Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32731.
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.
Ordinanza|| n. 32731. La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie
Data udienza 14 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Appalto privato – Servizi – Condizioni generali – Clausole vessatorie – Approvazione specifica – Condizioni – Doppia sottoscrizione – Ratifica
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
Dott. ROLFI Federico V. A. – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16017/2020) proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in qualita’ di gia’ liquidatore e legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), cancellata il 1 marzo 2011, nonche’ (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), quali ex soci;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2418/2019, pubblicata in data 11 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 novembre 2023 dal Consigliere relatore Dott. Cesare Trapuzzano.
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 giugno 2005, l’ (OMISSIS) S.r.l. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse ingiunto, in suo favore, il pagamento, a carico della (OMISSIS) S.p.A., della somma di Euro 48.533,86, quale corrispettivo spettante, in forza del contratto di “commissione” concluso tra le parti il (OMISSIS), relativo alla pubblicizzazione del marchio “(OMISSIS)” mediante il collocamento di relativa cartellonistica in appositi spazi presenti all’interno del palasport “(OMISSIS)” di (OMISSIS), tacitamente rinnovatosi – in base all’articolo 14 delle condizioni generali – anche per le stagioni sportive successive alla stagione 1999/2000 (rispetto alla quale il relativo impegno era stato regolarmente onorato), di cui Euro 27.888,65 a titolo di mancato pagamento delle fatture n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) ed Euro 20.645,21 a titolo di interessi di mora (pari al 2,5% al mese) dalla scadenza al saldo.
Con decreto ingiuntivo n. 3906/2005 era ingiunto il pagamento della somma richiesta di Euro 48.533,86 verso la (OMISSIS) S.p.A..
2.- Proponeva opposizione la (OMISSIS) S.p.A., chiedendo – in via preliminare – che fosse dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, quale foro generale delle persone giuridiche ex articolo 19 c.p.c., nel cui circondario aveva sede legale la societa’ ingiunta, e – nel merito – che fosse revocato, dichiarato nullo o annullato o dichiarato inefficace il provvedimento monitorio opposto.
In proposito, esponeva: che non aveva mai sottoscritto il contratto asseritamente stipulato il (OMISSIS), la cui sottoscrizione non era intellegibile e identificabile e, in ogni caso, non era riconducibile a soggetti aventi il potere di rappresentanza ovvero di spendita del nome della (OMISSIS); che conseguentemente le pretese vantate dall’ (OMISSIS), in ragione della supposta rinnovazione tacita del contratto – di cui all’articolo 14 delle condizioni generali -, in ordine agli interessi moratori richiesti – di cui all’articolo 5 delle condizioni generali – e quanto alla deroga convenzionale del foro competente – di cui all’articolo 15 delle condizioni generali -, erano del tutto prive di fondamento, in quanto derivanti da clausole che controparte non aveva mai sottoscritto e che non erano state mai conosciute; che mai erano stati prestati i servizi pubblicitari successivi all’annata sportiva 1999/2000, in ordine ai quali era stato richiesto il pagamento.
Si costituiva nel giudizio di opposizione l’ (OMISSIS) S.r.l., la quale contestava il fondamento dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2408/2011, depositata il 29 giugno 2011, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
In specie, la pronuncia di prime cure deduceva: che l’avvenuto pagamento dei precedenti corrispettivi annui induceva a ritenere che la parte opponente fosse vincolata al rapporto, avendovi appunto dato esecuzione fino alla stagione 2001/2002; che, anche ove fosse stata ritenuta l’esistenza di una falsa rappresentanza non colposa, in ogni caso, il contratto era stato ratificato, essendo ammissibile anche la ratifica implicita, atteso che la volonta’ di ratificare il contratto concluso dal falsus procurator emergeva dalla comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’opponente e dall’avvenuta esecuzione del bonifico bancario per vecchie Lire 30.000.000, in favore dell’opposta, in relazione alla fattura n. (OMISSIS), oltre che dal successivo bonifico con valuta del (OMISSIS); che, pertanto, il contratto era vincolante, in quanto l’opponente aveva saldato il corrispettivo pattuito sia nel 1999 sia nel 2000, avendo cosi’ dato luogo alla rinnovazione tacita del contratto fino all’anno 2002; che, in ordine alla clausola derogatoria della competenza territoriale e alla clausola sulla misura degli interessi convenzionali pattuiti, dette clausole vessatorie dovevano intendersi pienamente efficaci e vincolanti, a nulla rilevando che il documento contenesse una sola sottoscrizione, atteso che la stessa risultava essere stata apposta proprio sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.
3.- Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2012, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la (OMISSIS) S.p.A., la quale lamentava: 1) l’erroneita’ della sentenza impugnata, nella parte in cui era stata statuita l’efficacia e la validita’ sia del contratto sia delle relative condizioni generali, in ragione dell’inesistenza di qualsiasi atto di ratifica; 2) la censurabilita’ della pronuncia, nella parte in cui aveva reputato che vi fosse stata una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie; 3) l’erroneita’ della sentenza, nella parte in cui aveva sostenuto che l’ipotizzata ratifica fosse intervenuta anche in ordine alle clausole vessatorie; 4) l’erroneita’ della pronuncia, in ordine al tacito rinnovo del contratto e alla validita’ degli interessi convenzionali previsti, oltre che alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Firenze; 5) l’erroneita’ della sentenza, quanto al fatto che fosse stata ritenuta raggiunta la prova dell’esecuzione delle prestazioni pubblicitarie negli anni successivi alla stagione sportiva 1999/2000.
