La presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 29 novembre 2019, n. 8159.

La massima estrapolata:

Per effetto degli artt. 38, 43 e 44, della legge n. 47/1985, la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso determini l’inefficacia delle pregresse ingiunzioni di demolizione.

Sentenza 29 novembre 2019, n. 8159

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8359 del 2007, proposto dalla società
Sc. Ra. de. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Lu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 3970 del 4 maggio 2007, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere edilizie.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il consigliere Nicola D’Angelo;
Nessuno presente per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto al Tar per il Lazio, sede di Roma, la signora Pa. Pe. ha impugnato l’ordinanza del 4 marzo 1989 n. 23 del Sindaco di (omissis), con il quale è stata ingiunta la demolizione di un manufatto in muratura realizzato su un terreno di sua proprietà .
2. In particolare, la ricorrente ha contestato l’ordine di demolizione alla luce della circostanza che per lo stesso manufatto era stata richiesta la sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.
3. Il Tar del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso rilevando che l’opera edilizia oggetto dell’ordinanza impugnata si trovava nel comprensorio naturalistico del Mo. Ci., in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e forestale con assoluto divieto di edificazione.
4. Contro la predetta sentenza ha proposto appello la Sc. Ra. de. s.r.l., proprietaria dell’immobile a seguito di acquisto dalla signora Pe..
5. Nei motivi di appello la società ricorrente ha ribadito che il Comune si sarebbe dovuto pronunciare prima sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 38 della legge n. 47/1985.
6. Questa Sezione con ordinanza cautelare n. 6457 del 12 dicembre 2007, ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
7. Con memoria depositata il 26 marzo 2019, il difensore della società appellante ha comunicato che il Comune di (omissis) si era pronunciato negativamente sull’istanza di condono edilizio di cui è causa con provvedimento prot. n. 8575 del 5 aprile 2016, senza tuttavia produrre il relativo documento.
8. Pertanto, questa Sezione, con ordinanza collegiale istruttoria n. 3864 del 7 giugno 2019 ha chiesto al Comune di (omissis) di depositare il provvedimento di rigetto del condono del 2016, menzionato nella suddetta memoria, ed alla parte appellante notizie circa l’eventuale impugnazione dello stesso provvedimento di diniego.
9. La documentazione richiesta (provvedimento prot. n. 8575 del 5 aprile 2016) è stata depositata dalla società appellante il 4 settembre 2019.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 ottobre 2019.
11. L’appello è fondato nei seguenti limiti.
12. In linea generale, va evidenziato che l’intervenuta presentazione, ai sensi della legge n. 47/1985, della domanda di sanatoria per le opere oggetto di demolizione rende inefficace la sanzione urbanistica. L’Amministrazione si deve quindi pronunciare sulla domanda di condono edilizio, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere alla adozione di una nuova sanzione urbanistica.
13. E’ stato, infatti, affermato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393; id. 9 aprile 2013 n. 1909 e sez. III 15 gennaio 2019, n. 386) che per il condono edilizio trova applicazione l’orientamento tradizionale della inefficacia della misura sanzionatoria e dell’obbligo di adozione di un nuovo provvedimento. Applicando tali principi alla materia edilizia, la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (per come richiamata dal decreto legge sul condono n. 269 del 2003) ha disposto che la presentazione della domanda di condono determina la cessazione degli effetti dei precedenti atti sanzionatori.
14. La giurisprudenza ormai pressoché consolidata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 5663; id., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3143) ritiene quindi che, per effetto degli artt. 38, 43 e 44, della legge n. 47/1985, richiamati dalle successive normative di condono edilizio, la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso determini l’inefficacia delle pregresse ingiunzioni di demolizione. Tali disposizioni comportano la sospensione dei procedimenti in corso e dei procedimenti repressivi comunali fino alla definizione del procedimento di condono. Spetta, quindi, all’Amministrazione definire la domanda di condono, con l’adozione del provvedimento conclusivo e, successivamente, ove all’esito siano dovuti, adottare i conseguenti provvedimenti repressivi. Ne consegue che, quando viene presentata la domanda di sanatoria degli abusi edilizi, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori, atteso che, sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto ad esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono, effettuando, comunque, una nuova valutazione sulla situazione mentre, da un punto di vista processuale, la documentata presentazione di istanza di condono comporta l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse avverso i pregressi provvedimenti repressivi, stante la necessità di una riedizione del potere.
15. Nel caso di specie, per le opere oggetto di giudizio è stata presentata istanza di sanatoria, ai sensi della richiamata legge n. 47/1985, dalla dante causa dell’attuale società appellante il 30 settembre 1986.
16. In ragione di tale circostanza, al momento della proposizione del ricorso di primo grado nel 1989 (nrg. 7352/1989) lo stesso mezzo di gravame era inammissibile in conseguenza della presentazione della domanda di condono.
17. Per quanto sopra evidenziato, l’appello va accolto nel senso che va riformata la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado, fatta salva la possibilità del Comune appellato di rideterminarsi alla luce dell’intervenuto diniego di sanatoria.
18. Spese irripetibili.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riforma la sentenza impugnata dichiarando il ricorso di primo grado inammissibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

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