convincente la conclusione che ne ha già tratto il T.A.R., valorizzando il fatto che il materiale era comunque in un’area esterna al cantiere con conseguente applicazione dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui sancisce l’obbligo di rimuovere lo stesso materiale.
In questa sede deve solo ricordarsi che: “il deposito temporaneo, per essere considerato tale, deve rispettare, tra l’altro, le condizioni fissate dall’art. 183 lett. m) del D.L.vo 152/2006, ed è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di rifiuti e della normativa nazionale attuativa delle medesime e contenuta nel predetto decreto, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche. Pertanto, quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva, nonché le condizioni richieste dal citato art. 183, non è rilevante il nesso del collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti e la contiguità delle aree ove gli stessi vengono raggruppati” (Corte di Cassazione n. 49674 del 30 ottobre 2018).
La genericità della censura non permette invece di verificare la supposta applicazione della deroga del riuso del materiale di scavo nel “medesimo sito” (art. 185, comma 1 lett. c), avuto riguardo al fatto che in base tale disposizione l’esenzione risulta subordinata e specifici presupposti sui quali l’appellante non si è neppure soffermato (“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”).
7 – Con il quarto motivo di appello si deduce la violazione degli artt. 36 DPR n. 380 del 2001 e 140, L.R. Toscana n. 1 del 2005 in riferimento alla domanda di sanatoria della scala esterna.
Sul punto, il T.A.R. ha avallato la tesi del Comune secondo cui la scala esterna di acceso interferirebbe con la strada vicinale di proprietà pubblica.
Secondo l’appellante si sarebbe concretizzato lo spostamento da tempo remoto di quella strada in altro sedime ben più distante dal casale e comunque come il vecchio sedime della strada (ora interessato da un nuovo casale di proprietà di terzi e relativo lungo filare di cipressi) non lambisse nemmeno quella scala.
7.1 – Tale questione è stata scrupolosamente attenzionata durante la fase procedimentale, avendo costituito l’oggetto della verifica istruttoria del 12 maggio 2016 da cui è merso che “la quasi totalità del sedime stradale della strada vicinale per Casole risulta interessato dall’intervento oggetto di sanatoria”.
Tale verifica ha sostanzialmente ribadito lo stato dei luoghi rilevato con relazione di sopralluogo del 5 febbraio 2014, confermando la correttezza dell’istruttoria posta in essere.
Alla luce di tali risultanze non appare necessario dare corso agli incombenti istruttori richiesti dall’appellante, dovendosi invece rigettare la relativa censura.
8 – In definitiva, le domande del ricorrente non devono trovare accoglimento, con conseguente condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta respinge l’appello e condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, che si liquidano in Euro3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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