Precisava, inoltre, l’appellante che, essendo intervenuta nelle more (e, segnatamente, nel corso del giudizio di primo grado) la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’ (OMISSIS), erano stati evocati in causa l’ex liquidatore e i soci.
Quest’ultimi si costituivano solo relativamente alla fase inibitoria mentre rimanevano contumaci nel giudizio di merito.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dall’esame del contratto posto a base del procedimento monitorio si evinceva chiaramente che lo stesso conteneva la sottoscrizione specifica delle clausole di cui all’articolo 1341 c.c., e, dunque, non poteva trovare accoglimento l’eccezione relativa alla mancata approvazione delle clausole vessatorie, tra cui la clausola derogatoria della competenza territoriale e la clausola inerente alla pattuizione degli interessi di mora; b) che, in ragione del pagamento del corrispettivo, il contratto doveva sicuramente ritenersi vincolante per l’appellante; c) che, ad ogni modo, il contratto era stato debitamente ratificato dal legale rappresentante della (OMISSIS), il quale non aveva ne’ disconosciuto, ne’ contestato la sottoscrizione apposta sulla comunicazione del (OMISSIS), con la quale l’appellata era stata informata dell’avvenuta disposizione, in suo favore, di bonifico per l’importo di cui alla fattura ricevuta; d) che conseguentemente il contratto doveva ritenersi ratificato, in ragione della manifestazione della volonta’ del dominus di accettare l’operato del falsus procurator.
4.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la (OMISSIS) S.p.A..
Sono rimasti intimati (OMISSIS), quale ex liquidatore della cancellata (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, nonche’ gli ex soci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1341c.c., commi 1 e 2, per avere la Corte di merito ritenuto che fossero efficaci e opponibili alla (OMISSIS) le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali del contratto stipulato il (OMISSIS), di cui all’articolo 14 sul rinnovo automatico del contratto e di cui all’articolo 15 sulla deroga della competenza territoriale e sul foro competente, e – in via consequenziale -, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma.
Al riguardo, l’istante obietta che la singola sottoscrizione apposta sul contratto sarebbe stata inidonea ad assurgere al rango di valida accettazione delle clausole vessatorie contenute nel contratto, in quanto la specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose avrebbe presupposto che a tali clausole fosse stata data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali e che esse fossero state seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
Sicche’ non sarebbe stato sufficiente che la singola clausola fosse risultata evidenziata nel contesto del contratto, allorche’ la sottoscrizione fosse stata unica, senza che rilevasse, in senso contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la stampa in caratteri tipografici evidenziati.
1.1.- Il motivo e’ fondato.
Infatti, come emerge dalla concatenazione dinamica e logica tra le argomentazioni della sentenza di prime cure e la stringata motivazione della sentenza d’appello, i giudici di merito hanno ritenuto che le clausole vessatorie fossero state specificamente sottoscritte (e, dunque, specificamente approvate) per il solo fatto che l’unica sottoscrizione risultante dal testo negoziale fosse stata apposta proprio sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.
Ebbene, tale circostanza non e’ sufficiente a ritenere integrato il presupposto della specifica approvazione, che esige, invece, la doppia sottoscrizione.
Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione e’ rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
Pertanto, a tal fine non e’ sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorche’ la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del 29/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 7748 del 29/03/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 1637 del 06/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 20/06/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7805 del 13/07/1991; Sez. 3, Sentenza n. 9998 del 11/10/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 25/08/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 26/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 24/04/1978; Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 23/04/1976; Sez. 3, Sentenza n. 1610 del 29/05/1973).
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie
Alla rinnovata valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullita’ (alla stregua dell’enunciato principio in diritto) – verso il contraente aderente eccipiente – delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20205 del 21/08/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12591 del 04/06/2014; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14570 del 20/08/2012), tra cui la clausola derogatoria della competenza territoriale, seguira’ che il giudice di rinvio dovra’ eventualmente determinare, in via consequenziale, il foro competente, sulla scorta dei criteri generali ex articoli 19 e 20 c.p.c..
2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1399 c.c., in relazione all’articolo 1341 c.c., per avere la Corte distrettuale considerato idonea la ratifica posta in essere dal dominus, in relazione agli atti compiuti dal rappresentante senza potere, ai fini dell’opponibilita’ ed efficacia nei confronti della (OMISSIS), anche con riguardo alle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali – e, in particolare, di cui all’articolo 14 sul rinnovo automatico del contratto e di cui all’articolo 15 sulla deroga della competenza territoriale e sul foro competente.
E cio’ benche’ la ratifica fosse avvenuta tacitamente, ovvero per mezzo di fatti concludenti, in ragione dell’esecuzione – da parte del dominus – delle obbligazioni assunte dal rappresentante senza poteri, sicche’ essa non avrebbe potuto ritenersi estesa anche alle clausole vessatorie, che esigevano la forma scritta ad substantiam, invece carente per la ratifica.
2.1.- Il motivo e’ assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo, in quanto, sindacata a monte la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie attraverso l’apposizione di un’unica sottoscrizione sul testo contrattuale, a fortiori e’ del tutto superflua l’indagine sull’estensione dell’efficacia della ratifica tacita anche al contenuto precettivo delle clausole vessatorie non specificamente approvate.
3.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre il restante motivo e’ assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione:
“La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione e’ rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non e’ sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorche’ la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”.
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il rimanente motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
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